Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19035 del 17/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 19035 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: SPENA FRANCESCA
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ricorso 18882-201 .7 Froposto da:
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C.F./P.I.02373170287, in persona del Presidi…rue
2 legale rappresentarAe pro tempore, elettivarnente dornk:iliata in ROMA,
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V1ALE DFLLE MILIZIE n.114. presso Io studio dell’avvocato LIT:ca
MARIA CACCIAPAtSLIA, che la raRgresenta
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di unitamente
all’avr, -ocato ENRICO BARRACO;
– ricorretP,`,C
–
CO11110
NtAu—_, TrA IVAN, elettivamente domiciliato in :Rt3MA piazza Cavour pn: ;so
la Cancelleria della C ,- yrte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvoc110
N1ASSIMO URSO ,-.
:OfltrOflet)r1efle
–
Data pubblicazione: 17/07/2018
PROC. nr . 18382/2017 RG
avverso la sentenza n. 448/2017 della CORTE D’APPELLO d iV1Nil7 L\,
depositata il 14/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non parteci ara
.del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA S’PFN
che con sentenza non definitiva del
maggio-. 14 giugno 2(117
numero 448 la Corte d’Appello di Venezia, giudice del reclano,
n7’orrnava la sentenza del Tribunale di Padova che aveva respinto la
domanda proposta da IVAN MALET1 -A per la impugnazione dei
licenziamento per giusta causa intimatogli dalia società :IP
INDUSTRIALE S.p.A.; per l’effetto accertava l’illegittimità del recesse e
condannava la società daErice di lavoro alla reintegra del ‘IALETTA,
disponendo il prosieguo del giudizio per la quantit -icaz one del danno
che avverse] la sentenza ha proposto ricorso la società :IP
INDUSTRIALE S.p.A..„articolato in un unico rnotkic,. CU nE
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difese coi controricorso IVAN MALETTA;
che la proposta del re atore è stata comunicata alie parti,
unitamente al decreto di ‘Fissazione dell’udienza, ai sensi de ‘artieolo
330 bis codice di procedura civile;
che i difensori della società ricorrente hanno depositato atte di
rinuncia al ricorso ed alla azione, sottoscritto per accettazione da:
difensore del contrc ricorrente, cui è allegato il verbale di conciliazione
sottoscritto in sede sindacale
CONSIDERATO
che deve essere dichiarata la cessazione della materia del
contendere in ragione della conciliazione stragiudiziale della l’te,
sottoscritta dalle parti di causa in data 10 novembre 2017 ed alleg.E.ta
all’atto di rinunzia al ricorso (quest’uleimo privo della !sottoscrizione
personale delle parti).
Nulla per le spese, avendo le parti prov ,.feduto consensualmente alla
relativa regolarnentazione
PQM
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RILEVATO
PROC. nr . 18382/2017 RG
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Nulla per le
spese.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto cHla
NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
rcorrente dell’ulterOre importo a titolo d contributo unificato pari a
articolo 13.
Cosi deciso in Roma nella adunanza camerale del 17 aprile 20:l8
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello ste;so