Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19030 del 31/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 31/07/2017, (ud. 29/03/2017, dep.31/07/2017),  n. 19030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26648/2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

NUOVA GOLDEN PACK S.A.S. DI F.S., C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO BONA, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati ENRICO GIAVALDI, GIOVANNI GIULIO BOCCHI, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

e contro

LOSERI S.P.A. ora EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 435/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 30/10/2010 R.G.N. 133/2010.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Nuova Golden Pack s.a.s., produttrice di prodotti alimentari confezionati, stipulò un contratto di appalto avente ad oggetto “servizi di facchinaggio, pulizie, confezionamento” con una soc. cooperativa, la quale impiegò soci-lavoratori per l’esecuzione dei lavori commissionati; un accertamento ispettivo accertava, però, che nei fatti si trattava di mera intermediazione di manodopera, in quanto i lavoratori erano adibiti a mansioni proprie dell’attività produttiva della committente;

che l’INPS con cartella esattoriale chiedeva pertanto alla società utilizzatrice il pagamento dei contributi assicurativi dei lavoratori utilizzati;

che rigettata l’opposizione, la Nuova Golden Pack s.a.s. proponeva appello e la Corte d’Appello di Brescia (sentenza 30.10.10) accoglieva in parte l’impugnazione, ribadendo l’interposizione, ma dichiarando dovuta dall’opponente solo la differenza tra quanto richiesto e quanto già corrisposto per contributi dalla cooperativa appaltatrice;

che propone ricorso l’INPS con unico motivo assumendo che i lavoratori dovevano essere considerati “a tutti gli effetti” dipendenti dell’imprenditore utilizzatore L. n. 1369 del 1960, ex art. 1, di modo che l’obbligazione contributiva, per il principio di legalità, non può essere assolta, nè totalmente, nè parzialmente da altro soggetto;

che ha resistito la soc. Nuova Golden Pack s.a.s..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il motivo di ricorso è infondato alla luce dell’orientamento giurisprudenziale che si è venuto consolidando ed in base al quale (Cass. 4.1.2016 n. 20, 17516/2015, 23844/2011, 8451/2010) ” In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile una obbligazione concorrente del datore di lavoro apparente per i contributi dovuti agli enti previdenziali, fatta salva l’incidenza satisfattiva dei pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell’art. 1180 c.c., comma 1, ovvero dallo stesso datore di lavoro fittizio, senza che assuma rilievo la consapevolezza dell’altruità del debito, atteso che, in caso di indebito soggettivo, anche il pagamento effettuato per errore è qualificabile, in forza del coordinamento tra gli artt. 1180 e 2036 c.c., come pagamento di debito altrui, con efficacia estintiva dell’ obbligazione in presenza delle condizioni di cui all’art. 2036 c.c., comma 3″;

che al surriferito orientamento questo Corte intende aderire sicchè il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Inps al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 3.000,00, per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed oneri accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA