Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19036 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 16/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 16/07/2019), n.19036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9933-2017 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.M., B.F., BA.FA., domiciliati

ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentati e difesi dall’Avvocato ANDREA BAVA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 62/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 07/02/2017 R.G.N. 497/2016.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado che ha condannato il Ministero dell’Interno a pagare agli attuali intimati, in epigrafe indicati – in qualità di superstiti (vedova e figli) di B.S., militare dell’Esercito italiano deceduto in missione, riconosciuto vittima del dovere ai sensi della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 563, in quanto tale inserito nella apposita graduatoria cronologica l’adeguamento dell’assegno mensile dovutogli L. n. 407 del 1998, ex art. 2in misura pari ad Euro 500,00, oltre perequazioni ex lege;

2. il Ministero dell’Interno ricorre per la cassazione di tale sentenza affidandosi ad un motivo con il quale nega ad ogni modo che nel caso di specie sussista un diritto all’adeguamento dell’assegno sia per mancanza di copertura finanziaria sia per la mancata attuazione della completa parificazione di trattamento per tutte le categorie delle vittime del dovere, in considerazione dei vincoli di stanziamento e della necessità di operare una scelta perequativa di attribuzione dei fondi disponibili;

3. gli intimati resistono con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. le Sezioni Unite della Corte (sentenza 13 settembre 2016, n. 23300) hanno chiarito che in relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo e che tale diritto non rientra nell’ambito di quelli inerenti al rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici ed ha natura prevalentemente assistenziale, sicchè la competenza a conoscerne è regolata dall’art. 442 c.p.c., e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale;

5. ancora le Sezioni Unite, con la sentenza 27 marzo 2017, n. 7761, hanno precisato che in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l’ammontare dell’assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell’analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all’art. 3 Cost., come risulta dal diritto vivente rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria;

6. il ricorso è, pertanto, da rigettare;

7. le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell’avvocato Andrea Bava dichiaratosi antistatario;

8. stante la non debenza da parte delle amministrazioni pubbliche, come la parte ricorrente, del versamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (v., ex multis, Cass., Sez.U, n. 9938 del 2014; Cass. nn. 5955 e 23514 del 2014).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Andrea Bava.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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