Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19031 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 16/07/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 16/07/2019), n.19031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29086-2015 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CORSO N. 4,

presso lo studio dell’Avvocato MASSIMO MANFREDONIA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato FERDINANDO PELIZZONI;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E

DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA in persona del legale

rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano

ope legis, in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 234/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 02/07/2015 R.G.N. 17/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il ricorrente in epigrafe indicato, medico che aveva frequentato la Scuola di Specializzazione di Chirurgia Generale presso l’Università degli Studi di Brescia nel periodo 1993 – novembre 1998, ha impugnato per la cassazione, formulando un solo motivo di gravame, la sentenza n. 234 del 2015 resa dalla Corte di appello di Brescia che aveva confermato la pronuncia emessa il 19.6.2014 dal Tribunale della stessa sede che aveva, a sua volta, respinto la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno derivato dalla mancata attuazione da parte dello Stato Italiano della Direttiva 82/76/CEE e successive modificazioni, nonchè diretta a sentire accertare il diritto alla indicizzazione e rideterminazione triennale della borsa di studio, ai sensi D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.

Hanno resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze nonchè l’Università degli Studi di Brescia.

Il P.G. non ha formulato richieste scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura:

1) La violazione di norme di diritto (artt. 5 -ora 10- e 189 -ora 249 – del Trattato istitutivo della Comunità Europea; Direttiva 93/16/CEE; D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. Da 37 a 42 e 46), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e insufficiente e contraddittorietà della motivazione, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, relativo al diritto al risarcimento del danno per ritardata trasposizione della normativa comunitaria sotto il profilo dell’insufficienza della borsa di studio istituita con il D.Lgs. n. 257 del 1991 a rendere lo Stato Italiano adempiente agli obblighi comunitari, dovendo invece essere equiparata a quella prevista a partire dal 2006 dal D.Lgs. n. 368 del 1999: si sostiene che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che non sussistesse alcun inadempimento da parte dello Stato Italiano agli obblighi comunitari a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, in virtù del quale era stata istituita la borsa di studio percepita dal G. il cui ammontare, in mancanza di vincoli comunitari, doveva ritenersi che soddisfacesse al criterio di “adeguata remunerazione” previsto dalla Direttiva 93/16 CEE.

Rileva il Collegio che è stato, nelle more depositato atto di rinunzia, da parte del G., al ricorso di cui si controverte, in cui si dava atto di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio in considerazione degli intervenuti mutamenti giurisprudenziali sulla questione oggetto del contendere. Tale atto risulta accettato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Salute, Dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Università degli Studi di Brescia.

Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c. perchè venga dichiarata l’estinzione del giudizio, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 c.p.c., comma 4.

Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per il ricorrente, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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