Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19035 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. II, 14/09/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 14/09/2020), n.19035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20162-2019 proposto da:

F.B., rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIO

MARABINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cron. 2249/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositato il 13/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere GORJAN SERGIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.B. – cittadino del Mali – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Bologna avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna sez. Cesena – Forlì, che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il Tribunale felsineo ebbe a rigettare il ricorso ritenendo non credibile il racconto del richiedente asilo poichè impreciso, inverosimile ed incongruente – s’era allontanato dal Mali in dipendenza di contrasti con i fratelli unilaterali circa il terreno che il comune padre li aveva lasciato – e non concorrenti i presupposti previsti dalla normativa per il riconoscimento della protezione sussidiaria ovvero di quella umanitaria.

Il F. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto da F.B. s’appalesa privo di pregio e va rigettato. Con il primo mezzo d’impugnazione svolto il ricorrente denuncia violazione della disposizione ex artt. 2, 4, 9, 15 e 20 dirett. UE 2004/83, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14, nonchè omesso esame di elementi di fatto poichè il Collegio felsineo, una volta ritenuto non credibile il suo racconto afferente le ragioni alla base dell’allontanamento dal suo Paese, ha anche ritenuto non più rilevante l’istituto della collaborazione istruttoria specie con relazione alla situazione attuale socio-politica del Mali e non ha valutato adeguatamente la documentazione al riguardo da lui prodotta.

L’argomento critico svolto in ricorso s’appalesa privo di fondamento posto che in effetti non si confronta con la specifica motivazione, sul punto illustrata dal Tribunale, limitandosi il ricorrente a richiamare sua documentazione – senza anche illustrarne specificatamente il contenuto definito apoditticamente contrario alla valutazione illustrata dal Tribunale in punto situazione sociopolitica del Mali – nonchè arresto di questa Suprema Corte e della Corte Europea circa la non incidenza della credibilità ovvero della personale esposizione in relazione alla situazione di violenza diffusa esistente nel proprio Paese.

Viceversa il Tribunale emiliano ha precisato come la non credibilità del narrato del richiedente asilo incida esclusivamente in ordine al diritto d’asilo ed alle ipotesi di protezione sussidiaria normate D.Lgs. n. 215 del 2007, ex art. 14, lett. a) b), mentre ha puntualmente esaminato la situazione socio-politica esistente attualmente nella zona del Mali di provenienza del F. alla luce di indicate fonti di informazione curate da Organismi internazionali, siccome previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Nell’ambito di detta completa analisi il Collegio felsineo ha messo in risalto la situazione di estrema precarietà, sotto il profilo della sicurezza, nella regioni centrosettentrionali del Mali, ma anche precisato che, invece, nelle zone meridionali – dalle quali proviene il ricorrente – non concorre alcuna situazione qualificabile di violenza diffusa con pericolo concreto ed indistinto per la popolazione civile.

Dunque il Tribunale non ha omesso di esaminare documentazione alcuna – e nemmeno in specifico il ricorrente indica quale documentazione in atti non fu esaminata – nè ha omesso di assumere adeguate informazioni circa l’attuale situazione socio-politica del Mali, semplicemente la valutazione fattane non è condivisa dal ricorrente.

Un tanto però non porta a configurare la violazione di legge denunziata e nemmeno l’omesso esame di dati probatori,considerato anche che la norma ex art. 360 c.p.c., n 5, attualmente in vigore, opera riferimento a fatti e non già alla valutazione di dati probatori.

Con la seconda doglianza il F. lamenta violazione del disposto D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 e art. 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, poichè il Tribunale bolognese non avrebbe valutato la sua istanza di protezione umanitaria alla luce della sua specifica condizione personale mediante comparazione tra la sua attuale situazione e quella in caso di rimpatrio, specie con relazione alla salvaguardia dei suoi diritti fondamentali.

La censura siccome elaborata s’appalesa astratta e non attagliata alle effettive motivazioni sul punto esposte dal Collegio felsineo.

Difatti il Tribunale ha puntualmente esaminato la specifica condizione del richiedente asilo sotto il profilo della protezione umanitaria,rimarcando come non concorreva alcuna specifica ragione di vulnerabilità, anche considerando la situazione socio-politica del suo Paese in relazione alla zona di provenienza. A fronte di detta motivazione il ricorrente si limita ad apodittica contestazione fondata su argomenti astratti, la quale viene semplicemente contrapposta alla valutazione operata dal Giudice di prime cure con richiesta a questa Corte di legittimità d’inammissibile apprezzamento circa il merito della questione.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del F. alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione resistente, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione degli Interni le spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a campione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza in Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

 

 

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