Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19033 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. II, 14/09/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 14/09/2020), n.19033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20416-2019 proposto da:

O.S., rappresentata e difesa dall’Avvocato Loredana Liso,

con studio in Bari alla via Abare Gimma n. 201;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Bari, depositata il 31/05/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2020 dal Consigliere CASADONTE Annamaria.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto dal sig. O.S. avverso il diniego della protezione internazionale e di quella umanitaria pronunciato dalla Commissione territoriale;

– esponeva il ricorrente di essere cittadino nigeriano, di essere fuggito nel 2016 dal suo paese per ragioni di salute manifestatesi nel 2015 che però nella sua città non era possibile la cura, essendogli stata diagnosticata piuttosto un’anemia;

– l’adito Tribunale di Bari ha respinto le domande perchè nel racconto del richiedente non erano ravvisabili condizioni di persecuzione rilevanti ai fini dello status di rifugiato;

-il tribunale barese aggiungeva, inoltre, che alla stregua delle condizioni sociali della Nigeria come riportate nelle fonti internazionali ufficiali, non erano neppure ravvisabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria;

– infine, il tribunale statuiva che neppure le asserite non buone condizioni di salute del richiedente configuravano la fattispecie di vulnerabilità soggettiva idonea a giustificare il rilascio del permesso per la protezione umanitaria;

– la cassazione del decreto del giudice di merito è chiesta sulla base di due motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero; considerato che:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi ai fini della ricorrenza del requisito di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), nonchè dell’art. 7 del medesimo decreto per il riconoscimento dello status di rifugiato;

– il motivo è infondato;

– la conclusione del tribunale appare conforme sia alla giurisprudenza sul D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), sia a quella sull’art. 7 del medesimo decreto, atteso che il ricorrente non ha fornito come era suo onere elementi di riscontro utili ai fini di circostanziare gli atti di persecuzione ed il rischio di grave danno derivanti dalle sue condizioni di salute;

– a tal proposito il tribunale ha esaminato il suo stato di salute anche alla luce degli accertamenti medici cui il richeidente è statop sottoposto ed ha evidenziato che in relazione ai dolori addominali ed al fianco sinistro che egli almeta, l’ecografia ha evidenziato uno spiccato meteorismo intestinale e non ha evidenziato condizioni di salute di particolare gravità che non possano trovare soluzione in Nigeria;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli art. 1 della Convenzione di Gionevra del 1951, l’art. 10 Cost; D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3 e 7 e art. 1417; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere il tribunale valutato compiutamente la situazione personale del richiedente;

– il motivo è infondato;

– il tribunale ha specificamente valutato la condizione soggettiva del richiedente sia con riguardo ai profili soggettivi legati alle condizioni di salute, come sopra descritti, ed alla possibilità del richiedente di curarsi nel suo paese, sia con riguardo alle condizioni socio economiche della Nigeria ed ha escluso sulla base di fonti ufficiali Internazionali e dei parametri indicati dalle pronunce della Corte di giustizia (sentenza C-285/2012, Diakitè, ovvero in quella C-465/2007, Elgafaji) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale;

– allo stesso modo il tribunale ha legittimamente ritenuto che nel caso di specie non ricorrono nè la lesione di diritti fondamentali nè una particolare situazione soggettiva di vulnerabilità;

– l’esito sfavorevole di entrambi i motivi giustifica il rigetto del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese attesa la mancanza di attività difensiva da parte dell’intimato;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

 

 

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