Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1903 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. II, 27/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 973-2007 proposto da:

MARCOS SRL ora MARCOS SRL NIG. LTD., in persona dell’Amministratore

Unico e legale rappresentante pro tempore, C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 92-D-13, presso lo

studio dell’avvocato ROMANO CLAUDIO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati LAGONEGRO ANNA, CAZZETTA PIETRO LUIGI;

– ricorrente –

contro

L.I. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2601/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato ANNA LAGONEGRO difensore della ricorrente che ha

chiesto di riportarsi ed insiste sul ricorso e sulla memoria;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.I. esponeva che: aveva concluso con la Marcos s.r.l. un contratto preliminare con cui quest’ultima si era obbligata a venderle un appartamento sito nel complesso immobiliare sito nel Comune di Bernareggio; che nel contratto preliminare figurava una clausola con cui l’attrice si era obbligata a pagare alla Marcos s.r.l. gli interessi di preammortamento del mutuo che l’acquirente si sarebbe accollato al momento del rogito; nonostante essa, istante avesse versato le somme dovute, la promittente venditrice non aveva proceduto alla stipula del contratto definitivo, pur avendo immesso l’attrice nel possesso dell’immobile promesso in vendita.

Pertanto, l’istante citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecco, la Marcos s.r.l. perchè, dato atto della sua disponibilità ad accollarsi il mutuo per L. 100.903.189 (cioè al netto delle rate di preammortamento degli interessi corrisposte), fosse emessa nei suoi confronti sentenza ex art. 2932 c.c., e venisse autorizzata a sospendere il pagamento degli interessi dal 2-11-1994.

Si costituiva la Marcos s.r.l., deducendo fra l’altro che gli interessi di preammortamento dovevano essere versati fino al momento in cui l’attrice non avesse pagato l’intero prezzo; chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni causati dalla trascrizione dell’atto di citazione su tutti mappali delle sette palazzine edificate anzichè soltanto sull’appartamento e il giardino promessi in vendita. Con sentenza dep. il 7 luglio 2001 il Tribunale trasferiva all’attrice gli immobili de quibus previo accollo della quota del mutuo fondiario pari alla residua parte del prezzo di L. 100.903.189, ancora da versare; rigettava ogni altra domanda.

Con sentenza dep. l’8 novembre 2005 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza impugnata dalla Marcos s.r.l., determinava in L. 109.108.363, anzichè in L. 100.903.189, la quota di mutuo che l’attrice avrebbe dovuto accollarsi quale condizione del trasferimento I giudici di appello, per quel che interessa nella presente sede, ritenevano quanto segue:

a) dall’importo della sorta capitale del mutuo da pagare non potevano defalcarsi, come invece sostenuto dall’attrice e ritenuto dal Tribunale, gli importi dalla medesima pagati, a titolo di interessi sulla quota di mutuo ipotecario;

b) peraltro, non erano dovuti gli ulteriori interessi pretesi dalla convenuta fino alla stipula del rogito, atteso che la medesima non aveva assolto l’onere probatorio ad essa incombente, essendo generica oltrechè tardiva la prova soltanto in sede di gravame articolata dalla società che si era resa conto della insostenibilità della pretesa che la L. continuasse a pagare gli interessi a tempo indeterminato;

c) in relazione alla pretesa risarcitoria avanzata dalla convenuta, il contenuto della domanda trascritta dall’attrice, che aveva ad oggetto un piccolo appartamento e un giardino, non era tale da determinare un serio allarme per le condizioni patrimoniali della promittente, proprietaria del complesso immobiliare, sì da dissuadere i terzi dall’acquisto degli altri appartamenti e le banche dal concedere i finanziamenti chiesti: d’altra parte, le deposizioni testimoniali escusse si erano rivelate generiche. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Marcos s.r.l., ora Marcos s.r.l. (NIG.) LTD, sulla base di tre motivi illustrati da memoria.

Non ha svolto attività difensiva l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 cod. civ. e artt. 112 e 342 cod. proc. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), denuncia il vizio di ultrapetizione della decisione gravata che aveva subordinato il trasferimento all’accollo di un quota di mutuo maggiore rispetto a quella stabilita dal Tribunale, senza che: 1) essa appellante avesse formulato tale richiesta; 2) l’attrice avesse dichiarato la disponibilità ad accollarsi una somma maggiore;

pertanto, la sentenza avrebbe dovuto rigettare la domanda, non essendo stata formulata l’offerta di adempiere per intero la prestazione dovuta e non potendo il giudice d’ufficio condizionare il trasferimento al pagamento di una somma maggiore di quella ritenuta in primo grado.

Il motivo è infondato.

Va considerato che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte,il contraente che chieda l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata è tenuto all’adempimento della prestazione corrispettiva o all’offerta della medesima – che può essere costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguirla, senza che sia necessaria una offerta reale – solo se tale prestazione sia esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre, quando essa, per accordo delle parti, debba essere effettuata contestualmente alla stipula dell’atto definitivo (come nella specie), o comunque successivamente, la sentenza costitutiva degli effetti di questo contratto, promesso e non concluso, deve essere pronunciata indipendentemente da qualsiasi offerta, ed il pagamento del prezzo (o della parte residua) va imposto dal giudice quale condizione per il verificarsi del richiesto effetto traslativo della proprietà del bene derivante dalla sentenza medesima (Cass. 477/2010; 59/2002; 10469/2001). Pertanto, nessun rilievo potrebbe attribuirsi alla circostanza che l’attrice non abbia dichiarato la propria disponibilità ad accollarsi il maggiore importo del mutuo accertato e certamente da tale circostanza non potrebbe trarsi la conseguenza pretesa dalla ricorrente che la domanda sarebbe stata da rigettare. Il che sta a significare che la ricorrente non ha interesse a fare valere la doglianza relativa all’innalzamento dell’importo del mutuo, al cui pagamento è stato subordinato il trasferimento della proprietà, senza considerare che il Giudice di appello, in base alle allegazioni formulate dall’appellante – che con il secondo motivo di censura aveva dedotto l’errore compiuto dal Tribunale in ordine alla quantificazione del mutuo da accollarsi – era stato investito della verifica dell’entità del mutuo oggetto dell’accollo che rappresentava la controprestazione alla quale era subordinato il trasferimento (cioè uno dei presupposti per l’accoglimento della domanda di cui all’art. 2932 cod. civ.) atteso che, non diversamente da quello di primo grado, nei limiti dell’effetto devolutivo il giudice di appello conosce dell’intera controversia.

Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2907 e 2932 cod. civ., artt. 99 e 345 cod. proc. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), censura la decisione gravata laddove aveva fatto riferimento al riconoscimento da parte della ricorrente della insostenibilità della pretesa degli interessi fino alla stipula del rogito, quando nel giudizio si era discusso esclusivamente in ordine alla legittimità o meno dell’interruzione del relativo pagamento ovvero dall’illegittimità dell’annullamento di tale prestazione, avendo l’appellante dedotto la violazione dell’art. 1460 cod. civ. che non consente di annullare il bene della vita sospeso: tale questione non era stata in alcun modo esaminata dalla sentenza impugnata la quale, pur avendo ritenuto – contrariamente a quanto statuito dal Tribunale – addebitagli alla L. gli interessi relativi al mutuo, era poi caduta in contraddizione ritenendo non dovuti gli interessi successivi; in realtà, la sentenza non si era pronunciata sulla questione controversa concernente la legittimità o meno della interruzione dei pagamenti da parte dell’attrice, mentre la sussistenza di un mutuo produttivo di interessi contrattualmente a carico della L. era circostanza del tutto pacifica: in tal modo, la sentenza impugnata aveva violato l’art. 112 cod. proc. civ. e, in subordine, l’art. 2697 cod. civ., atteso che, avendo la convenuta chiesto il rigetto della domanda, la medesima non aveva alcun onere di prova, che comunque era stato assolto alla stregua di quanto previsto nel contratto preliminare.

Il motivo è infondato.

I Giudici di appello hanno ritenuto che non fosse sorretta da adeguata prova la pretesa della promettente – la quale aveva differito la stipula del contratto definitivo – che fossero corrisposti gli interessi a tempo indeterminato, rilevando la genericità della prova che era stata articolata dall’appellante proprio al fine di dimostrare tale assunto.

La questione circa la legittimità dell’annullamento della prestazione a suo tempo sospesa ovvero dell’interruzione dei pagamenti era assorbita dalla statuizione con cui è stata esclusa la spettanza di tali interessi fino al momento della stipula del rogito atteso che, secondo quanto risulta dalla sentenza di primo grado riportata dalla decisione impugnata, il relativo obbligo era stato contestato dall’attrice (cfr. sub f di pag. 5 della decisione di appello) mentre la sentenza ha ritenuto provata la corresponsione degli interessi documentata dalle fatture in atti nella misura in cui è stata ritenuta dovuta.

Ciò posto, per quel che concerne la censura con cui è stato dedotto che la debenza degli interessi pretesi dalla convenuta costituisse circostanza pacifica, va considerato che qualora con il ricorso per cassazione si deduca che il giudice, nell’esaminare la domanda, abbia erroneamente ritenuto controverso un fatto che invece era da considerare pacifico o non contestato, è incensurabile in sede di legittimità il travisamento delle risultanze processuali – eventualmente suscettibile, ricorrendone le condizioni previste dall’art. 395 c.p.c., n. 4, del rimedio revocatorio – mentre l’erronea interpretazione degli atti processuali, compiuta nell’ambito dell’indagine di fatto riservata al giudice di merito, può essere dedotta in cassazione come vizio di motivazione o sotto l’aspetto della violazione delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362-1365 cod. civ. che, pure essendo dettate in materia di contratto, hanno portata generale (Cass. 28421/2005; 20325/2006):

profili, questi ultimi, che non sono stati specificamente dedotti.

Per quel che concerne il rilievo che la prova del diritto preteso era risultata per tabulas dal contratto in atti, occorre considerare che quando, come nella specie, si deduce il vizio di motivazione per omesso esame di un documento decisivo, la parte ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il documento nella sua integrità in modo da consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di verificarne la decisività (Cass. 14973/2006; 12984/2006; 7610/2006; 10576/2003): tale onere non può ritenersi assolto, essendosi la ricorrente limitata a trascrivere uno stralcio della relativa clausola Con il terzo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censura la decisione gravata che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno, deducendo: a) come illogico il riferimento alla modesta entità dell’appartamento e del giardino, quando la trascrizione de qua congelava la disponibilità giuridica di tutta l’area colpita, tenuto conto che i danni erano non soltanto quelli indicati dalla sentenza ma si erano concretati nelle conseguenze derivanti dallo slittamento di un rogito a stregua delle specifiche circostanze riferite dal teste S.; b) la motivazione con cui la sentenza aveva ritenuto generiche le testimonianze escusse, avendone esaminato vagamente soltanto due, nonostante che le altre deposizioni fossero da ritenere puntuali; pur definendole generiche, aveva spiegato tale genericità facendo riferimento a circostanze precise.

Il motivo è infondato.

A prescindere dalla considerazione circa la idoneità della trascrizione a generare allarme per i terzi, la sentenza, con argomentazione di per sè idonea a sorreggere la motivazione, ha ritenuto che la convenuta non aveva offerto la prova del danno subito per effetto dell’avvenuta trascrizione della domanda dell’attrice e ha indicato le ragioni per le quali i testi escussi avevano riferito circostanze generiche.

Al riguardo, va ricordato che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ,, comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, non essendo compito del giudice di legittimità verificare l’esattezza della decisione rispetto alle risultanze istruttorie: spetta alla Cassazione, che non può esaminare gli atti, tranne che sia dedotto un error in procedendo, quello di controllare, sotto il profilo logico e formale, la correttezza giuridica del provvedimento impugnato esclusivamente a stregua dell’esame del suo intrinseco contenuto.

Occorre ancora chiarire che l’errore, deducibile ex art. 360 c.p.c., n. 5 in ordine al mancato o erroneo esame delle risultanze istruttorie, non può tradursi nella critica della valutazione compiuta al riguardo dal giudice di merito, perchè in tal modo si solleciterebbe la richiesta di riesame della prova da parte del giudice di legittimità: la censura deve riguardare il mancato o l’erroneo esame di una circostanza decisiva, dovendo il ricorrente dimostrare la certezza che, ove essa fosse stata correttamente presa in considerazione, la decisione sarebbe stata sicuramente diversa.

Orbene, la doglianza formulata dalla ricorrente si risolve nella inammissibile censura circa l’apprezzamento delle deposizioni escusse compiuto dal giudice di merito nell’ambito dell’indagine di fatto al medesimo riservata.

Il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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