Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19034 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19034 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15463/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente contro
PELLEGRINI Antonio;
– intimato –

avverso la sentenza n. 3024/05/2016 della Commissione tributaria
regionale della PUGLIA, depositata il 06/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTIM

Data pubblicazione: 17/07/2018

Rilevato che:
1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di
liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali,
applicate con riferimento all’atto pubblico di acquisto, registrato in data
15/01/2008, di terreni agricoli da parte del Antonio Pellegrini, a seguito di

della legge n. 604 del 1954, per avere omesso di presentare nei termini di
legge (tre anni dalla stipula dell’atto) la certificazione definitiva di possesso
dei requisiti richiesti per poter fruire di dette agevolazioni, l’Agenzia delle
entrate ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, cui non replica
l’intimato, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR aveva
accolto l’appello proposto dal predetto contribuente avverso la sfavorevole
sentenza di primo grado, ritenendo che il termine di presentazione della
predetta certificazione fosse annuale e non perentorio.
2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis
cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
3. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione
semplificata.

Considerato che:
1. Il motivo di ricorso con cui la difesa erariale censura la sentenza
impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 5 della legge
n. 604 del 1954, C fondato e va accolto.
2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n.
2941 e n. 118 del 2018 nonché le pronunce ivi richiamate), in tema di
agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina stabilite dalla legge n
604 del 1954, il contribuente che vuole usufruirne deve adempiere
all’obbligo di produrre all’Ufficio il certificato definitivo attestante la sua
qualifica di imprenditore agricolo professionale entro il termine
decadenziale di tre anni dalla registrazione dell’atto, ove stipulato prima
2

disconoscimento delle agevolazioni fiscali dal medesimo ottenute ai sensi

dell’entrata in vigore della legge n. 25 del 2010, come nel caso di specie in
cui l’atto è stato registrato in data 15/01/2008, salvo che non provi di aver
diligentemente agito per conseguire la certificazione in tempo utile senza
riuscire nello scopo per colpa degli uffici.
2. Nella fattispecie in esame, in cui lo stesso contribuente ha ammesso

13 -\., oltre il predetto termine triennale, la cui perentorietà è stabilita ex lege,
la CFR non si è attenuta al suddetto principio e, pertanto, il ricorso va
accolto e la sentenza va cassata senza rinvio, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, con rigetto dell’originario ricorso del contribuente e
con integrale compensazione delle spese processuali in ragione della
sopravvenuta giurisprudenza in materia.

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta l’originario ricorso del contribuente compensando le spese
processuali di tutti i giudizi.

di aver presentato il certificato, seppure tempestivamente rilasciatogli dalla

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