Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1903 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difeso.

– ricorrente –

contro

M.D.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 49/1/11 della Commissione

tributaria regionale del Piemonte, depositata il 19 maggio 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2020 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

 

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione da parte di M.D. di avviso con il quale, per l’anno di imposta 2000 e ai fini dell’IRPEF, era stata accertata una plusvalenza a seguito di cessione di azienda ragguagliando il prezzo di cessione con il valore accertato, definitivamente in mancanza di impugnazione, ai fini dell’imposta di registro, la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente avverso la prima decisione sfavorevole, annullava l’atto impositivo.

Il giudice di appello motivava la decisione sulla diversa forma letterale dei due comparti positivi cui conseguiva l’impossibilità, attesa la diversità tra il prezzo di cessione e il valore di mercato del bene, di estendere alla sfera dell’imposizione diretta le risultanze della rettifica operata ai fini dell’imposta di registro.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso su unico motivo cui non resiste, non avendo svolto attività difensiva, il contribuente.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38, 39, 41 bis e art. 42, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, perpetrata dalla C.T.R. laddove, discostandosi dall’orientamento consolidato, aveva ritenuto non vincolante, ai fini della rideterminazione del prezzo della vendita, il valore di mercato del bene, quale risultante da un precedente accertamento fiscale eseguito per l’imposta di registro e divenuto definitivo per mancata impugnazione.

2 La censura è infondata. Il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, ha espressamente disposto che: “il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 58, 68, 85 e 86, e il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5,5 bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.”.

Sulla scia della novella legislativa, la cui norma appena richiamata vale come interpretazione autentica della previgente disciplina, con efficacia retroattiva questa Corte ha mutato orientamento e ha statuito che, ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 5 cit., esclude che l’Amministrazione possa ancora procedere a determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (da ultimo, tra le altre, Cass. 12131 del 08/05/2019; id. nn. 9513/2018, 19227/2017, 12265/2017, 6135/2016).

Pertanto, (come precisato da Cass. 30/01/2019, n. 2610), l’automatica trasposizione del valore dato al cespite ai fini dell’imposta di registro in sede di accertamento della plusvalenza per la tassazione IRPEF, non trova più ingresso in sede di valutazione della prova, nel senso che non è possibile ricondurre a quel solo dato il fondamento dell’accertamento.

3 Nel caso in esame, nessun altro elemento, diverso rispetto al valore accertato in sede di imposta di registro, è stato fornito dall’Amministrazione finanziaria.

4 Ne consegue il rigetto del ricorso senza pronuncia sulle spese in mancanza di attività difensiva da parte dell’intimata.

5 Non sussistono i presupposti processuali per dichiarare, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778 del 29/01/2016; id n. 5955 del 14/03/2014).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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