Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19033 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19033 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10953/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrenti contro

LAB. TECHNIC s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore,
Giovanna Mirizzi, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine
del controricorso, dall’avv. Antonio Mario CAZZOLLA, ed elettivamente
domiciliata in Roma, al viale del Vignola, n. 5, presso lo studio legale
dell’avv. Livia RANUZZI;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 17/07/2018

avverso la sentenza n. 2540/14/2016 della Commissione tributaria
regionale della PUGLIA, depositata il 26/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Rilevato che:

accertamento con cui l’Agenzia delle entrate procedeva al recupero delle
imposte conseguenti al disconoscimento delle spese di sponsorizzazione
sostenute, con riferimento all’anno d’imposta 2008, dalla Lab Technic s.r.1.,
l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un
motivo, cui replica l’intimata con controricorso, avverso la sentenza in
epigrafe indicata con cui la CTR, rigettando l’appello proposto dall’Ufficio
finanziario avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, riconosceva la
deducibilità dei costi di sponsorizzazione sostenuti dalla predetta società;
—sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis
cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
—il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione
semplificata.

Considerato che:
— con l’unico motivo di ricorso, la difesa erariale, in relazione alla
questione della deducibilità dei costi di sponsorizzazione, deducono la
violazione e falsa applicazione degli artt. 90, comma 8, della legge n. 289 del
2002, 109, commi 1 e 5, TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986) e 2697 cod. civ.,
sostenendo che la CTR aveva omesso di verificare la sussistenza dei
requisiti di inerenza, effettività ed economicità dei costi a quel titolo
sostenuti dalla società contribuente, fondando la decisione sull’esistenza di
un contratto di sponsorizzazione pur in assenza di prova della sua esistenza;
—il motivo è infondato e per certi versi anche inammissibile;

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— in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di

—è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, «in tema
di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8,
della 1. n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta”
circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che:
a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia

promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto
sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività
promozionale» (Cass. n. 14232 del 2017), «senza che rilevino, pertanto,
requisiti ulteriori» (Cass. n. 8981 del 2017; v., altresì, Cass. n. 7202 del 2017
e nn. 1420 e 13508 del 2018);
—orbene, in presenza delle sopra indicate condizioni, nessuna rilevanza
può attribuirsi, come invece vorrebbe parte ricorrente, all’eventuale
antieconomicità della spesa né alcuna valutazione di inerenza di quei costi è
consentito svolgere, trattandosi di requisiti presunti ex lege quando, come nel
caso di specie, è rispettato il limite quantitativo di spesa;
— quella, invece, dell’effettività della spesa, che è requisito che va
sempre dimostrato dal contribuente che intende dedurre quei costi, nel caso
di specie deve ritenersi sussistente in quanto la CTR ha chiaramente dato
atto in sentenza, con accertamento in fatto non idoneamente contestato
dalla difesa erariale — che al riguardo non ha esplicitamente dedotto né un
vizio motivazionale ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod.
proc. civ., né un difetto di motivazione ex art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n.
546 del 1992, anche sub specie di motivazione apparente, in relazione all’art.
360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. — che la «destinazione alla
promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante» e la
«attività del beneficiario a fronte del corrispettivo» (in pratica, le condizioni
sub e d) di cui al citato principio giurisprudenziale) «non sono state messe
in dubbio dall’Ufficio nel caso in esame, peraltro comprovate», atteso che
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rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a

nel caso di specie «Indubbiamente le spese di pubblicità sono state
sostenute a fronte di un servizio reso tramite contratto a prestazioni
corrispettive», là dove la censura proposta con riferimento alla mancanza di
prova «in ordine all’effettiva fonte del rapporto sinallagmatico», id est
dell’esistenza materiale del contratto di sponsorizzazione, non coglie nel

riconoscimento della deducibilità della spesa;
— alla stregua delle argomentazioni svolte, il profilo di censura in esame
va rigettato perché infondato e comunque perché inammissibile, per
erronea sussunzione del vizio dedotto che dietro lo schermo della
violazione dell’art. 2697 cod. civ., nella specie insussistente (non essendo
state violate le regole di riparto dell’onere probatorio, prevista dalla
disposizione censurata), maschera un vizio motivazionale con cui si sollecita
una rivalutazione delle risultanze processuali, non consentita dal novellato
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.;
— a quanto fin qui detto deve aggiungersi che è principio
giurisprudenziale condiviso dal Collegio, quello secondo cui «Il ricorrente
per cassazione che deduca la violazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere il
giudice di merito ritenuto sussistente un fatto senza che la parte gravata
dall’onere della prova di esso l’avesse assolto, deve necessariamente
evidenziare che quel fatto era stato oggetto di contestazione, perché l’onere
della prova concerne soltanto fatti contestati. Ne consegue che è onere del
ricorrente indicare se e quando, nel corso dello svolgimento processuale, il
fatto, che si assume erroneamente ritenuto provato dal giudice, era stato
contestato». Orbene, nel caso di specie, a tanto la difesa erariale non ha
provveduto, pur essendovi tenuta mediante la riproduzione dell’avviso di
accertamento, contenente le ragioni del disconoscimento di quei costi,
tenuto peraltro conto che nella sentenza impugnata si afferma (a pag. 6) che
l’esistenza del contratto era stata messa in dubbio dall’Ufficio soltanto in
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segno non essendo condizione né richiesta né decisiva ai fini del

appello e nell’esposizione delle ragioni dedotte dall’Agenzia delle entrate in
sede di controdeduzioni in primo grado, riportata nella parte dedicata allo
svolgimento del processo (sentenza, pag. 3), non si fa alcun riferimento ad
una contestazione sull’effettivo sostenimento di quei costi da parte della
società contribuente;

pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio
di legittimità nella misura liquidata in dispositivo;
— risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a
debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-

quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della
controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro
2.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura
del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il 07/06/2018

—conclusivamente, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al

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