Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19034 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. II, 14/09/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 14/09/2020), n.19034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19152-2019 proposto da:

G.I., rappresentata e difesa dall’Avv. Elisabetta Costa, ed

elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore Avv.

Elisabetta Costa del foro di Padova, con studio in Padova, Via Ugo

Foscolo 13;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato

avverso la sentenza n. 1624/2019 della Corte d’appello di Venezia,

depositata il 15/04/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del

15/01/2020 dal Consigliere CASADONTE Annamaria.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso della sig.ra G.I., cittadina nigeriana, avverso il provvedimento di diniego, adottato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Padova, sulla sua richiesta di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria;

– il Tribunale di Venezia respingeva il ricorso;

– avverso tale decisione la I. proponeva appello;

– la ricorrente a sostegno della propria domanda ha riferito di avere timore di rientrare in Nigeria in quanto, di fede cristiana, sarebbe stata oggetto di persecuzione e di torture da persone appartenenti alla setta vuduista venerata dal suo nucleo familiare tanto da temere di essere uccisa;

– la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il gravame in quanto la versione della richiedente non appare credibile e, per quanto attiene ai presupposti, non ha ritenuto sussistenti situazioni di vulnerabilità che giustifichino il riconoscimento della protezione umanitaria;

– la cassazione del provvedimento è chiesta sulla base di due motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia la carenza di motivazione relativamente alla valutazione di non credibilità del racconto del ricorrente;

– ad avviso di parte ricorrente, la motivazione si reduce a una generica indicazione di assenza di credibilità, senza alcuna confutazione delle critiche mosse dalla dichiarante al provvedimento gravato;

– il motivo non può essere accolto;

– secondo costante orientamento in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (cfr. Cass. 15794/2019; 11096/2019);

– nel caso di specie, le allegazioni della richiedente sono state ritenute inidonee a superare il vaglio di credibilità scandito dal D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 3, comma 5, motivando il giudizio in ragione del mancato sforzo da parte della richiedente di circostanziare le domande e del mancato riferimento alle specifiche condizioni del paese di provenienza ritenute rilevanti ai fini della decisione sulla richiesta di protezione;

– con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c) e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3;

– secondo la ricorrente i fatti posti a fondamento della domanda di protezione sussidiaria/umanitaria non attengono ad una realtà personale ma ad una situazione diffusa e pregiudicante che la rende un soggetto particolarmente vulnerabile ed esposta a grave pericolo nel caso di rientro in Nigeria;

– il motivo è infondato;

– la corte territoriale, a prescindere dalla ritenuta non credibilità, ha comunque (cfr. pag. 4 della sentenza) esaminato la situazione della zona di Uromi in Nigeria, dove la richiedente ha dichiarato di avere sempre vissuto e, sulla scorta del report dell’EASO ha escluso la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato ai sensi dell’art. 14, lett. c), rispetto al quale ha reputato irrilevanti le pratiche di culti locali, così come la ricorrenza dei presupposti per la protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3;

– atteso l’esito sfavorevole dei motivi, il ricorso va respinto;

– nulla va disposto sulle spese di lite atteso il mancato svolgimento di attività difensiva di parte intimata;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

 

 

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