Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19036 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19036 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: SPENA FRANCESCA

.1r.1 ricorso 19183-201 .7 Froposto da:
ESPOSITO

RICH’ Sí- A
r’é- R

L\ RIO. elettivamente dotnicilato in RC )L-\

PIETRALATA 32 i, presso lo studio derivvocato GR – a:IO:LA ,\LAil:/.A.

S2E5E?i)

RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente e disPiuntamente
aVavvoi_ tto
COTRUPO;
– ricorrer] .`,e

contro
lq;ale

RISTORAZIONE S.P.A. P1087’46-440018, in p2rsona
rappresentante pro tempore„ elettivamente domiciliata ai ROMA,
Mil’iS,E4N.,,-` ■ n.30, pr2,sso lo studio dell’avvocato DO [ENICA

MAL TA

MANTI, rappresentata c difesa dall’avvocato ENRICO CARXL07/01k),
011 t’ O flíl’

Data pubblicazione: 17/07/2018

orrefP.`r

t•fOri

PROC. nr . 19183/2017 RG

avverso la sentenza n. i-484/2017 della CORTL

d

ApOrA ,

.depositata il 29/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non vartecr»ita
del 17/04/2018 dal Consigliere D. FRANCESCA SPEN

che con sentenza in data 11 maggio- 29 maggio 201 7 numero
4484 la Corte di Appello cli Napoli, giudice del reclamo, confe – maví: la
sentenza del Tribt nate cella stessa .sede, che aveva respinto la
domanda proposta da MARIO ESPOSITO per la irnpugnaion.E., del
licenziamento intimatogli per giusta causa dalla società EL OR
RISTORAZIONE
che la Corte territoriale

riteneva provati citi addebiti conteseti,

consistenti nell’avere effettuato il servizio, nella guaita di resDonsa:)ile
della ristorazione a bordo treno lurido la tratta Napoli! ,filane e
Milano/Napoli re le giornale del 26 e del 27 maggio 2015, in qua .stro
distinte occasioni„ senza rilasciare lo scontrino fiscale al cliente e senza
versare al datore di lavoro i re•ativi incassi;
che ha propos:o ricorso per la cassazione della sentenza MARIO
ESPOSITO, articolato in due motivi, CUI ha opposto difese :e:in
controricorso la società ELIOR RISTORAZIONE S.p.A.;
che la proposta del re atore è stata comunicata alle perti,
unitamente al decreto di . fissazione dell’udienza, ai sensi deli’artieolo
330 bis codice di procedura civile;
che il ricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO
che la parte -icorrente ha dedotto:
– con il primo motivo– ai sensi dell ‘articolo 360 numero 4 codice di
procedura civile— nullità della sentenza per omessa valutaz pne della
prova documentale nonché– ai sensi dell’articolo 360 numero 3 co – ice
di procedura civile– violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 5,
comma 1 legge 604/1966 e dell’articolo 2697 del codice ci e,

2

RILEVATO

PROC. nr . 19183/2017 RG

censurando la sentenza per avere affermato sussistere un suo obb.i.go
di verificare a lle turno le giacenze di merce a bordo del treno,
traendo da ciò conferma della sussistenza dei fatti con:estati.
Ha esposto cne i fatti di causa erano pacificamen:e avve.nuti su un
«treno in transito» ovvero in un turno di se. -vizio svolto durante la tratta
percorsa dal treno e prima dell’arrivo a destinazione; in tali turni il
a

qua rto

affermato dalla sentenza, non era tenuto a fine servizio al controllo
inventariale, come risultava dal documento allegato sub numero .4 ai
fascicolo del reclan D,

nel quale si leggeva che nel caso di cambio turno

con treno in transito non vi era obbligo di compilare la resa-merce.
Ha dedotto che comunque — a voler ritenere n suo obbligo di
controllo delle rimanenze — il datore di avoro avrebbe clov_to
autonomamente ve. -ificare nel corso della propria indagine investigativa
le giacenze di merce invenduta, indag ne necessaria per verificar: il
fondamento degli addebiti, in quanto era pacifica I.E1 coincidenza tra
l’incasso versato e l’importo degli scoatr ni emessi in entrambe le
giornate ogget:o della verifica;
– con il secondo motivo—ai sensi :iell’articolo :363 r Limerei 3
cod.proc.civ.— vio azione elo falsa applicaz one dell’articolo 5, con -mia
legge 604/1966 e dell’articolo 2697 del codice civile nonché– ai sensi
dell’articolo 360 numero 5 codice cli procedura civile— omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tiei le
parti, consistente reila deposizione tesaimoniale resa dal sicnor ADIL
AZZI, dipendere:e della Agenzia di investigazioni private «Key
Investigation» . Oggetto di censura è l’affea – mazione della Carte
d’appello secondo cui la prova testimoniale, con l’escussione del te::te,
avrebbe dato riscontro alla contestazione. Il ricorae.nte ha dedctto
l’omessa consice – azione della confusione operata dal teste tra le tratte
di andata e ritorno dei due treni su cui aveva effettuato la verifica
investigativa, che invece cava conto della in3ttendibil;tà Cella
deposizione. Inoltre il teste aveva ri -Fierito che per nessuno degli acquisti
da lui compiuti a bordo del treno ( in numero di qua • ro) g i era st ,.. to

3

CLA

responsabile del servizio di ristorazione : contrariamente

PROC. nr . 19183/2017 RG

ri.asciato

scontrino fiscale, che era stato invece ri , asciato agli E:Itri

clienti serviti— sia prima che dopo di lui. Tale deposizione =fa
intrinsecamente inattendibile, poiché realizzava un concorso di eventi
eccezionale ed irreale.
che ritiene il Ccllegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso,:
che, infatti, entrambi i motivi, sotto l’apparente denunzia di viz di

sentenza impugnata in ordine alla commissione da parte del rizorreete
dei fatti oggetto del a contestazione disciplinare.
Invero, il discrimine tra violazione di legge in senso prop. – io e vizio
della motivazione è segnato, in modo evidente, cal fatto che solo
quest’ ultima censura e non anche la prima è mediata dalla
contestazione de la valutazione delle risultanze di causa (ex DrIurimis:
C355.

5 giugno 2007, n. 13066, nonché Cass. 20 novembre 2006, n.

24607„ specie in motivazione; Cass. 11 agosto 2004, n. 15499,i.
Nelia fattispecie di causa le censure irvolgono il carente esarnE di
un documento (il rransionario) e l’ apprezzamento della atterdiblita. di
un teste ovvero una tipica valutazione discreziona e del caidice dei
merito diretta all’accertamentc del fatto storico, sindacabile ca questa
Corte esclusivamente con la deduzione di un vizio dello motivazione.
Osta, tuttavia, nella specie, alla astratta deducibilità del vizio W
motivazione il disposto dell’articolo 348 er. comuni 4 e 5, coctproca:’,/.,
applicabile ratione temporis

(Vatto di reclamo è stato depositat , : ■ il

9.11..2016) in quanto la domanda è stata respinta in entrambi i grad di
n-,erito per le medesime ragioni di fatto;
che, pertanto, essendo da condividere la proposta del r e latore, il
ricorso può essere definito con ordinanza in Camera ci .Thnsig io ex
375 cod.proc.civ.
che, trattandosi di giudizio instaurato successivarneme al .30
gennaio 2013, sess – stono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’a.t.1
co 17 L. 228/20:12 che ha aggiunto L comrna 1 qualer all’ara. 13 E:
115/2002) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte dei

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violazione di norme, contestano l’accertamento di fatto compiuto nella

PROC. nr . 19183/2017 RG

ncorrente dell’ulteTo,i -e importo a titolo d contributo unificato pari a
quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .
PQM
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna p-irte
r corrente al pagamento delle spese, che liquida in C 200 per spese e C
1000 per compensi professionali, o tre spese generali al 15% ed

Ai censi dell’ari= 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto ciAla
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorre -te
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que 😮 dov
per il ricorso a ncr -ria del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Cosi deciso in Roma nella adunanza camerale del 17 aprile

accessori ,di legge.

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