Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19037 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 16/07/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 16/07/2019), n.19037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16433-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– ricorrente –

contro

P.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSIO ARIOTTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1167/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/12/2013 R.G.N. 149/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la pronuncia del locale Tribunale che aveva accolto la domanda di P.S., docente assunto con ripetuti contratti a tempo determinato, e condannato il Ministero a corrispondere al predetto le differenze stipendiali in ragione dell’anzianità di servizio maturata e nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale;

2. la Corte territoriale, richiamato preliminarmente il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6 ha svolto le seguenti considerazioni: – le condizioni di impiego, rispetto alle quali sussiste il divieto di discriminazione, comprendono in conformità con quanto chiarito dalla Corte di Giustizia, tutti gli istituti idonei ad incidere sulla quantificazione del trattamento retributivo e, quindi, anche gli scatti di anzianità riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato, non essendo idonei a giustificare una diversità di trattamento tanto la mera circostanza che un impiego nel settore pubblico sia definito non di ruolo quanto la specialità del sistema del reclutamento scolastico; – la clausola 4, in quanto precisa ed incondizionata, impone la disapplicazione del diritto interno, ed in particolare delle clausole del contratto collettivo che escludono per gli assunti a tempo determinato qualsiasi rilevanza dell’anzianità maturata in forza di precedenti contratti a termine (disapplicazione che va, però, limitata ai rapporti a tempo determinato succedutisi – come nell’ipotesi in esame – senza rilevante soluzione di continuità e di durata tali da coprire, pressochè integralmente, l’anno scolastico);

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di un motivo;

4. il lavoratore ha resistito con controricorso;

5. il Miur ha successivamente depositato atto di rinuncia al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico articolato motivo il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 6, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, come convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 526 della direttiva 99/70/CE, della L. n. 312 del 1980, art. 53;

assume che: – i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicchè agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001; – il principio di non discriminazione è correlato all’abuso del contratto a termine, che nella specie deve essere escluso in quanto il ricorso alla supplenza e alla stipula di contratti a termine del personale scolastico trova giustificazione in ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a consentire al datore di lavoro un risparmio di spesa; – il lavoratore assunto a tempo determinato nel settore scolastico non è comparabile a quello di ruolo, perchè ogni singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto al precedente;

2. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse avendo il Miur dichiarato di rinunciare all’impugnazione, in ragione dell’orientamento ormai consolidato di questa Corte contrario alle argomentazioni giuridiche poste a base del ricorso stesso;

3. nella specie, la rinuncia è irrituale (per non essere stata notificata alla controparte);

4. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte;

5. l’art. 390 c.p.c., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicchè, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;

6. tuttavia la rinuncia, benchè irrituale, è pur sempre significativa del venir meno dell’interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità (v. Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass. n. 26840/2018; Cass., Sez. Un., n. 3876/2010);

7. le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate, in considerazione del comportamento processuale del Ministero ricorrente nonchè dell’oggettiva incertezza interpretativa, ancora esistente al momento della notifica del ricorso;

8. non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (v. Cass., Sez. Un., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017);

si aggiunga che la disposizione non è applicabile “in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 19071/2018).

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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