Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19032 del 03/09/2010

Cassazione civile sez. I, 03/09/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 03/09/2010), n.19032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4607/2005 proposto da:

FALLIMENTO MAGAZZINI DAVANZO DEI F.LLI DAVANZO S.N.C., in persona del

Curatore Dott.ssa C.F., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COSSERIA 5, presso l’avvocato ROMANELLI Guido Francesco,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STERNINI

STEFANO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COSTA SAN GIORGIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso l’avvocato PANARITI Benito, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FANTAPPIE’ GIUSEPPE, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1689/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato CALVETTA (con delega) che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con citazione del 16 aprile 1997, il Fallimento della s.n.c. Magazzini Davanzo dei Fratelli Davanzo convenne dinanzi al Tribunale di Venezia la s.r.l. Confezioni Graziella, per sentire revocare, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, due pagamenti effettuati dalla Società fallita alla Società convenuta: il primo – di L. 17.773.200 -, eseguito in data 29 luglio 1993, a seguito di decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Prato del 29 maggio 1993;

il secondo – di L. 1.950.696 -, eseguito in data 17 febbraio 1994, quando la Società Magazzini Davanzo era già stata ammessa ( (OMISSIS)) alla procedura di concordato preventivo, successivamente sfociata nel fallimento della Società, dichiarato con sentenza del 28 aprile 1994 dal Tribunale di Venezia.

In contraddittorio con la Società convenuta – la quale, costituitasi, resistette alla domanda negando la sussistenza della propria scientia decoctionis -, il Tribunale adito, con la sentenza n. 1767/00 del 26 luglio 2000, in accoglimento della domanda, condannò la Società Confezioni Graziella a pagare al Fallimento la complessiva somma di L. 19.723.896.

2. – A seguito di appello della s.r.l. Costa San Giorgio (già s.r.l.

Confezioni Graziella), la Corte d’Appello di Venezia, in contraddittorio con il Fallimento Magazzini Davanzo – il quale resistette al gravame -, con la sentenza n. 1689 del 13 ottobre 2004, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvide: “1) limita la dichiarazione di inefficacia L. Fall., ex art. 67, al pagamento in via coattiva di L. 1.950.696 effettuato il 17.2.1994 e la condanna della s.r.l. Confezioni Graziella, ora s.r.l. Costa San Giorgio, alla restituzione a favore del Fallimento Magazzini Davanzo s.n.c. di L. 1.950.696 pari ad Euro 1007,45, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, respingendo nel resto la domanda del Fallimento”.

In particolare, per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte ha così motivato la decisione: “Va accolto il primo motivo d’appello con il quale si censura la sentenza per aver ritenuto sufficiente a provare la scientia decoctionis il solo fatto che la debitrice avesse pagato non alle scadenze pattuite, ma a seguito di emissione di decreto ingiuntivo. Come correttamente evidenziato dall’appellante il ritardo nel pagamento può tutt’al più costituire un indizio, ma occorre che altri seri sintomi di insolvenza vengano a suffragarlo per attribuire al creditore la conoscenza di uno stato di dissesto.

La Corte non condivide l’affermazione che si legge nella sentenza impugnata, secondo la quale il mancato pagamento di un debito di L. 17 milioni per un’impresa che fattura decine di miliardi fa comprendere a qualsiasi operatore commerciale di media avvedutezza che il committente non è più in grado di onorare le proprie obbligazioni e quindi si trovi in stato di insolvenza. Invero il mancato pagamento può dipendere da fattori contingenti (disguidi, transitoria illiquidità) o anche da deliberata volontà di non adempiere per ragioni inerenti al rapporto ma diverse dal dissesto, quindi è un elemento non univoco, che per valere quale prova presuntiva abbisogna di altri elementi gravi e concordanti. Ma nella specie altri non ve ne sono. Risulta solo che, non provvedendo la Magazzini Davanzo al pagamento, la creditrice ottenne un decreto ingiuntivo, lo notificò, la debitrice non propose opposizione e pagò a distanza di poco più di un mese dalla notifica la somma capitale. Da un tale comportamento non poteva trarsi secondo l’id quod plerumque accidit la deduzione che i Magazzini Davanzo si trovavano in uno stato di dissesto. Manca dunque la prova della scientia decoctionis”.

3. – Avverso tale sentenza il Fallimento della s.n.c. Magazzini Davanzo dei Fratelli Davanzo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico articolato motivo di censura.

Resiste, con controricorso illustrato da memoria, la s.r.l. Costa San Giorgio (già s.r.l. Confezioni Graziella).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico articolato motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 61, 2 comma, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2121 e 2729 c.c., nonchè contraddittoria incongrua ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo dell’insufficiente ed omessa valutazione delle risultanze processuali e di punti decisivi”), il Fallimento ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici dell’appello: a) nell’ammettere che il pagamento della Società Magazzini Davanzo, effettuato solo successivamente alla pronuncia del decreto ingiuntivo, sarebbe potuto dipendere anche da circostanze diverse dallo stato di insolvenza (da “disguidi, transitoria illiquidità o anche da deliberata volontà di non adempiere per ragioni inerenti al rapporto ma diverse dal dissesto”), non avrebbero tenuto conto che tali astratte ipotesi erano già state tutte analizzate dai Giudici di primo grado, proprio per escluderne la rilevanza ai fini della prova della scientia decoctionis, e non avrebbero al riguardo motivato in modo sufficiente e congruente con le risultanze processuali; b) avrebbero omesso di considerare che da tutti i documenti acquisiti al processo – fatture, solleciti di pagamento – emergeva sia lo stato di insolvenza della Società Magazzini Davanzo, sia la conoscenza di tale stato da parte della Società accipiens.

1.1. – La controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso, sia perchè volto a censurare esclusivamente la valutazione delle prove operata dai Giudici a quibus, sia perchè il Fallimento ricorrente, “deducendo l’omessa o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie, doveva specificare, trascrivendole integralmente, le prove non o mal valutate, nonchè … indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso”, ed aggiunge al riguardo che, negli atti del processo, non vi è nè alcuna lettera di sollecito di pagamento, nè alcun documento che attesti il fatturato della Società Magazzini Davanzo.

2. – Il ricorso non merita accoglimento.

Deve premettersi che costituisce consolidato orientamento di questa Corte quello secondo cui, quanto all’elemento soggettivo dell’azione revocatoria proposta ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, la scientia decoctionis in capo al terzo è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell’accipiens; ne consegue che la misura della predetta diligenza va riferita alla categoria di appartenenza del terzo ed all’onere di informazione tipico del settore di operatività (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 2557 del 2008); e secondo cui, detto presupposto soggettivo è costituito dalla conoscenza effettiva da parte del terzo dello stato d’insolvenza del debitore e non dalla semplice conoscibilità, sebbene la relativa dimostrazione possa fondarsi anche su elementi indiziari, purchè caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza prescritti dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ. (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 5256 del 2010).

Ciò premesso, la Corte di Venezia ha ritenuto che, nella specie, la prova della scientia decoctionis della s.r.l. Confezioni Graziella non può essere desunta dall’unico elemento indiziario costituito dal mancato pagamento della somma di L. 17.773.200 – che ha cagionato l’ottenimento di un provvedimento monitorio da parte dell’accipiens nei confronti della Società Magazzini Davanzo: ciò, sia perchè “il mancato pagamento può dipendere da fattori contingenti (disguidi, transitoria illiquidità) o anche da deliberata volontà di non adempiere per ragioni inerenti al rapporto ma diverse dal dissesto, quindi è un elemento non univoco, che per valere quale prova presuntiva abbisogna di altri elementi gravi e concordanti” insussistenti nella specie, sia perchè, “non provvedendo la Magazzini Davanzo al pagamento, la creditrice ottenne un decreto ingiuntivo, lo notificò, la debitrice non propose opposizione e pagò a distanza di poco più di un mese dalla notifica la somma capitale. Da un tale comportamento non poteva trarsi secondo l’id quod plerumque accidit la deduzione che i Magazzini Davanzo si trovavano in uno stato di dissesto”.

E’, dunque, evidente la specificità e la congruità di tale motivazione, nonchè la sua correttezza giuridica, alla luce del principio, secondo cui il ricorso alla prova presuntiva esige necessariamente che a fondamento di essa il giudice ponga una pluralità di elementi, caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, con la conseguenza che l’indicazione, nella sentenza di merito, di un solo ed equivoco elemento presuntivo dal quale è stata ricavata la prova del fatto ignorato costituisce un vizio della motivazione, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5 (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 26331 del 2008).

3. – Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2010

 

 

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