Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19034 del 03/09/2010

Cassazione civile sez. I, 03/09/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 03/09/2010), n.19034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8489/2007 proposto da:

M.C. (c.f. (OMISSIS)), P.G.

(c.f. (OMISSIS)), P.F.R. (c.f.

(OMISSIS)), R.G. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 905, presso

l’avvocato ANTIMO DI ROSA VALERIO, rappresentati e difesi dagli

avvocati FERRARA Antonio, ORLANDO ANTONIO, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PARCO DELLE GIOVANNE S.R.L., in persona dell’Amministratore Unico pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3,

presso l’avvocato SANDULLI MICHELE, rappresentata e difesa

dall’avvocato NARDONE Antonio, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO PARCO DELLE GIOVANNE S.R.L.;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

18/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN DIRITTO

che, con decreto del 19-20 luglio 2006, il Tribunale di Nola dichiarò la chiusura del fallimento della s.r.l. “Parco delle Giovanne” ai sensi della L. Fall., art. 118, comma 1, n. 2, per la rinuncia di tutti i creditori ammessi e per il pagamento di tutti i debiti di massa;

che, con ricorso del 4 agosto 2006 alla Corte d’Appello di Napoli, M.C., P.G., P.R.F. e R.G. – assumendo di essere creditori del Fallimento, in forza di domanda di insinuazione tardiva al passivo, ancora pendente, e promissari acquirenti di immobili della Società in bonis, in forza di contraiti relativamente alla cui efficacia pendeva giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli – proposero reclamo avverso il predetto decreto di chiusura del fallimento, chiedendone la revoca o l’annullamento per illegittimità;

che la Corte adita – in contraddittorio con il Fallimento e con la Società -, con decreto del 1-18 dicembre 2006, respinse il reclamo;

che, in particolare, la Corte – riconosciuta la legittimazione dei ricorrenti alla proposizione del reclamo avverso il decreto impugnato – ha, tuttavia, osservato, in conformità alla giurisprudenza della Corte di cassazione, che, in materia di chiusura del fallimento, in presenza di una delle ipotesi previste dalla L. Fall., art. 118, nessuna facoltà discrezionale è data agli organi fallimentari di protrarre la procedura, sicchè quest’ultima, ricorrendo uno dei casi di cui al citato art. 118, deve essere dichiarata nonostante la pendenza di giudizi di opposizione allo stato passivo o di dichiarazione tardiva di credito;

che, inoltre, la Corte ha sottolineato che l’adesione a tale orientamento non compromette in alcun modo l’esercizio dei diritti di difesa dei ricorrenti, “poichè essi potranno far valere le proprie pretese nei confronti della società ritornata in bonis, alla quale i contratti preliminari a suo tempo stipulati sono pienamente opponibili, onde potranno ottenerne, ove ne ricorrano le condizioni, anche l’esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c.”;

che, infine, la Corte ha affermato che “alla chiusura del fallimento non osta di certo la presentazione di una domanda di concordato fallimentare, che costituirebbe una forma alternativa di definizione del procedimento concorsuale, che non ha motivo di essere delibata, essendo già pervenuti per altra via alla definizione stessa”;

che avverso tale decreto – notificato in data 3 gennaio 2007 – M.C., P.G., P.R.F. e R.G. hanno proposto ricorso per cassazione – notificato in data 5-6 marzo 2007 al Fallimento ed alla Società -, deducendo un unico motivo di censura;

che il Fallimento non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che la s.r.l. “Parco delle Giovanne” resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo (con cui deducono: “Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in combinato disposto con l’art. 101 c.p.c. ed art. 111 Cost.”), i ricorrenti – sulla premessa che essir nel corso del giudizio di reclamo avevano chiesto di esaminare il fascicolo fallimentare acquisito allo stesso giudizio, “per organizzare una più compiuta difesa”, criticano il decreto impugnato, sostenendo che: a) i Giudici a quibus hanno deciso il reclamo senza che fosse stato possibile “esaminare il fascicolo fallimentare, di cui si è eccepita la trasmissione in pacchi sigillati, non accessibili, rimasti tali e non foliarizzati (quindi non esaminabili) al momento della difesa e della decisione”; b) nel giudizio di reclamo si sono costituiti il curatore fallimentare senza autorizzazione del giudice delegato e la Società non ancora ritornata in bonis; C) il decreto di chiusura del fallimento avrebbe potuto essere emanato soltanto all’esito sia della domanda di concordato proposta dai creditori, sia dell’esame della questione circa l’opponibilità dei contratti preliminari di compravendita stipulati dagli stessi ricorrenti con la Società;

che il ricorso è inammissibile in riferimento a tutti i profili di censura formulati;

che, in particolare, quanto al profilo sub a), la Corte napoletana – ribadito, conformemente al costante orientamento di questa Corte, il principio secondo cui, in materia di chiusura del fallimento, in presenza di una delle ipotesi previste dalla L. Fall., art. 118, nessuna facoltà discrezionale è data agli organi fallimentari di protrarre la procedura, sicchè quest’ultima, ricorrendo uno dei casi di cui al citato art. 118, deve essere dichiarata nonostante la pendenza di giudizi di opposizione allo stato passivo o di dichiarazione tardiva di credito (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 22105 del 2007) – ha affermato che l’adesione a tale orientamento non compromette in alcun modo l’esercizio dei diritti di difesa dei ricorrenti, “poichè essi potranno far valere le proprie pretese nei confronti della società ritornata in bonis, alla quale i contratti preliminari a suo tempo stipulati sono pienamente opponibili, onde potranno ottenerne, ove ne ricorrano le condizioni, anche l’esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c.”;

che di tale specifica ratio decidendi i ricorrenti non tengono alcun conto, limitandosi a ribadire la violazione dei propri diritti di difesa nel giudizio di reclamo ed omettendo, pertanto, di censurare altrettanto specificamente la ratio decidendi medesima;

che inoltre, quanto al profilo sub b), lo stesso è inammissibile sia perchè è assolutamente generico, sia perchè è formulato in modo tale da non consentire la verifica della sussistenza dell’interesse dei ricorrenti all’impugnazione;

che infine, quanto al profilo sub c), la Corte napoletana ha affermato che “alla chiusura del fallimento non osta di certo la presentazione di una domanda di concordato fallimentare, che costituirebbe una forma alternativa di definizione del procedimento concorsuale, che non ha motivo di essere delibata, essendo già pervenuti per altra via alla definizione stessa”;

che di tale specifica ratio decidendi i ricorrenti non tengono alcun conto, limitandosi a sostenere, in modo del tutto generico ed apodittico, una tesi opposta alla ratio decidendi medesima;

che, pertanto, il ricorso risulta complessivamente inammissibile per le anzidette ragioni;

che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alle spese, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2010

 

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