Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19035 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19035 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: SPENA FRANCESCA

sul ricorso 18882-2017 proposto da:
FIP INDUSTRIALE S.P.A. C.F./P.I.02373170287, in persona del Presidente
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROINIA,
VIALE DELLE MILIZIE n.114, presso Io studio dell’avvocato LUIGI
MARIA CACCIAPAGLIA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ENRICO 113ARRACO;

17 701Telib’r

contro
N’ALETTA IVAN, elettivamente domiciliato in ROINLN piazza Cavour presso
la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato
MASSIMO LUSO;
1,”:011tr011;COITIETP

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Data pubblicazione: 17/07/2018

PROC. nr . 18882/2017 RG

avverso la sentenza n. 448/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 14/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPEN A.

che con sentenza non definitiva del 17 maggio- 14 giugno 2017
numero 448 la Corte d’Appello di Venezia, giudice del reclamo,
riformava la sentenza del Tribunale di Padova che aveva respinto la
domanda proposta da IVAN MALETTA per la impugnazione del
licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società FIP
INDUSTRIALE S.p.A.; per l’effetto accertava l’illegittimità del recesso e
condannava la società datrice di lavoro alla reintegra del MALETTA,
disponendo il prosieguo del giudizio per la quantificazione del danno;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso la società
INDUSTRIALE S.p.A., articolato in un unico motivo, cui ha opposto
difese con controricorso IVAN MALETTA;
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti,
unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo
330 bis codice di procedura civile;
che i difensori della società ricorrente hanno depositato atto di
rinuncia al ricorso ed alla azione, sottoscritto per accettazione dal
difensore del controricorrente, cui è allegato il verbale di conciliazione
sottoscritto in sede sindacale

CONSIDIERATO
che

deve essere dichiarata la :cessazione della materia del

contendere in ragione della conciliazione stragiudiziale della lite,
sottoscritta dalle parti di causa in data 10 novembre 2017 ed allegata
all’atto di rinunzia al ricorso (quest’ultimo privo della sottoscrizione
personale delle parti)„

provveduto consensualmente alla

Nulla per le spese, avendo le parti
relativa regolamentazione

PQM

2

RILEVATO

PROC. nr . 18382/2017 RG

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Nulla per le
spese.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della
NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

articolo 13.
Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 17 aprile 2018

quello dovuto per il ricorso a norma del comma bis dello stesso

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