Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19036 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19036 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 19183-2017 proposto da:
ESPOSITO

elettivamente dorniciLato in ROAR,

– VIA DI picHi

Data pubblicazione: 17/07/2018

Sí- ,A

PERD

PIETRALVFA n.320, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZ1, 7,A SQE5E brori
PA01)
RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntatnente all’avvocito

VINCENZO COTRUFO;
11. C atTiell –

contro
ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. P1.08746140018, in persona del legale
rappresentante pro tempore„ elettivamente dorniciliata in ROMA,

1 .; – IA

NIESSINA n.30, presso lo studio dell’avvocato DOMENICA MARIA
NIANTI, rappresentata e difesa dall’avvocato 17‘,N RICO CARATOZZOI,0:,
17ontrork.orren tic –

PROC. nr . 19183/2017 RG

avverso la sentenza n. 4484/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 29/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

che con sentenza in data 11 maggio- 29 maggio 2017 numero
4484 la Corte di Appello di Napoli, giudice del reclamo, confermava la
sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la
domanda proposta da MARIO ESPOSITO per la impugnazione dei
licenziamento intimatogli per giusta causa dalla società ELIOR
RISTORAZIONE S.p.A.
che la Corte territoriale riteneva prcvati gli addebiti contestati,
consistenti nell’avere effettuato il servizio, nella qual:tà di responsabile
della ristorazione a bordo treno lungo la tratta Napoli/Milano e
Milano/Napoli nelle giornate del 26 e del 27 maggio 2015, in quattro
distinte occasioni,, senza rilasciare lo scontrino .11scale al cliente e senza
versare al datore di lavoro i relativi incassi;
che ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza MARIO
ESPOSITO, articolato in due motivi, cui ha opposto difese
controricorso la società ELIOR RISTORAZIONE S.p.A.;
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti,
unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo
330 bis codice di procedura civile;
che il ricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO
che la parte ricorrente ha dedotto:
– con il primo motivo— ai sensi dell’articolo 360 numero 4 codice di
procedura civile— nullità della sentenza per omessa valutazione della
prova documentale nonché— ai sensi dell’articolo 36C numero 3 codice
di procedura civile– violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 5,
comma 1 legge 604/1966 e dell’articolo 2697 del codice civlie,

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RILEVATO

PROC. nr . 19183/2017 RG

censurando la sentenza per avere affermato sussistere un suo obbligo
di verificare a fine turno le giacenze di merce a bordo del treno,
traendo da ciò conferma della sussistenza dei fatti contestati.
Ha esposto che i fatti di causa erano pacificamente avvenuti su un
«treno in transito» ovvero in un turno di servizio svolto durante la tratta
percorsa dal treno e prima dell’arrivo a destinazione; in tali turni il

affermato dalla sentenza, non era tenuto a fine servizio al controllo
inventariale, come risultava dal documento allegato sub numero 4 al
fascicolo del reclamo, nel quale si leggeva che nel caso di cambio turno
con treno in transito non vi era obbligo di compilare la resa-merce.
Ha dedotto che comunque — a voler ritenere un suo obbligo di
controllo delle rimanenze — il datore di lavoro avrebbe dovuto
autonomamente verificare nel corso della propria indagine investigativa
le giacenze di merce invenduta, indagine necessaria per verificare il
fondamento degli addebiti, in quanto era pacifica la coincidenza tra
l’incasso versato e l’importo degli scontrini emessi in entrambe le
giornate oggetto della verifica;
– con il secondo motivo—ai sensi dell’articolo 360 numero 3
cod.proc.civ.— violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 5, comma
legge 604/1966 e dell’articolo 2697 del codice civile nonché— ai sensi
dell’articolo 360 numero 5 codice di procedura civile— omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le
parti, consistente nella deposizione testimoniale resa dal signor ADIL
AZZI, dipendente della Agenzia di investigazioni private «iKey
Investigation» . Oggetto di censura è l’affermazione della Corte
d’appello secondo cui la prova testimoniale, con l’escussione del teste,
avrebbe dato riscontro alla contestazione. Il ricorrente ha dedotto
l’omessa considerazione della confusione operata dal teste tra le tratte
di andata e ritorno dei due treni su cui aveva effettuato la verifica
investigativa, che invece dava conto della inattendibilità della
deposizione. Inoltre il teste aveva riferito che per nessuno degli acquisti
da luì compiuti a bordo del treno ( in numero di quattro) gli era stato

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responsabile del servizio di ristorazione, contrariamente a quanto

PROC. nr . 19183/2017 RG

rilasciato

scontrino fiscale, che era stato invece rilasciato agli altri

clienti serviti— sia prima che dopo di lui. Tale deposizione era
intrinsecamente inattendibile, poiché realizzava un concorso di eventi
eccezionale ed irreale.
che ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso;
che, infatti, entrambi i motivi, sotto l’apparente denunzia di vizi di

sentenza impugnata in ordine alla commissione da parte del ricorrente
dei fatti oggetto della contestazione disciplinare.
Invero, il discrimine tra violazione di legge in senso proprio e vizio
della motivazione è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo
questi ultima censura e non anche la prima è mediata dalla
contestazione della valutazione delle risultanze di causa (ex prlurimis:
Cass. 5 giugno 2007, n. 13066, nonchè Cass. 20 novembre 2006, n.
24607, specie in motivazione; Cass. 11 agosto 2004, n. 15.499).
Nella fattispecie di causa le censure in:volgono il carente esame di
un documento (il mansionario) e l’ apprezzamento della attendibilità di
un teste ovvero una tipica valutazione discrezionale del giudice del
merito diretta all’accertamento del fatto storico, sindacabile da questa
Corte esclusivamente con la deduzione di un vizio della motivazione.
Osta, tuttavia, nella specie, alla astratta deducibilità del vizio di
motivazione il disposto dell’articolo 348
applicabile ratione temporis

er,, commi 4 e 5, cod.proc.civ.,

(l’atto di reclamo è stato depositato il

9.11„2016) in quanto la domanda è stata respinta in entrambi i gradi di
merito per le medesime ragioni di fatto;
che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il
ricorso può essere definito con ordinanza in Carriera di Consiglio ex art.
375 cod.proc.civ.
che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30
gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’arti
co 17 L. 228/2012 ( che ha aggiunto i comma 1 quaIer all’art. 13 DPR
115/2002) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte dei

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violazione di norme, contestano l’accertamento di fatto compiuto nella

PROC. nr . 1918312017 RG

ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .

PQIM
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna parte
ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 200 per spese ed C
3.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Cosi deciso in Roma nella adunanza camerale del 17 aprile 2013

accessori di legge.

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