Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19029 del 17/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19029 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 4837-2016 proposto da:
RAVONI GIANFR \NCA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE GIUSEPPE MAZZINI n.6, presso lo studio dell’avvocato
ANTONELLA GUIDONI, che la rappresenta e difende unitamente e
disgiuntamente all’avvocato STEFANO TERRA;

– ricorrente contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZ
SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso
la sede dell’AVVOCATURA CENTRALE dell’Istituto medesimo,
rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati
SERGIO PREDEN„ANTONELLA PATTERI, LIDIA
CARCAVALLO, LUIGI CALIULO;

Data pubblicazione: 17/07/2018

- controricorrente avverso la sentenza n. 548/2015 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 24/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

DORONZO.
Rilevato che:
La Corte d’appello di Roma con la sentenza impugnata ha accolto
l’appello proposto dall’Inps contro la sentenza del Tribunale di Rieti e,
per l’effetto, ha rigettato la domanda proposta da Gianfranca Ravoni
volta ad ottenere il riconoscimento del beneficio contributivo previsto
ex art. 13 1. n. 257/1992 per l’esposizione all’amianto nel periodo
dedotto in causa, in qualità di dipendente della Texas Instruments
s.p.a. di Cittàducale;
la Corte territoriale ha dato atto che l’istanza amministrativa per il
riconoscimento del beneficio era stata presentata all’Inps in data
15/4/2004, come documentato dall’Istituto fin dalla costituzione in
primo grado, mentre il ricorso giudiziario era stato presentato il
23/2/2010, oltre il termine dei tre anni e trecento giorni previsti per
legge a pena di decadenza;
contro la sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione
formulando sei motivi, cui ha resistito con controricorso l’Inps;
la proposta del relatore ex art. 380 bis cod.proc.civ. è stata comunicata
alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale
non partecipata;
la ricorrente ha depositato memoria;
Rilevato che:

Ric. 2016 n. 04837 sez. ML – ud. 06-06-2018
-2-

partecipata del 06/06/2018 dal Presidente relatore Dott. .ADRIANA

1) il primo motivo di ricorso è formulato sotto il profilo della
violazione degli artt. 416 cod.proc.civ., 24 Cost., 47 d.p.r. n. 639/1970,
in riferimento all’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., e si lamenta
l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto l’eccezione di
decadenza, in assenza di ogni indicazione da parte dell’Inps circa i suoi

ricorso introduttivo del giudizio, ad una domanda amministrativa del
19/4/2007, non fatta oggetto di contestazione da parte dell’Inps;
2. il secondo motivo concerne la violazione dello stesso art. 416
cod.proc.civ. e 74 e 87 disp.att. cod.proc.civ., e si assume che la
domanda del 15/4/2004 non era stata prodotta in primo grado, non
risultando riportata nell’indice degli atti in calce alla memoria difensiva
dell’Inps né in quello del fascicolo di parte, sicché la stessa non
essendo stata ritualmente prodotta in giudizio era inutilizzabile;
3. il terzo motivo è incentrato sulla violazione e falsa applicazione degli
artt. 2704 e 2697 cod. civ., e si assume che la domanda del 15/4/2004
non recava data certa in mancanza di sottoscrizione o protocollo
informatico e, pertanto, non poteva ritenersi anteriore a quella del
2007 in atti, pacificamente depositata dalla ricorrente;
4. il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 38, comma 1, lett. d)
d.l. n. 98/2011, art. 47, comma 6, d.p.r. n. 639/1970, in riferimento
all’art. 360, n. 3, cod.proc.civ. e si assume che la domanda volta ad
ottenere la rivalutazione dei contributi per esposizione all’amianto deve
essere regolata, ai fini della decadenza, dall’art. 38 d.l. cit., dichiarata
illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 69/2014, nella
parte in cui ne prevede l’applicazione a cause pendenti in primo grado
al momento della sua entrata in vigore;
5. il quinto motivo concerne la violazione dell’art. 6 del d.l.
n.103/1991, dell’art. 47 d.p.r. n. 639/1970, artt. 3, 32 e 38, comma 2,
Ric. 2016 n. 04837 sez. ML – ud. 06-06-2018
-3-

presupposti fattuali ed a fronte dell’unico riferimento, contenuto nel

Cost.: con esso la parte propugna un’interpretazione dell’art. 47 del
d.p.r. citato, alla luce del d.l. 103/1991, art. 6, nel senso che la
estinzione del diritto per intervenuta decadenza può al più riguardare il
diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali, non anche il
diritto a pensione che invece è imprescrittibile né suscettibile di

al giudice di valutare la sussistenza del suo diritto con decorrenza da
tale data, essendo questa l’unica interpretazione costituzionalmente
orientata; ove non condivisa, l’art. 47 si porrebbe in contrasto con le
norme costituzionali richiamati in rubrica, anche con riferimento al
principio di intangibilità del diritto a pensione;
6. il sesto motivo concerne invece la violazione degli artt. 91 e 92
cod.proc.civ., 4 d.p.r. n. 140/2012 e d.m. n. 55/2014: la parte si duole
della condanna alle spese di lite in favore dell’Inps per entrambi gradi
del giudizio, liquidate per il primo grado nella misura già stabilita dal
tribunale e per il giudizio di appello in C 2800, senza considerare che
nel giudizio davanti al tribunale l’attività difensiva riguardava la
posizione di tre ricorrenti con posizioni diverse, sicché non potevano
essere poste nella stessa misura a carico dell’unica appellante
soccombente, ma andavano proporzionalmente ridotte;
7. i motivi dal primo al quinto sono, in parte i manifestamente infondati
e, in parte, inammissibili;
7.1. questa Corte, decidendo numerose analoghe controversie (cfr., in
particolare, Cass., ord., 27 aprile 2016, n. 8307; Cass., ord., 30 giugno
2015, n. 13398; Cass., ord. 4 aprile 2014, n. 7934, con ampi richiami),
ha affermato il principio in forza del quale la decadenza dall’azione
giudiziaria, prevista dal d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo
sostituito dal d.l. n. 384 del 1992, art. 4 (convertito nella L. n. 438 del
1992), trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il
Ric. 2016 n. 04837 sez. ML – ud. 06-06-2018
-4-

decadenza; la domanda presentata dalla ricorrente nel 2007 imponeva

riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per
esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da
soggetti non titolari di alcuna pensione;
7.2. per il costante orientamento di questa Corte ( v. Cass. ord. n.
8657/2017; Cass. ord. n. 3990/2016; Cass. 18528/2011; Cass.

n.

dall’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 come modificato dall’art. 4 del d.l. n.
284 del 1992, conv. in legge n. 438 del 1992, è un istituto di ordine
pubblico dettato a protezione dell’interesse alla definitività e certezza
delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui
bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado
del procedimento, con il solo limite del giudicato;
nel caso di specie, deve escludersi la formazione del giudicato, dal
momento che la questione della decadenza ha formato oggetto del
motivo di ricorso in appello sollevato dall’Inps;
7.3. la natura dell’eccezione e la sua rilevabilità d’ufficio in ogni stato e
grado del giudizio rendono irrilevante le modalità con le quali la
domanda amministrativa del 15/4/2004 è stata introdotta nel giudizio,
dal momento che la parte non contesta la sua sussistenza, non essendo
stata adeguatamente censurata la espressa ricognizione compiuta dal
giudice del merito, il quale ha dato atto che “la domanda
amministrativa di Ravoni all’Inps risulta in effetti presentata il
15/4/2004, come documentato dall’Istituto sin dalla costituzione in
primo grado” (pag. 3 sentenza);
7.4. la eccezione di tardività, e dunque di inammissibilità, della
produzione documentale, fondata sulla circostanza che la domanda del
15/4/2004 non risultava riportata nell’indice né della memoria
difensiva di primo grado né del suo fascicolo, si profila inammissibile,
in quanto nuova: di essa, invero, non vi è cenno nella sentenza
Ric. 2016 n. 04837 sez. ML – ud. 06-06-2018
-5-

6331/2014,), la decadenza dall’esercizio dell’azione giudiziaria, prevista

impugnata ed era onere della parte, al fine di evitarne una statuizione di
inammissibilità, non solo di allegare l’avvenuta sua deduzione innanzi
al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di
autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del
giudizio precedente sarebbe stata sollevata, onde dar modo alla

prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass.
18/10/2013, n. 23675);
gli stessi profili di inammissibilità per novità della censura attingono la
questione della mancanza di data certa della domanda, non risultando
che la questione abbia formato oggetto di disamina da parte della corte
territoriale;
7.5. inoltre, è principio ripetutamente ribadito da questa Corte che la
denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non
tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce
solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in
conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti
un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali
l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la
parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione
di merito (Cass. 18/12/2014, n. 26831, con riguardo proprio ad
un’ipotesi di tardiva produzione documentale);
la Ravoni non deduce alcuna violazione del contraddittorio, del resto
neppure ravvisabile nel caso in esame ove si consideri che, quanto
meno nel giudizio d’appello e a fronte dello specifico motivo di
gravame sollevato dall’Inps, la parte è stata certamente in grado di
contraddire sul contenuto del documento;

Ric. 2016 n. 04837 sez. ML – ud. 06-06-2018
-6-

Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione

per il vero, nella memoria difensiva la parte deduce di aver appreso
dell’esistenza della domanda del 15/4/2004 solo dalla lettura della
sentenza e sembra alludere ad un suo mancato rinvenimento negli atti:
ma, sotto il primo aspetto, la parte omette di trascrivere il ricorso in
appello dell’Inps, sicché non è dato di verificare i termini con i quali

mancanza di ogni riferimento alla domanda del 15/4/2004, sulla quale
(si asserisce, ma solo in memoria) non si sarebbe svolto il
contraddittorio; sotto il secondo aspetto, l’assunto della mancanza in
atti della domanda avrebbe dovuto condurre la parte ad impugnare la
sentenza per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c, per essere
incorso il giudice in una falsa percezione della realtà, in una svista
obiettivamente e immediatamente rilevabile, che lo avrebbe condotto ad
affermare l’esistenza di un fatto decisivo (la domanda amministrativa)
incontestabilmente escluso dai documenti di causa;
7.6. l’omessa annotazione della domanda amministrativa negli indici
redatti dall’Inps nella memoria di costituzione e nel fascicolo si risolve
pertanto in una mera irregolarità formale, che non impedisce
l’utilizzabilità dell’atto (Cass. 02/03/2007, n. 4898);
7.7. infine, è pure irrilevante il richiamo al principio di non
contestazione sull’unica domanda che sarebbe stata ritualmente
depositata, ovvero quella del 19/4/2007, non solo per il su richiamato
principio della rilevabilità d’ufficio della decadenza, ma per l’ulteriore
ragione che la “non contestazione” non determina di per sé la
decisione della controversia, poiché l’interpretazione del contenuto e
dell’ampiezza della domanda del ricorrente (e della difesa del resistente)
costituisce pur sempre una valutazione del giudice di merito (Cass. 16
dicembre 2005 n. 27833), e la sussistenza o l’insussistenza d’una
contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte,
Ric. 2016 n. 04837 sez. ML – ud. 06-06-2018
-7-

l’eccezione di decadenza è stata sollevata dall’Inps e l’eventuale

passa attraverso il filtro dell’interpretazione data dal giudicante,
restando una sua funzione, sindacabile solo per vizio di motivazione,
nella specie non dedotta (cfr. Cass. 29/8/2016, n. 17395);
8. con riguardo al quarto motivo, è sufficiente richiamare i numerosi
precedenti di questa Corte secondo cui, in caso di domanda giudiziale

esposizione all’amianto, non trova applicazione la disciplina della
decadenza c.d. mobile (o per ciascun rateo) (cfr. Cass. 19 maggio 2008,
n. 12685; Cass. 29 marzo 2011, n. 7138; Cass. 31 maggio 2011, n.
12052, Cass. 19 aprile 2011, n. 8926; 24 aprile 2012, n. 6382);
la domanda di rivalutazione contributiva, come chiarito dalla
giurisprudenza di legittimità, non ha ad oggetto il ricalcolo di un
trattamento in godimento bensì un beneficio previdenziale distinto ed
autonomo rispetto alla pensione (Cass. 14531/2012, 4409/2014,
14472/2012, 11093/2012, Cass. 3605/2012);
ne consegue che, in materia di decadenza dall’azione giudiziaria, la
stessa disciplina ex art. 47 dpr 639/1970 (anche prima della modifica
apportata all’art. 47 del dpr con l’introduzione 6° comma da parte del
d.l. n.98/2011 convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111 e della
sentenza della Corte Cost. n. 69/2014 a questa relativa) va applicata a
tutte le tipologie di azioni aventi ad oggetto il riconoscimento del
beneficio contributivo per esposizione ad amianto, senza che possa
riconoscersi l’esenzione dal regime decadenziale che prima della
novellazione dell’art. 47 del dpr 639/1970 (operata dal d.l. n.98/2011
convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111 cit.) veniva invece
riconosciuta nei casi di azioni in materia di adeguamento delle
prestazioni pensionistiche già riconosciute in un importo inferiore a
quello dovuto (secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, sentenza

Ric. 2016 n. 04837 sez. ML – ud. 06-06-2018
-8-

intesa ad ottenere il beneficio contributivo della rivalutazione per

n. 6491/1996 e n. 12720/2009) (in tal senso, da ultimo, Cass.
7494/ 2018);
anche i profili di illegittimità costituzionale sono stati esaminati da
numerose sentenze di questa Corte con le quali si è sostenuto che, per
effetto della decadenza, ossia per fatto addebitabile all’interessato,

sostanziale) riconosciutogli all’art. 38 Cost. (da ultimo, Cass.
12/12/2017, n. 29819, ed ivi ampi richiami di giurisprudenza; adde
Cass. 10/11/2016, n. 22948, che richiama a sua volta Cass.
6382/2012), e da tali motivazioni non vi è ragione di discostarsi a
fronte di ragioni già ampiamente scrutinate nei precedenti citati e
comunque non tali da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri
precedenti (vedi pure Cass. n. 3029/2016; 19699/2015); quanto alle
denunciate violazioni degli artt. 3 e 32 Cost., i dubbi di illegittimità
costituzionale si profilano manifestamente infondati, in ragione della
loro estrema genericità;
9. il sesto motivo è invece è inammissibile;
a prescindere da rilievo che la parte non trascrive nel suo ricorso il
capo della sentenza del tribunale relativo alla liquidazione delle spese di
quel giudizio, poste a carico dellInps soccombente, il motivo è
inammissibile dal momento che la parte non deduce che gli importi
posti a suo carico dalla Corte romana a titolo di spese, tanto per il
primo quanto per il secondo giudizio, siano superiori, nel massimo, ai
parametri di legge previsti dai d.m. citati, essendo del tutto irrilevante
che abbia mantenuto ferma la liquidazione disposta dal tribunale, non
potendosi escludere che nella sua liquidazione la corte territoriale abbia
considerato la sola posizione difensiva dell’odierna ricorrente (Cass.
20/05/2016, n. 10409: «In sede di ricorso per cassazione, la
determinazione, del giudice di merito, relativa alla liquidazione delle spese
Ric. 2016 n. 04837 sez. ML – ud. 06-06-2018
-9-

quest’ultimo non perde l’effettività del diritto (nel suo nucleo

processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle
voci in ordine alle quali lo stesso giudice sarebbe incorso in errore, sicché
è generico il mero riferimento a prestazioni, che sarebbero state
riconosciute in violazione della tariffa massima, senza la puntuale
esposizione delle voci in concreto liquidate dal giudice, con derivante

il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese del presente giudizio;
sussistono le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore somma pari a quella già versata per il contributo unificato,
essendo stato il ricorso per cassazione notificato in data successiva al
30 gennaio 2013.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, che liquida C 2.500,00 per compensi
professionali e C 200 per esborsi, oltre al rimborso nella misura
forfettaria del 15°/o delle spese generali e agli altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del D.P.R. 115 del 2002; dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, 6 giugno 2018
Il Presidente estensore
Dott. Adriana Doronzo

inammissibilità dell’inerente motivo»);

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA