Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19037 del 03/09/2010

Cassazione civile sez. I, 03/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 03/09/2010), n.19037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14936/2005 proposto da:

SICOS S.P.A. – SOCIETA’ ITALIANA COSTRUZIONI OPERE SPECIALIZZATE

(P.I. (OMISSIS)), in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso

l’avvocato PUGLIESE Salvatore, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARTELLI STELLINA, GARELLI GIOVANNI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA (C.F. (OMISSIS)), in

persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BENACO 5, presso l’avvocato MORABITO MARIA CHIARA,

rappresentata e difesa dall’avvocato BELELLI Massimo, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1836/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/06/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ANTONIO LA MARCA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato MASSIMO BELELLI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La SICOS s.p.a. con citazione notificata il 26 settembre 1995 convenne dinanzi al Pretore di Torino la Provincia di Ancona, chiedendone la condanna al pagamento di L. 36.995.189 a titolo d’interessi irroratori per il ritardato pagamento del saldo di lavori di sistemazione idraulica a lei appaltati, oltre ulteriori interessi legali ex art. 1283 cod. civ.. Costituitasi la Provincia d’Ancona ed eccepita la competenza arbitrale in forza di clausola del contratto di appalto, il Pretore si dichiarò incompetente ritenendo la controversia devoluta ad arbitrato. Impugnata tale decisione dinanzi a questa Corte con regolamento di competenza, questa Corte, con sentenza del luglio 1999 cassò la decisione dichiarando la competenza del giudice ordinario. Riassunto il giudizio il Tribunale di Torino, con sentenza del luglio 2002, condannò la Provincia al pagamento di Euro 16.886,32 oltre interessi ex art. 1283 sino al saldo. La Provincia propose appello e la Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il giorno 11 novembre 2004, notificata il giorno 8 aprile 2005, riformò la sentenza, condannando la Provincia al pagamento, per la causale azionata, della minor somma di Euro 236,84, oltre interessi legali dal 29 settembre 1995. La SICOS ha proposto ricorso avverso tale sentenza con atto notificato il 30 maggio 2005 alla Provincia di Ancona, formulando due motivi. La Provincia resiste con controricorso notificato il giorno 8 luglio 2005, con il quale ha chiesto la restituzione delle somme nel frattempo pagate. La SICOS ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, conv. nella L. n. 144 del 1989, deducendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che il “dies a quo” per la decorrenza degli interessi irroratori dovuti sul corrispettivo a saldo per i lavori aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dal contratto d’appalto non decorresse dalla data di ultimazione delle opere, risalente al 6 settembre 1991. La Corte d’appello avrebbe erroneamente giudicato in proposito che in forza di detta norma prima della dichiarazione di esecutività della deliberazione 12 giugno 1994, da parte del commissario straordinario della Provincia d’Ancona, avvenuta a seguito del reperimento dei fondi necessari per provvedere al saldo dei su detti lavori il pagamento non fosse dovuto e quindi non vi era stato ritardo nel compierlo. Si deduce che, viceversa, l’affidamento dei lavori aggiuntivi era stato formalizzato con delibera dell’Amministrazione provinciale del 30 ottobre 1989, che lo aveva approvato, prevedendone il finanziamento a mezzo di mutuo da accendere presso la Cassa DD.PP. e subordinandone l’esecuzione alla concessione di tale mutuo; delibera alla quale aveva fatto seguito altra in data 29 aprile 1991, che prevedeva l’accensione del mutuo presso gli Istituti di Previdenza degli Enti locali. Si deduce che il vincolo contrattuale si era pertanto perfezionato “con conseguente obbligo di reperire i fondi necessari entro il 1991, avendo la stessa amministrazione autorizzato e utilizzato le opere in questione”. Si trattava, inoltre di lavori di somma urgenza, per i quali vi era l’obbligo di regolarizzazione entro trenta giorni, cosicchè la sentenza impugnata erroneamente avrebbe ritenuto giustificato un ritardo nel pagamento di quasi tre anni.

Secondo la ricorrente, essendo avvenuta l’ultimazione dei lavori in data 6 settembre 1991, con riferimento a tale data doveva farsi applicazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 36 e della L. n. 741 del 1981, art. 5.

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello, con la sentenza impugnata, ha accertato in fatto che i lavori in questione, diversi da quelli appaltati, erano stati eseguiti in via d’urgenza durante il corso di questi, in quanto organicamente connessi con essi e indispensabili per la loro funzionalità; che furono affidati alla società attrice con delibera dell’Amministrazione provinciale del 30 ottobre 1989 e ultimati in data 6 settembre 1991 e lo stato finale fu redatto in data 21 marzo 1994, recando un importo complessivo di L. 88.098.149; che erano stati affidati all’attrice a trattativa privata, condizionandosene l’affidamento e l’esecuzione all’erogazione di apposito mutuo da parte di un ente terzo finanziatore. Ha accertato che, non essendo stato il mutuo erogato, il contratto d’appalto non fu mai stipulato, ma l’Amministrazione provinciale riconobbe l’utilità dei lavori a norma dell’art. 2041 cod. civ., con apposita deliberazione del 16 giugno 1994. Non essendo stati, pertanto, detti lavori eseguiti in base a contratto, la Corte d’appello ha quindi ritenuto sino alla data di esecutività di detta deliberazione (7 settembre 1994) – che riconobbe l’utilità per l’Amministrazione dell’opera – non dovuti gl’interessi moratori di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 36, in quanto la debenza di tali interessi presuppone una previa valida obbligazione contrattuale, che nel caso di specie non c’era stata. Ha liquidato, pertanto detti interessi dalla scadenza del termine di centoventi giorni da quella data alla data del pagamento.

Questa Corte (Cass. 28 settembre 2009, n. 20763) ha già avuto modo di affermare che la norma del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 23, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. n. 144 del 1989, successivamente trasfusa nel D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 35, comma 3 e nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3, – secondo cui per i lavori di somma urgenza disposti dalle Amministrazioni comunali e provinciali l’ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni, è norma applicabile anche ai contratti di appalto di lavori pubblici ed implica che, in mancanza di regolarizzazione con copertura della spesa non può ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatorio tra l’Amministrazione ed il terzo.

Ne consegue che esattamente la Corte d’appello, facendo applicazione della su detta disposizione, e avendo accertato in fatto la mancanza di tale regolarizzazione, ha negato che nel caso di specie all’attrice potessero spettare interessi moratori, come da essa richiesto, in relazione ai lavori in questione, per il solo fatto del loro affidamento, non essendo stati effettuati in adempimento di un valido contratto di appalto – mai stipulato per non essere stato ottenuto il mutuo al quale intendevasi fare ricorso – che costituisce presupposto perchè possa instaurarsi il rapporto obbligatorio con l’amministrazione ed essere contrattualmente dovuto un compenso e, quindi,, che possa esservi mora liquidabile ai sensi del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36, con le decorrenze previste da tali norme.

2. Con il secondo motivo si denunciano vizi motivazionali in relazione alla mancata applicazione ed esame della L. n. 741 del 1981, art. 5. Si deduce al riguardo che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che i diritti dell’appaltatore possono essere fatti valere in assenza di formale emissione di un certificato di collaudo decorsi i termini previsti dall’ultimo comma di detto articolo e che tale disciplina sarebbe completamente snaturata ove la disposizione potesse essere paralizzata dal ritardo nel compimento della procedura contabile interna.

Il motivo è inammissibile, non essendo in alcun modo rapportabile alla “ratio decidendi” della sentenza impugnata, la quale ha escluso l’esistenza di un’obbligazione contrattuale dell’amministrazione, con la conseguente inapplicabilità alla fattispecie della normativa indicata nel motivo.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

4. Quanto alla restituzione – richiesta nel controricorso – delle somme che si assumono pagate in base alla sentenza del tribunale nelle more del giudizio d’appello che l’ha riformata, essa non può essere disposta in questa fase di legittimità, potendosi disporre pronunce di merito ex art. 384 c.p.c., solo nel caso, non ricorrente nella specie, di cassazione, anche parziale, della sentenza impugnata.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di euro millecinquecento, di cui euro cento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2010

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