Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19035 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 16/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 16/07/2019), n.19035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6692-2016 proposto da:

C.C., ved. R., domiciliata ope legis presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANDREA BAVA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DIFESA, C.F. (OMISSIS), MINISTERO DELL’INTERNO C.F.

(OMISSIS), in persona dei Ministri pro tempore, domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 597/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/10/2015 R.G.N. 1172/2014.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza in epigrafe indicata, ha riformato la decisione di prime cure e, per l’effetto, ha rigettato la domanda proposta da C.C., nei confronti dei Ministeri della Difesa e dell’Interno, per il riconoscimento, quale vittima del dovere, del figlio, R.M., cadetto dell’Accademia di Livorno, deceduto, unitamente ad altri trentacinque fra cadetti e militari, il (OMISSIS), nello schianto, nei pressi del (OMISSIS), dell’aereo sul quale era stato imbarcato per un volo di ambientamento; e per il riconoscimento dei relativi benefici assistenziali spettanti ai congiunti jure proprio;

2. contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.C., affidato a due motivi, ulteriormente illustrati con memoria; i Ministeri della Difesa e dell’Interno hanno resistito, con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. il primo motivo, con il quale si deduce violazione dell’art. 434 c.p.c., è infondato;

4. questa Corte di Cassazione, anche successivamente alla modifica apportata agli artt. 342 e 434 c.p.c. dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, ha chiarito che questi vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v Cass., Sez. Un. 27199 del 2017 e, da ultimo, Cass. n. 9471 del 2019);

5. la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, ed ha rigettato l’eccezione d’inammissibilità dell’appello richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la necessaria specificità dell’appello non è contrastata dalla circostanza che il dissenso della parte impugnante investa la sentenza gravata nella sua interezza e si sostanzi nelle medesime difese che sono state già disattese dal giudice di primo grado, essendo sufficiente che siano esposte le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione ovvero che siano indicate le ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza di primo grado;

6. nè il contenuto del gravame dell’Inps ritrascritto nel ricorso consente di ritenere integrata la violazione dei descritti canoni di specificità;

7. in continuità con i precedenti di questa Corte (v. Cass., Sez.U., n. 15485 del 2017, Cass. n. 24592 del 2018, Cass. n. 4238 del 2019), è invece da accogliere il secondo motivo, incentrato sull’interpretazione della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 564 secondo cui: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”; e il contesto normativo nel quale si colloca la fattispecie, sono stati precisati i criteri applicativi nei termini che seguono;

8. la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità;

9. al successivo art. 1, comma 564 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative;

10.in seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565 è stato emesso, con D.P.R. n. 7 luglio 2006, n. 243, il Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all’art. 1, comma 1, prevede che ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;

11. da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l’insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere; ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai “soggetti equiparati”, ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali;

12. il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, si sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura;

13. è stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell’ambito di strutture, stabilimenti e siti militari;

14. qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione (v., da ultimo, Cass. n. 4238 del 2019 che ha precisato, ancora una volta, l’ambito della copertura normativa);

15. è, dunque, essenziale – per la vittima del dovere che abbia contratto un’infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio – che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni”, che è un concetto aggiuntivo e specifico;

16. La nozione di “particolari condizioni ambientali o operative” è stata chiarita dal citato D.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che si intendono: condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”;

17. con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l’esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;

18. La riconduzione della fattispecie all’esame del Collegio ai presupposti normativi sopraindicati è già stata esaminata dalle Sezioni unite della Corte (Cass., Sez.U., n. 15485 del 2017, cit.) che, in riferimento ad altro militare deceduto nel medesimo incidente, hanno confermato la decisione della Corte territoriale che aveva accertato la grave negligenza del pilota e, quindi, del maggior rischio cui era stato esposto il defunto cadetto nel corso del volo di ambientamento, preventivamente e debitamente autorizzato e, dunque, la sussistenza della condizione legittimante la configurazione dell’ipotesi contemplata dalla suddetta norma del “sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”;

19. in conclusione, la sentenza impugnata che non si è conformata a tutti i principi sopra richiamati va cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Topino, in diversa composizione, alla quale è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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