Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19032 del 17/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 19032 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9108/2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro
PEDONE Maria, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al
controricorso, dall’avv. Alessandra STASI ed elettivamente domiciliata in
Roma, al viale Regina Margherita, n. 262, presso lo studio legale dell’avv.
Luigi MARSICO;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 17/07/2018
avverso la sentenza n. 78/27/2017 della Commissione tributaria regionale
della PUGLIA, Sezione staccata di FOGGIA, depositata il 16/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Lucio
LucioTTI.
Rilevato che:
esercente l’attività di commercio al dettaglio di articoli da regalo, due
avvisi di accertamento, relativamente agli anni d’imposta 2010 e 2011, di
maggiori redditi d’impresa ai fini IVA, IRAP ed IRPEF, emersi a seguito
della verifica delle movimentazioni bancarie effettuate dalla predetta
contribuente nei periodi di imposta considerati;
—la Commissione tributaria provinciale della Foggia, riuniti i separati
ricorsi proposti dalla contribuente, li accoglieva e la sentenza veniva
confermata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia sul rilievo
che la contribuente aveva fornito prova documentale, «rappresentate in
massima parte da fatture di acquisto e correlate ricevute bancarie», a
giustificazione delle operazioni contestate, indicando anche i beneficiari
dei singoli prelevamenti;
— avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per
cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimata con controricorso;
—sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis
cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
—il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione
semplificata.
Considerato che:
—con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli artt.
2699 e 2700 cod. civ.; la ricorrente sostiene che la CFR aveva esaminato
superficialmente i motivi di appello proposti avverso la statuizione di primo
grado, omettendo di fornire adeguata risposta alla censura proposta con
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— l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di Maria Pedone,
riferimento al fatto che i giudici di primo grado avevano ritenuto giustificate
le movimentazioni bancarie per un terso del loro ammontare e soltanto per
l’anno 2011;
— con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 32 e 39
d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 cod. civ.; la ricorrente sostiene che la CTR
però tenere conto che: a) quanto alle fatture prodotte dalla contribuente,
delle stesse, già presenti negli atti della verifica fiscale, si era tenuto conto in
sede di accertamento; b) quanto al conto cointestato con il coniuge della
contribuente, la CTR non aveva considerato che lo stesso non era
alimentato con i redditi di quello, erroneamente escludendo dalla ripresa a
tassazione quegli importi che la descrizione riportata sull’estratto conto ne
consentiva la riferibilità alla contribuente, peraltro ignorando l’orientamento
giurisprudenziale in materia di riferibilità al contribuente di (