Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19035 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/07/2017, (ud. 06/04/2017, dep.31/07/2017),  n. 19035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27054-2011 proposto da:

POSTELPRINT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO

N. 23/A, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO PETRASSI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– resistente –

e contro

EQUITALIA POLIS S.P.A.;

– intimata –

vverso la sentenza n. 313/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 08/04/2011 R.G.N. 371/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MAURO PETRASSI;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Si controverte dell’opposizione a cartella di pagamento dell’importo di Euro 330.883,65 svolta dalla società Postelprint s.p.a. la quale contesta che l’Inps avesse titolo a pretenderla, assumendo che tale credito contributivo relativo al periodo luglio 2002 – febbraio 2003 riguardava dipendenti all’epoca assicurati dall’Ipost, unico soggetto legittimato a far valere eventualmente delle pretese con riguardo al periodo antecedente alla privatizzazione dell’ente postale.

Con sentenza del 6 – 8.4.2011, la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza di rigetto dell’opposizione, impugnata da Postelprint spa, dopo aver rilevato che le questioni relative alla legittimazione attiva erano state superate dalla L. n. 122 del 2010, art. 7, comma 2, che aveva disposto la soppressione dell’Ipost e l’attribuzione all’Inps delle sue funzioni, oltre che dei rapporti attivi e passivi, mentre era inammissibile, in quanto nuova, la censura riflettente l’eccepita inesistenza dell’appalto di manodopera illecito posto a base della pretesa contributiva di cui trattasi.

Per la cassazione della sentenza ricorre la società Postelprint s.p.a. con due motivi, illustrati da memoria.

Per l’Inps vi è delega in atti ai propri difensori, mentre l’Equitalia Polis s.p.a. rimane intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente società denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 71 del 1994, art. 6 e della L. n. 449 del 1997, art. 53 in relazione al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 nonchè della L. n. 122 del 2010, art. 7 in relazione agli artt. 99,110 e 111 c.p.c. e degli artt. 1188 e 1189 c.c..

Si sostiene, in pratica, l’inesistenza del potere dell’Inps di chiedere il pagamento dei contributi di cui trattasi, non essendo lo stesso ente titolare del credito che, invece, faceva capo all’Ipost, per cui male aveva fatto la Corte di merito a ritenere l’Inps legittimato al recupero del credito in esame nel 2005, cioè in epoca in cui non si era ancora avuta la successione dell’Inps all’Ipost ai sensi della L. n. 122 del 2010 che quella successione aveva disciplinato.

1.1. Il motivo è infondato.

Invero, la L. n. 122 del 2010 ha previsto all’art. 7, comma 2, la soppressione dell’IPOST e al comma 3 ha stabilito il trasferimento all’INPS delle funzioni dell’ente soppresso, precisando che l’INPS succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

In pratica, atteso che l’Ipost è stato soppresso e che sono stati previsti il trasferimento delle funzioni dello stesso ente all’Inps e la successione in capo a quest’ultimo di tutti i rapporti attivi e passivi del primo, ne consegue che lo stesso Inps è legittimato attivo, quale successore a titolo universale ex lege, ai fini del potere di provocare, mediante l’esercizio dell’attività giurisdizionale, il riconoscimento di un diritto realmente spettantegli e, trattandosi di una condizione dell’azione, è sufficiente che la stessa sussista nel momento della decisione del giudizio.

E’, pertanto, corretta la decisione della Corte d’appello di Genova nella parte in cui ha respinto l’eccezione di Postelprint spa inerente alla supposta carenza di titolarità dell’Inps a far valere il credito contributivo in esame, stante la successione ex lege dell’Inps all’Ipost.

2. Col secondo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., la ricorrente ritiene illegittima la decisione impugnata nella parte in cui è stata affermata la novità della questione avente ad oggetto l’eccezione di inesistenza dell’appalto di manodopera illecito posto a base del credito contributivo opposto. Secondo la ricorrente nel giudizio d’appello non era stata introdotta alcuna questione nuova, in quanto era stata semplicemente censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto come provata, da parte dell’Inps, la sussistenza dell’ipotesi di illecita interposizione nelle prestazioni di lavoro.

2.1. Il motivo è infondato, in quanto non supera il dato di fondo rappresentato dal fatto che alla base della decisione di inammissibilità ex art. 437 c.p.c., comma 2, della denuncia in appello dell’inesistenza dell’appalto di manodopera illecito, ragione, quest’ultima, del preteso credito contributivo da parte dell’Inps, la Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione immune da rilievi id legittimità, che in primo grado era stata eccepita la diversa questione della decadenza dell’Inps dall’azione di recupero del predetto credito.

Pertanto il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate in favore dell’Inps come da dispositivo.

Non va adottata, invece, alcuna statuizione in ordine alle spese nei confronti di Equitalia Polis s.p.a. che è rimasta solo intimata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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