Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19031 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/07/2017, (ud. 29/03/2017, dep.31/07/2017),  n. 19031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

G.C., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO NATALE, giusta procura

speciale notarile in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO,

ANTONELLA PATTERI giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1504/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 03/06/2010 R.G.N. 1358/2008.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 3.6.2010, la Corte d’appello di Lecce, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di G.C. volta al ripristino del trattamento minimo sulla pensione di vecchiaia liquidatale in regime di convenzione internazionale con l’applicazione delle maggiorazioni di cui alla L. n. 140 del 1985;

che avverso tale statuizione ha interposto ricorso per cassazione G.C., deducendo tre motivi di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 434 c.p.c. per avere la Corte di merito dato ingresso all’appello dell’INPS, nonostante la genericità dei motivi formulati a suo sostegno;

che, con il secondo e terzo motivo, la ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione del D.L. n. 463 del 1983, art. 6 (conv. con L. n. 638 del 1983) e della L. n. 140 del 1985, art. 4 nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale rigettato la domanda sul presupposto che la pensione goduta fosse superiore al trattamento minimo, laddove il pro-rata estero le era stato accordato solo con decorrenza dal 1.4.1986; che, con riguardo al primo motivo, questa Corte ha da tempo fissato il principio secondo cui l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (cfr. da ult. Cass. n. 19410 del 2015), mentre tanto non è dato riscontrare nell’odierno ricorso per cassazione, dal momento che l’appello dell’INPS, della genericità dei cui motivi ci si duole, non è stato trascritto nelle sue parti rilevanti nè si è indicato in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte esso sarebbe rinvenibile;

che, con riguardo al secondo ed al terzo motivo, la circostanza che il pro-rata estero del trattamento pensionistico spettante a parte ricorrente decorresse dal 1.4.1986 è questione di cui la Corte di merito non fa cenno nè parte ricorrente indica quando e come essa sarebbe stata allegata e documentata nel corso del processo, per modo che essa, involgendo accertamenti di fatto, va ritenuta nuova e dunque inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 20518 del 2008); che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, provvedendosi sulle spese come da dispositivo, giusta il criterio della soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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