Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19034 del 16/07/2019
Cassazione civile sez. lav., 16/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 16/07/2019), n.19034
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26776-2016 proposto da:
C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE
GIANTURCO 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO PULIATTI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELA DELUIGI TESTI;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato MAURO RICCI,
che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLEMENTINA
PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il
25/05/2016 R.G.N. 3790/2015.
Fatto
RILEVATO
che:
1. il Tribunale di Roma con decreto ex art. 445 bis c.p.c. omologava l’accertamento negativo del requisito sanitario in capo a C.R. ai fini dell’indennità di accompagnamento. Poneva le spese a carico della ricorrente, liquidate in Euro 900,00.
2. Per la cassazione del decreto di omologa in relazione al capo sulle spese C.R. ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost.; l’Inps si è costituito con procura in calce al ricorso notificato.
3. C.R. ha depositato memoria ex art. 380 bis.1.c.p.c.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. a fondamento del ricorso C.R. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e della L. n. 248 del 2005, art. 10. Riferisce che nel corso del giudizio per a.t.p.o. l’Inps era difeso da un funzionario e che per tale motivo non potevano essere liquidati i compensi professionali.
5. Il ricorso non è fondato.
Questa Corte nel recente arresto n. 9878 del 2019, cui occorre dare continuità, ha chiarito che l’art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 42, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417-bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l’Inps si avvalga della difesa diretta D.L. n. 203 del 2005, ex art. 10, comma 6, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2005, in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l’attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti.
6. Nè per il procedimento di a.t.p.o. è stata introdotta alcuna deroga rispetto al regime della liquidazione delle spese processuali nelle cause assistenziali, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., considerato che la pronuncia sulle spese nel decreto di omologa è espressamente prevista dall’art. 445 bis c.p.c., comma 5.
7. Segue coerente il rigetto del ricorso.
8. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’Inps.
9. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019