Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19037 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19037 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29396-2016 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA
D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, ANTONINO
SGROI, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO;
– ricorrente contro
DI FRANCO CONCETTA MARIA;
– intimata avverso la sentenza n. 174/2016 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA, depositata il 10/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.
Rilevato che:

Data pubblicazione: 17/07/2018

1. la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza
del Tribunale di Enna che aveva annullato l’iscrizione d’ufficio
operata dall’Inps di Maria Concetta Di Franco alla gestione separata
per l’anno 2005 ed ha dichiarato non dovuti i relativi contributi.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che non sussistesse per la
dott.ssa Di Franco, lavoratore dipendente iscritto alli Inps, l’obbligo

commercialista svolta nel 2005, in virtù della previsione dell’art. 18,
comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), il quale,
nell’interpretare autenticamente la disposizione dell’art. 2, comma
26, I. n. 335/1995, ha precisato che sono tenuti all’iscrizione coloro
che abbiano efféfituato attività non soggette al versamento
contributivo presso gli enti previdenziali di categoria, mentre ella
aveva versato il contributo integrativo.
2. Contro tali statuizioni ricorre l’INPS, con un unico motivo di
censura, cui Concetta Maria Di Franco non ha opposto attività
difensiva.
Rilevato che:
1. controversie analoghe alla presente pendono avanti alla IV
Sezione civile (Lavoro) di questa Corte,
2.

appare quindi opportuno che la IV sezione si pronunci

nuovamente sull’orientamento espresso con il recente arresto n.
30344 del 2017 – che ha affermato l’obbligo di iscriversi alla gestione
separata presso l’INPS degli ingegneri e degli architetti iscritti ad
altre forme di previdenza obbligatorie e che non possono iscriversi
all’INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo
integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi – stanti
le possibili refluenze dei principi ivi affermati in ordine al più generale
problema dei rapporti tra la gestione separata INPS e gli enti gestori
delle forme di previdenza richiamati dall’art. 18, comma 12, d.l. n.
98/2011 (conv. con I. n. 111/2011);
3. pertanto, non sussistendo le condizioni per la definizione in
camera di consiglio, la causa va rimessa alla IV Sezione per la
trattazione in pubblica udienza;
Ric. 2016 n. 29396 sez. ML – ud. 18-04-2018
-2-

di iscrizione alla gestione separata per l’attività di dottore

P. Q. M.
rimette la causa alla IV sezione civile per la trattazione in pubblica
udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.4.2018.

Adriana Doronzo, Presidente

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