Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19036 del 03/09/2010

Cassazione civile sez. I, 03/09/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 03/09/2010), n.19036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23339/2005 proposto da:

COMUNE DI ORIA, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso l’avvocato COGO

GIAMPAOLO MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSARI Nicola,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA OASI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLENTINI 69, presso

l’avvocato SUGAMELE GABRIELLA, rappresentata e difesa dagli avvocati

COSTANTINO Cosimo, PALERMO FERNANDO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 301/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 11/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/04/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato COGO (con delega) che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 22-7-2000, la Cooperativa sociale OASI A.r.l., conveniva in giudizio il Comune di Oria per sentirlo condannare al pagamento di somma relativa alle spese di vitto ed alloggio di M.L., madre della minore O. A., affidata alla casa-famiglia “(OMISSIS)” con provvedimento de Tribunale di Lecce del 26-11-1999 che pure aveva disposto la permanenza della madre in detta casa famiglia.

Il Comune di Oria non si costituiva, nonostante regolare notifica, e se ne dichiarava la contumacia.

Il Tribunale di Brindisi, Sez. distaccata di Francavilla Fontana, con sentenza depositata il 18 febbraio 2003, accoglieva la domanda.

Con citazione notificata il 4-4-2003, il Comune di Oria interponeva appello.

Costituitosi il contraddittorio, la Cooperativa Oasi chiedeva rigettarsi l’appello. La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza 14- 4/11-5-2005, rigettava l’appello.

Ricorre per cassazione il Comune di Oria, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la Cooperativa Oasi.

Le parti hanno depositato memorie per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dapprima esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente per violazione dell’art. 365 c.p.c., non essendo il difensore munito di procura speciale, ma soltanto di mandato a margine del ricorso, da parte del Sindaco e del Direttore Generale, senza che sia indicata, con data e numero, la delibera di giunta, necessaria per la rappresentanza in giudizio, delibera che non risulta neppure allegata al ricorso.

L’eccezione è infondata.

Questa Corte, a Sezione Unite (Cass. n. 17550 del 2002) ha precisato che nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire al difensore del Comune la procura alle liti è il Sindaco, non essendo necessaria l’autorizzazione della giunta municipale, posto che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell’ente, mentre la Giunta Comunale ha una competenza residuale, sussistente soltanto nei limiti di cui norme legislative o statutarie non la riservino al Sindaco.

Con il primo motivo, il ricorrente Comune lamenta violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 616 del 1977, art. 23 lett. c);

violazione di principi in tema di legittimazione ed interesse ad agire; erronea, omessa od insufficiente motivazione.

Con il secondo, il ricorrente lamenta violazione del R.D. n. 2240 del 1923, artt. 16, 17; della legislazione in materia di contabilità degli enti locali, trasfusa nel D.Lgs. n. 267 del 2000, nonchè del vigente Regolamento Comunale di contabilità;

omessa, insufficiente contraddittoria motivazione.

Con il terzo motivo, il Comune lamenta violazione dei principi e della normativa codicistica sull’onere e sull’acquisizione della prova; omessa ed insufficiente motivazione.

Sostiene il Comune l'”eccezionalità” della previsione di cui al D.P.R. n. 616 del 1977, art. 23 lett. c), che si riferisce “agli interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile nell’ambito della competenza amministrativa e civile”, necessariamente di stretta interpretazione e insuscettibile di procedimento analogico o di estensione;

l’intervento si dovrebbe effettuare, a carico del Comune, soltanto, (a favore di minorenni), e non dei loro genitori.

Va osservato che la predetta norma non appare affatto “eccezionale”.

Essa si inserisce nell’ambito del generale trasferimento di funzioni amministrative, esercitate dallo Stato, nella sua articolazione centrale o periferica, e da enti pubblici nazionali o interregionali, ai sensi dell’art. 117 Cost.. Si parla di “ordinamento ed organizzazione amministrativa, servizi sociali, sviluppo economico, assetto ed utilizzazione del territorio”. Si precisa ulteriormente che la nozione di beneficenza pubblica concerne tutte le attività relative, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento, di prestazioni economiche a favore di singoli e di gruppi, escluse le sole funzioni relative a prestazioni di natura previdenziale. Assai opportunamente si fa riferimento specifico ad alcune funzioni che, in quanto relative a soggetti destinatari di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, difficilmente avrebbero potuto considerarsi, per sola via interpretativa, rientranti nel generale trasferimento: in particolare la previsione, già indicata, relativa agli interventi in favore di minori soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile nell’ambito della competenza civile ed amministrativa. Alla Regione compete la potestà legislativa sulle materie trasferite e la funzione generale di indirizzo, programmazione, controllo; ai Comuni sono attribuite tutte le funzioni amministrative di carattere operativo, relative all’organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza.

Va altresì osservato che gran parte delle funzioni assistenziali alle famiglie e ai minori, erano in passato controllate e/o direttamente esercitate dall’Opera Nazionale Maternità e Infanzia, disciplinata dal T.U. n. 2316 del 1934. In particolare l’Opera provvedeva “per il tramite dei suoi organi provinciali e comunali” (art. 4) alla protezione e all’assistenza delle gestanti e delle madri bisognose e abbandonate, nonchè dei bambini lattanti e divezzi fino al quinto anno, appartenenti a famiglie che non potevano prestare loro tutte le cure necessarie per un razionale allevamento.

I Comitati di patronato, a base comunale, organizzavano e attuavano l’assistenza alla maternità, con ambulatori specializzati, adoperandosi perchè le madri allattassero i loro figli, e questi fossero sorvegliati e curati nel periodo dell’allattamento e dopo il divezzamento (art. 13). E il regolamento di esecuzione (R.D. n. 718 del 1926) della L. n. 2277 del 1925, rimasto in vigore, dopo l’abrogazione di essa, ad opera del predetto T.U. del 1934, prevedeva, all’art. 136, che fosse disposta “dai Comitati di patronato l’ammissione della madre del bambino in un laboratorio nido o in un albergo materno”, precisando che la separazione del bambino dalla madre, mediante il suo ricovero in un asilo per lattanti o divezzi, non poteva essere consentito che “in casi assolutamente eccezionali”. L’UNMI fu sciolta con L. n. 698 del 1975 (anteriormente quindi al D.P.R. n. 616 del 1977): ai Comuni vennero trasferite le funzioni amministrative relative agli asili nido e ai consultori familiari; alle Province furono attribuite “le funzioni amministrative esercitate di fatto dai Comitati Provinciali OMNI” (art. 2). Il D.P.R. n. 616 del 1977, sopra ricordato, all’art. 2 precisava bensì che a Comuni e Province residuavano le funzioni amministrative, già loro spettanti, secondo la legge, ma la successiva L. n. 328 del 2000 – legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, all’art. 6, stabilisce che ai Comuni spetta l’erogazione delle attività assistenziali, già di competenza delle Province.

Si può considerare quindi il Comune, a buon diritto, come successore dell’articolazione locale dell’Opera Nazionale Maternità e Infanzia, nell’attività di erogazione delle prestazioni di assistenza.

Venendo al caso di specie, il Giudice a quo, con motivazione adeguata e non illogica, chiarisce che il Tribunale Minorile aveva disposto l’affidamento di una minore di mesi diciotto, all’istituto di casa famiglia “(OMISSIS)”, prevedendo che “avrebbe dovuto” essere accolta pure la madre, nell’ambito di un contesto familiare degradato e caratterizzato altresì da inadeguatezza economica. Il provvedimento non prevedeva – come precisa la pronuncia impugnata – una presenza meramente facoltativa della madre; al contrario, la continua presenza della M. era indispensabile per il buon esito dell’affidamento nell’interesse esclusivo e diretto della minore, considerata, tra l’altro, la sua tenerissima età.

In tal senso, di fronte all’ordine del Giudice e all’obbligo ope legis del Comune, non rileva la necessità di un rapporto diretto, o magari di una convenzione tra Cooperativa e Comune, nè si applicano le disposizioni sui contratti della pubblica Amministrazione. Nè sussistono problematiche di contabilità, trattandosi di prestazione dovuta ex lege.

Quanto all’affermazione che la Cooperativa Oasi non avrebbe fornito prova in ordine all’an e al quantum della prestazione in esame, si tratta di eccezione, proposta per la prima volta in appello (in primo grado il Comune risultava contumace, che amplierebbe illegittimamente il thema decidendum, e, in ordine alla “conguità” della prevenzione, svolta de tutto genericamente.

Vanno dunque rigettati i primi due motivi del ricorso, in quanto infondati, e dichiarato inammissibile il terzo.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese de presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per onorari di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2010

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