Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19032 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 16/07/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 16/07/2019), n.19032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11591-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA

CAPANNOLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA

DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ROSA MAFFEI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO GIAMMARIA;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ISERNIA, depositata il 05/11/2013

R.G.N. 813/2012.

Fatto

RILEVATO

– che con decreto del 5 novembre 2013, il Tribunale di Isernia omologava l’accertamento tecnico preventivo promosso da C.G. nei confronti dell’INPS riconoscendo, in conformità alle risultanze probatorie indicate nella relazione peritale, dalle quali risultava una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, la sussistenza del requisito sanitario utile all’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità L. n. 222 del 1984, ex art. 1, con decorrenza da una data successiva a quella della domanda amministrativa ma antecedente al deposito del ricorso e, perciò, compensando in parte le spese di lite;

che per l’impugnazione di tale decisione proponeva innanzi a questa Corte ricorso straordinario ex art. 111 Cost. l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il C..

Diritto

CONSIDERATO

che, sostenuta in premessa l’esperibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso il decreto di omologa dell’ATP, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, conv., con modif., in L. 15 luglio 2011, n. 111, in relazione all’art. 445 bis c.p.c., imputa alla Corte territoriale di non aver, in difformità dalla previsione della norma invocata, dichiarato inammissibile il ricorso per ATP promosso dal C., stante la mancata formulazione da parte di questi della dichiarazione di valore della prestazione dedotta in giudizio e quantificazione della stessa nelle conclusioni dell’atto introduttivo;

che, alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. nn. 6084 e 6085 del 2014 e le successive Cass. nn. 11781/2015 e 4365/2017) cui questo Collegio intende dare continuità, deve confermarsi che il decreto emesso dal giudice dell’ATP è impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. limitatamente alla statuizione sulle spese, costituente provvedimento definitivo, di carattere decisorio incidente sui diritti patrimoniali delle parti;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, perchè non concernente il governo delle spese.

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Rosa Maffei dichiaratasi antistataria.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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