Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19035 del 03/09/2010

Cassazione civile sez. I, 03/09/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 03/09/2010), n.19035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9529/2008 proposto da:

D.S.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE CASTRENSE 1, presso l’avvocato PORRONE

DOMENICO, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO Raffaele, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO V.C.L., in persona del Curatore

Dott.ssa D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 1, presso l’avvocato FORTE LUCILIA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DE TOMA SONIA, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2007 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 16/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con scrittura privata del (OMISSIS), D.S. R. promise di acquistare da V.C.L. un appartamento in costruzione al prezzo convenuto di L. 164.300.000;

che, con citazione dell’8 marzo 1995, debitamente trascritta, la D. S. convenne dinanzi al Tribunale di Isernia il promittente venditore chiedendo l’esecuzione specifica di concludere il predetto contratto preliminare di vendita;

che, con sentenza del 25 marzo 1996, il Tribunale di Isernia dichiarò il fallimento di V.C.L., per cui il processo promosso con la predetta, citazione dell’8 marzo 1995 fu dichiarato interrotto;

che, con citazione del 23 aprile 1998, il Fallimento di V. C.L. convenne la D.S. dinanzi al Tribunale di Isernia, chiedendo l’immediato rilascio dell’immobile – oggetto del predetto preliminare – occupato dalla convenuta ed il risarcimento del danno per la sua illegittima occupazione;

che il Tribunale adito, con la sentenza n. 37/01 del 30 gennaio 2001, condannò la D.S. all’immediato rilascio dell’appartamento e rigettò la domanda di risarcimento del danno;

che, a seguito di appello principale della D.S. ed incidentale del Fallimento, la Corte d’Appello di Campobasso, con la sentenza n. 53/07 del 16 marzo 2007, rigettò entrambi gli appelli;

che in particolare, per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte – sull’appello principale della D.S. – ha osservato quanto segue: “La L: Fall., art. 72, mentre al comma 2, richiede espressamente l’autorizzazione del G.D. allorchè il Curatore dichiari di subentrare nel contratto in luogo del compratore fallito ovvero di sciogliersi dal contratto stesso, al comma 4 non richiede invece una simile autorizzazione allorchè scelga (qualora la cosa venduta non sia ancora passata in proprietà del compratore) di eseguire il contratto stipulato dal venditore fallito ovvero di sciogliersi dal contratto stesso. E, nella specie, risulta applicabile proprio il citato comma 4, sicchè il Curatore non era vincolato a particolari formalità nell’esercitare la scelta anzidetta, scelta operata appunto nel senso dello scioglimento del contratto preliminare come emerge univocamente ed inequivocabilmente dalla proposizione dell’azione (23/4/98) di rilascio dell’immobile.

Per il quale rilascio il Curatore medesimo ha anche regolarmente richiesto al G.D. la relativa autorizzazione ad agire con la missiva datata 15/7/97 (prodotta in prime cure e basata proprio sulla premessa che la D.S. era una semplice promissaria acquirente dell’immobile), autorizzazione accordatagli con provvedimento del G.D. in data 29/8/97. La stessa D.S., del resto, avendo precedentemente esercitato (l’8/3/95) una separata azione ex art. 2932 c.c., nei confronti del C. in bonis per l’esecuzione coattiva del preliminare, non ha più neppure riassunto il giudizio nei confronti della Curatela a seguito della sua interruzione (e successiva estinzione) per la dichiarazione di fallimento (25/3/96) dell’imprenditore”;

che avverso tale sentenza D.S.R. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura;

che resiste, con controricorso, il Fallimento di V.C. L..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo (con cui deduce: “Ius superveniens”), la ricorrente sostiene che alla fattispecie sarebbe applicabile la L. Fall., art. 72, non già nel testo originario, ma nel testo sostituito dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 57, quale ulteriormente modificato dal D.Lgs. 12 settembre 1997, n. 169, art. 4, comma 6, lett. a), b) e c);

che, con il secondo motivo (con cui deduce: “Interpretazione dell’art. 12 nuova ed eventuale questione di legittimità costituzionale”), la ricorrente – sulla premessa che alla fattispecie sia applicabile detto jus superveniens – sostiene che il novellato dalla L. Fall., art. 72, sarebbe applicabile anche nel caso in cui, quale quello di specie, pur in assenza di contratto preliminare di vendita trascritto, sia stata tuttavia trascritta la domanda giudiziale proposta con atto di citazione ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., e solleva, in subordine, eccezione di illegittimità costituzionale del novellato art. 72, per assunta violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui prevede una diversa efficacia ed un diverso trattamento giuridico del contratto preliminare di vendita, trascritto ai sensi dell’art. 2645 bis cod. civ., rispetto a quello implicitamente trascritto con la trascrizione della domanda giudiziale proposta ai sensi dell’art. 2932 cod. civ..

che, con il terzo motivo (con cui deduce: “Concreta applicazione della L. Fall., art. 12, u.c.”), la ricorrente -sempre sulla premessa che alla fattispecie sia applicabile detto jus superveniens – sostiene che sussiste il presupposto di fatto di cui al novellato art. 72, u.c., cioè che il contratto preliminare de quo ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado;

che, con il quarto motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 12”), la ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici dell’appello: a) non avrebbero considerato che, nella specie, non vi è stata alcuna dichiarazione espressa del curatore fallimentare di volersi sciogliere dal contratto; b) non avrebbero inoltre considerato che, nella specie, non v’è la prova nè dell’autorizzazione del giudice delegato nè del previo parere del comitato dei creditori in ordine allo scioglimento del contratto, entrambi necessari, ai sensi della L. Fall., artt. 25 e 35, tenuto conto che “lo scioglimento di un contratto potrebbe implicare per il fallimento oneri e pesi che potrebbero incidere negativamente sulla realizzazione dell’attivo”;

che il ricorso non merita accoglimento; che il primo motivo è infondato;

che, infatti, alla fattispecie – che attiene alla domanda, proposta dal curatore fallimentare, di rilascio di un immobile oggetto di contratto preliminare di vendita concluso in data (OMISSIS) dal venditore poi dichiarato fallito – si applica, ratione temporis con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento (nella specie, (OMISSIS)), la L. Fall., art. 72, comma 4, secondo e terzo periodo, nel testo originario, secondo cui: “In caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta è già passata in proprietà del compratore, il contratto non si scioglie. Se la cosa venduta non è passata in proprietà del compratore, il curatore ha la scelta fra l’esecuzione e lo scioglimento del contratto. In caso di scioglimento del contratto il compratore ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo senza che gli sia dovuto risarcimento del danno”;

che in particolare, contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, alla fattispecie non possono applicarsi, ratione temporis, nè il comma 5 dello stesso art. 72 – quale aggiunto dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 3, comma 6 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 28, art. 1, comma 1 -, e neppure, come invece sostiene specificamente la stessa ricorrente, la L. Fall., art. 72, nel testo sostituito dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 57, quale ulteriormente modificato dal D.Lgs. 12 settembre 1997, n. 169, art. 4, comma 6, lett. a), b) e c);

che infatti, quanto alla sostituzione dell’art. 72 operata dal D.Lgs. n. 5 del 2006, l’art. 150, comma 1, di tale decreto legislativo – disponendo che “I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell’entrata in vigore del presente decreto 16 luglio 2006, nonchè le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore” – non lascia adito a dubbi circa l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 72 nel testo originario;

che inoltre, quanto alle modificazioni dello stesso art. 72 introdotte dal D.Lgs. n. 169 del 2007, l’art. 22, comma 2, di tale decreto legislativo – prevedendo che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore 1 gennaio 2008, nonchè alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore” – non lascia parimenti adito a dubbi circa la predetta applicabilità dell’art. 72 nel testo originario, in quanto l’espressione “procedimenti per la dichiarazione di fallimento” si riferisce esclusivamente al procedimento che si apre con la fase prefallimentare e che si conclude con la sentenza dichiarativa di fallimento, a quest’ultima ed a tutte le successive fasi di impugnazione, ivi compreso il ricorso per cassazione (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 6705 del 2010);

che il secondo motivo è assorbito, perchè presuppone l’applicabilità alla fattispecie della L. Fall., art. 72 nel testo vigente, esclusa invece con la reiezione del primo motivo, con la conseguenza che la sollevata eccezione di illegittimità costituzionale dello stesso art. 72 nel testo vigente deve dichiararsi manifestamente irrilevante, in quanto questa Corte non deve fare applicazione della norma censurata;

che anche il terzo motivo è assorbito, in quanto si fonda sulla medesima erronea premessa dell’applicabilità alla fattispecie della L. Fall., art. 72 della legge fallimentare nel testo vigente;

che il quarto motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile;

che tale motivo è infondato, nella parte in cui sostiene che, nella specie, il curatore fallimentare non avrebbe espresso chiaramente la volontà di esercitare il diritto di scioglimento del contratto, previa autorizzazione del giudice delegato;

che infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, con riguardo al contratto preliminare di compravendita, in caso di fallimento del promittente venditore, la scelta del curatore tra l’esecuzione e lo scioglimento del contratto, quale espressione di un potere discrezionale dello stesso curatore, è effettuata mediante un atto che non è di straordinaria amministrazione e, come tale, può essere compiuto senza alcuna specifica autorizzazione del giudice delegato; in particolare, detta scelta, nell’ipotesi in cui sia rivolta allo scioglimento del contratto, è finalizzata alla conservazione del bene oggetto del contratto nell’attivo fallimentare e può essere effettuata anche senza atti formali o manifestazioni esplicite ma per facta concludentia (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 16860 del 2004 e 239 del 1999, pronunciata a sezioni unite);

che nel caso di specie, dunque, non può dubitarsi – come esattamente ritenuto dai Giudici a quibus – nè che il curatore, promuovendo la causa di rilascio dell’immobile in questione nei confronti della ricorrente, avesse inequivocabilmente optato per lo scioglimento del contratto preliminare, nè che fosse necessaria a tal fine la previa autorizzazione del giudice delegato;

che lo stesso motivo in esame è, invece, inammissibile – nella parte in cui denuncia che l’opzione per lo scioglimento del contratto richiedesse il previo parere del comitato dei creditori -, perchè affatto “nuovo” rispetto ai motivi d’appello;

che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2010

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