Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19030 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19030 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6525/2017 RG. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente contro
SCIALPI Anna Chiara e CATACCHIO Teresa, quali eredi di
SCIALPI Raffaele, rappresentate e difese, per procura speciale in calce al
controricorso, dall’avv. Antonio APRliA ed elettivamente domiciliate in
Roma, alla piazza della Libertà, n. 10, presso lo studio legale dell’avv.
Gemma PATERNOSTRO;

– controricorrenti –

f(M

Data pubblicazione: 17/07/2018

avverso la sentenza n. 2044/28/2016 della Commissione tributaria
regionale della PUGLIA, Sezione staccata di Taranto, depositata il
05/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/06/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

1.L’Agenzia delle entrate, sulla scorta delle risultanze della verifica
fiscale condotta dalla G.d.F. nei confronti di Raffaele Scialpi, compendiata
nel p.v.c. del 5/09/2007, da cui emergeva che il contribuente, esercente
l’attività di agente di commercio (informatore scientifico), aveva emesso di
annotare le fatture emesse nei confronti dei propri clienti e di presentare le
dichiarazioni reddituali per gli anni dal 1999 al 2005, emetteva due avvisi
di accertamento ai fini IVA, IRAP ed IRPEF per gli anni d’imposta 2005 e
2006, che notificava a Teresa Catacchio ed Anna Chiara Scialpi, quali eredi
del contribuente nel frattempo deceduto.
2. Il ricorso avverso i predetti atti impositivi, proposto dalle due
contribuenti, veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale di
Taranto e l’appello proposto dall’Ufficio avverso tale statuizione veniva
rigettato dalla CTR con la sentenza in epigrafe indicata, sul rilievo che le
appellanti, non avendo accettato l’eredità, non potevano rispondere delle
obbligazioni tributarie del de
3. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso
per cassazione affidato a due motivi cui replicano le intimate con
controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380
bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito

del quale le ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis,
secondo comma, ultima parte, c.p.c.

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Rilevato che:

6. 11 Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con
motivazione semplificata.
Considerato che:
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112
cod. proc. civ. sostenendo che la CTR aveva omesso di pronunciare sui

all’anno d’imposta 2006.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 65 d.P.R. n. 600 del 1973, 7 e 36, comma 3, d.lgs.
n. 346 del 1990 e 2697 cod. civ., sostenendo che aveva errato la CTR ad
escludere la responsabilità delle contribuenti per le obbligazioni tributarie
del de cuills, essendo all’uopo sufficiente la chiamata all’eredità.
3. Il motivo, da esaminarsi preliminarmente perché decisivo, è
infondato e va rigettato.
3.1. Si legge in Cass. n. 2820 del 11/02/2005 (Rv. 579823) che
«Secondo l’orientamento, che può dirsi consolidato, di questa Suprema
Corte “la delazione che segue l’apertura della successione, pur
rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente
all’acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche,
da parte del chiamato, l’accettazione mediante “aditio” oppure per effetto
di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui
all’art. 485 c.c.” (Cass. n. 6479/2002; n. 11634/1991; n. 1885/1988;
2489/1987; n. 4520/1984; n. 125/1983). In considerazione di ciò spetta a
colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del
“de cuius”, l’onere di provare, in applicazione del principio generale
contenuto nell’art. 2697 c.c, “l’assunzione da parte del convenuto della
qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata
all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma
consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui
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motivi d’appello relativi all’avviso di accertamento emesso con riferimento

ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei
confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede” (Cass.
n. 6479/2002; n. 2849/1992; n. 1885/1988; n. 2489/1987; n. 5105/1985;
n. 4520/1984; n. 125/1983). Peraltro l’onere di provare che vi sia stata in
concreto l’accettazione della eredità non comporta “una prova impossibile

dieci anni e della forma espressa o tacita, in quanto l’art. 481 c.c. consente
a chiunque vi abbia interesse di acquisire in qualsiasi momento la certezza
circa l’accettazione o meno della eredità da parte del chiamato” (Cass. n.
2489/1987). Rispetto a questo chiaro principio, sembrerebbe fare
eccezione la disciplina relativa all’imposta di successione nel prevedere
(art. 5, D.P.R. n. 637/1972) una rilevanza della mera chiamata all’eredità ai
fini della individuazione del soggetto passivo (cfr. Cass. n. 11320/1995),
eccezione che sarebbe stata, tuttavia, superata con l’entrata in vigore del
Digs. n. 346/1990. Nella nuova disciplina, infatti, nonostante nell’art. 5,
sia stata ripetuta la formula dell’art. 5, D.P.R. n. 637/1972 e nonostante
l’art. 7, comma 4, esplicitamente equipari i chiamati agli eredi stabilendo
che “fino a quando l’eredità non è stata accettata, o non è stata accettata
da tutti i chiamati, l’imposta è determinata considerando come eredi i
chiamati che non vi hanno rinunziato”, è chiarito dall’art. 36, comma 3,
che “fino a quando l’eredità non sia stata accettata, o non sia stata
accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredità, o quelli che non hanno
ancora accettato, e. gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della
successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel
limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti”. Il senso del
cambiamento è chiaramente espresso anche dalla Circolare ministeriale n.
17 del 15 marzo 1991, nella quale, proprio commentando il citato art. 36,
si afferma che “fino all’accettazione dell’eredità, chi non è in possesso di
beni ereditari non deve rispondere dell’imposta e chi ne è possessore non
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in conseguenza della previsione, per detta accettazione, del termine di

deve risponderne oltre il limite del valore dei beni posseduti”. La riforma
supera le conseguenze ritenute inique della precedente legislazione,
vigente la quale il chiamato all’eredità per questo solo fatto assumeva ai
fini dell’imposta di successione la qualità di soggetto passivo: ma anche
nella vigenza del D.P.R. n. 637/1972 solo l’erede (cioè il chiamato

pagamento dell’imposta di successione, mentre il chiamato all’eredità può
considerarsi responsabile dell’imposta solo in via provvisoria, come è
possibile argomentare anche dalla disposizione di cui all’art. 47, comma 3,
d.p.r. n. 637/1972, la quale prevede che nell’ipotesi in cui sia mutata la
devoluzione dell’eredità l’imposta pagata debba essere rimborsata. Ma se
con riferimento all’applicazione dell’imposta di successione il sistema
normativo sembra dare prevalenza – sia pur provvisoria – alla delazione
sull’accettazione» (ed in tal senso v. Cass. n. 21394 del 2014; conf. Cass. n.
5750 del 2016 e n. 6327 del 2008), «è più difficile pensare che tale
prevalenza valga anche quando non dell’imposta di successione si tratti,
ma, come nel caso di specie, di debiti del “de cuius”, sia pure di natura
tributaria: in questo caso l’accettazione dell’eredità deve tornare ad essere
una condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l’obbligazione
del chiamato all’eredità a rispondere dei debiti ereditari. È certo comunque
che non può ritenersi obbligato a rispondere ne’ dei debiti del de cuius ne’
dell’imposta di successione (nemmeno a titolo provvisorio) il chiamato
che abbia rinunciato all’eredità ai sensi dell’art. 519 c.c.: di tanto è convinta
la stessa Amministrazione finanziaria, tant’è che la Risoluzione ministeriale
5 novembre 1980 prot. 3801 afferma esplicitamente che “va ritenuta
illegittima la notificazione degli atti dell’accertamento al chiamato
all’eredità che abbia rinunciato all’eredità stessa non essendosi verificata fra
i due soggetti – “de cuius” e “chiamato all’eredità” -quella confusione

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all’eredità che abbia poi accettato) è l’obbligato in via definitiva al

patrimoniale che fa sorgere in capo al secondo la legittimazione passiva
per le obbligazioni riferibili al primo”».
3.2. In senso analogo si è espressa recentemente Cass. n. 8053 del
29/03/2017 (Rv. 643603), affermando che «In ipotesi di debiti del de
cuius di natura tributaria 1…1 l’accettazione dell’eredità è una condizione

all’eredità a risponderne. Non può ritenersi obbligato chi abbia rinunciato
all’eredità, ai sensi dell’art. 519 cod.civ.», precisando che «una eventuale
rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere
chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli
non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una
accettazione implicita dell’eredità (art. 476 cod. civ.)», del cui onere
probatorio è onerata l’Amministrazione finanziaria e che non può fondarsi
sulla mera presentazione della denuncia di successione, che « non ha alcun
rilievo ai fini dell’accettazione dell’eredità».
4. Dal complesso delle argomentazioni svolte discende il rigetto del
motivo di ricorso in esame, posto che nella specie è pacifica la qualità di
chiamate all’eredità delle contribuenti – che hanno peraltro dedotto e
documentato di aver rinunciato all’eredità -, senza che l’amministrazione
finanziaria abbia provato il contrario.
5. Da ciò discende, altresì, il rigetto del secondo motivo di ricorso in
forza del principio affermato da Cass. n. 16171 del 28/06/2017 (Rv.
644892) secondo cui, «Alla luce dei principi di economia processuale e di
ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111,
comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata
dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata
l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può
omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la
causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo
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imprescindibile affinché possa affermarsi l’obbligazione del chiamato

risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare
il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un
ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che
non richiede ulteriori accertamenti di fatto».
6. La ricorrente va condannata, in applicazione del principio della

presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo,
mentre, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a
debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-

guater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle
controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro
7.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura
del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il 06/06/2018

soccombenza, al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese del

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