Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19033 del 03/09/2010

Cassazione civile sez. I, 03/09/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 03/09/2010), n.19033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26440/2006 proposto da:

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CASSIODORO 1, presso l’avvocato UVA GENNARO, rappresentata e difesa

dall’avvocato LOMBARDI Fernando, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA C.T.M. CARPENTERIE TUBAZIONI MONTAGGI

S.R.L. in persona del Curatore Dott.ssa C.A., domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DI DONATO GENNARO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 777/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per il controricorrente l’Avvocato DI DONATO che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso notificato in data 3 ottobre 2006, la s.p.a. Banca Antoniana Popolare Veneta ha impugnato per cassazione, nei confronti del Fallimento della s.r.l. C.T.M. – Carpenterie Tubazioni Montaggi, la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 777/2006 del 30 marzo 2006, notificata il 30 giugno 2006, deducendo due motivi di censura;

che, con tale sentenza, la Corte adita ha rigettato, l’appello proposto dalla s.p.a. Banca Antoniana Popolare i Veneta avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5654 del 12 giugno 2004, con la quale il Tribunale, in i accoglimento della domanda del Fallimento della s.r.l. C.T.M., aveva pronunciato la revoca, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, di alcune rimesse in conto corrente affluite sui conti correnti intrattenuti dalla Società poi fallita presso la predetta Banca;

che resiste, con controricorso, il Fallimento della s.r.l. C.T.M.- Carpenterie Tubazioni Montaggi, il quale – preliminarmente – eccepisce l’inammissibilità del ricorso, per l’omessa formulazione dei quesiti di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

preliminarmente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile alla specie ratione temporis;

che, infatti – posto che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 30 marzo 2006 – il ricorso per cassazione risulta disciplinato, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2, entrato in vigore il 2 marzo 2006, dal combinato disposto dell’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, e art. 366 bis cod. proc. civ.;

che, conseguentemente, la ricorrente aveva l’onere di concludere l’illustrazione di ciascun motivo con il quesito di diritto e/o con il cosiddetto “momento di sintesi” del motivo, secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dallo stesso 366 bis cod. proc. civ.;

che quanto al “momento di sintesi”, infatti, costituisce diritto vivente il principio per cui, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ex plurimis, le sentenze n. 20603 del 2007, pronunciata a sezioni unite, e 27680 del 2009);

che, nella specie, per entrambi i motivi del ricorso manca del tutto il “momento di sintesi”, in riferimento alla denuncia di vizi della motivazione della sentenza impugnata;

che, inoltre, per entrambi i motivi del ricorso proposti in relazione alla denuncia di vizi di violazione di legge, i quesiti di diritto sono formulati senza alcun riferimento alla fattispecie concreta, che attiene alla dimostrazione della scientia decoctionis dell’accipiens sulla base di prova presuntiva, ai fini dell’applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2;

che, infatti, entrambi i formulati quesiti di diritto – “… la Corte di legittimità dovrà ribadire il principio che la conoscenza dello stato di dissesto deve essere oggettiva e non ipotetica, e che la relativa prova può essere offerta, sìa pure con elementi indiziari, seri, gravi e concordanti e, per il caso in esame, che gli indizi offerti mancano delle caratteristiche della gravita, serietà e concordanza e che, peraltro, degli stessi la Banca non ha avuto conoscenza”, per il primo motivo; “… la Corte di legittimità …

dovrà ritenere ed affermare che la prova della scientia decoctionis, non sorretta da specifica connotazione del singolo rapporto, ancorchè fondata su indizi gravi e concordanti, non possa essere ritenuta ed affermata, laddove in precedenti decisioni accettata dallo stesso fallimento, sia stata ritenuta non raggiunta”, per il secondo motivo – risultano del tutto “astratti”, privi come sono di alcun riferimento alla concreta fattispecie, cioè agli elementi probatori indiziari sulla base dei quali la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la prova della scientia decoctionis della Banca ricorrente;

che, pertanto, il ricorso risulta complessivamente inammissibile per le anzidette ragioni;

che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2010

 

 

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