Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19029 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 16/07/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 16/07/2019), n.19029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piegiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2234-2016 proposto da

N.P., A.V., C.D.,

M.E., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PORTUENSE 104,

presso ANTONIA DE ANGELIS, rappresentati difesi dall’avvocato

MAURIZIO COPPA;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E

DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,

SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI in persona del legale

rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano

ope legis, in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrenti –

e contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI N. 29 presso l’Ufficio

di Rappresentanza della Regione Campania, rappresentata e difesa

dall’Avvocato FERNANDA SPERANZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5688/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/07/2015 R.G.N. 3156/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 13 luglio 2015, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto le domande di N.P., A.V., C.D., M.E. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Regione Campania nonchè della Seconda Università degli Studi di Napoli presso cui avevano frequentato corsi di specializzazione in medicina;

2. i medici avevano agito per il riconoscimento di una equa remunerazione per l’attività espletata a partire dall’anno accademico 2003/2004 nella misura pari a quella prevista dalla L. n. 266 del 2005 e dal D.P.C.M. 7 marzo 2007 o, in subordine, nella diversa misura risultante dovuta a titolo di differenze retributive; in ulteriore subordine avevano chiesto la condanna delle amministrazioni al risarcimento dei danni conseguenti alla condotta inadempiente, anche con riferimento alla perdita di chances, ovvero ancora per mancata e/o incompleta attuazione della direttiva comunitaria;

3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso N.P., A.V., C.D., M.E. con tre motivi cui hanno resistito le amministrazioni in epigrafe con unico controricorso per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato; con distinto controricorso ha resistito altresì la Regione Campania.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia “violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c. n. 3 con riferimento agli artt. 5, 10, 189 e 249 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea. Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento alla Direttiva 93/16/CEE ed al D.Lgs. n. 369 del 1999, artt. da 37 a 42 e art. 46 nonchè del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6. Insufficiente o carente motivazione, contraddittorietà e sviamento della pronuncia gravata in ordine ad un punto decisivo della controversia: omesso o ritardato recepimento della normativa comunitaria”; i ricorrenti reclamano “un’adeguata compensazione della perdita subita in ragione del ritardo (…) con il quale le amministrazioni resistenti hanno provveduto a recepire il contenuto delle direttive comunitarie, che riconoscevano ai medici specializzandi un trattamento economico e previdenziale migliore rispetto a quello (…) applicatogli”;

il motivo – oltre i profili di inammissibilità derivanti dal censurare carenze motivazionali non più sindacabili alla luce del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) – è infondato alla stregua dell’orientamento già ribadito più volte da questa Corte secondo cui: “La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39 si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti; tale diversità di trattamento non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sè idoneo elemento di diversificazione della disciplina” (per tutte v. Cass. n. 4449 del 2018, cui si rinvia integralmente per ogni ulteriore aspetto; negli stessi sensi v. anche Cass. n. 15293 del 2018; Cass. n. 15294 del 2018; Cass. n. 15520 del 2018; Cass. n. 15637 del 2018; Cass. n. 16137 del 2018); il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi da tale consolidato orientamento, più volte ancora di recente confermato (Cass. n. 5503 del 2019; n. 5502 del 2019; n. 24805 del 2018; n. 24804 del 2018; n. 24803 del 2018; n. 24802 del 2018; n. 24708 del 2018; n. 20419 del 2018; n. 6355 del 2018; n. 13445 del 2018); talune pronunce ritenute espressive di un diverso indirizzo (Cass. n. 8242 e n. 8243 del 2015), che riconoscerebbe anche agli specializzandi destinatari della borsa di studio il diritto al risarcimento del danno per mancata o ritardata attuazione da parte dello Stato italiano di direttive comunitarie, in realtà interessano i medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, ai quali è stato riconosciuto il diritto risarcitorio per inadempimento dello Stato italiano alla tempestiva attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE (come anche recentemente ribadito, con opportune precisazioni temporali, da: Cass. SS.UU. n. 20348 del 2018; Cass. SS.UU. n. 30649 del 2018), situazione che ha avuto termine con l’istituzione della borsa di studio;

2. con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento agli artt. 5, 10, 189 e 249 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea. Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento alla Direttiva 93/16/CEE ed al D.Lgs. n. 369 del 1999 artt. da 37 a 42 e art. 46 nonchè del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6. Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia in relazione al diritto alla indicizzazione annuale e omessa rideterminazione triennale della borsa di studio”; a dire dei ricorrenti, “l’importo stabilito dalla borsa di studio ex D.Lgs. n. 257/91 dovrà essere oggetto di rideterminazione in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dai rinnovi dei contratti collettivi per i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale”;

il motivo – oltre i profili di inammissibilità derivanti dal carattere di novità della censura in quanto non viene precisato come la questione sia stata proposta in primo grado e in che modo sia stata coltivata in appello (cfr. Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004) – è infondato alla stregua dell’orientamento già ribadito più volte da questa Corte, da cui non si ravvisa motivo per discostarsi, secondo cui: “L’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6”; inoltre “l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, comma 1, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni 1993 – 2005” (per tutte v. Cass. n. 4449 del 2018, cui si rinvia integralmente per ogni ulteriore aspetto; negli stessi sensi v. anche Cass. n. 15293 del 2018; Cass. n. 15294 del 2018; Cass. n. 15520 del 2018; Cass. n. 15637 del 2018; Cass. n. 16137 del 2018; sul secondo aspetto v. anche Cass. n. 12346 del 2016); in proposito vale la pena evidenziare che l’indirizzo giurisprudenziale che riconosce il blocco della contrattazione collettiva limitatamente al biennio 1992/93 e non anche al periodo successivo al 31 dicembre 1993 (Cass. n. 16385 del 2008; Cass. n. 18562 del 2012; Cass. n. 12624 del 2015), non è stato smentito dalla più recente sentenza n. 4449 del 2018 prima richiamata, atteso che questa sentenza – in esito a critica ricognizione del quadro normativo in materia di c.d. “blocco” del tasso di inflazione (p.ti 42 – 45 in motivazione), in più specifico riferimento all’incremento delle borse di studio al tasso programmato di inflazione (p.ti 46 – 52 in motivazione) e quindi alla rideterminazione triennale in questione (p.ti 53 – 58 in motivazione) – ha concluso che a partire dal 1998 e sino al 2005 le borse di studio dei medici specializzandi non siano soggette a detto incremento (p.to 59 della motivazione), sulla base della L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12 secondo cui: “A partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui al predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1”; così valorizzando un dato normativo che, lungi dall’essere stato diversamente interpretato, neppure è stato esaminato dalle precedenti sentenze;

3. con il terzo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c. n. 3 con riferimento agli artt. 5, 10, 189 e 249 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea. Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c. n. 3 con riferimento alla Direttiva 93/16/CEE ed al D.Lgs. n. 369 del 1999 artt. da 37 a 42 e art. 46 nonchè del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6. Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia in relazione alla domanda di risarcimento danni da perdita di chance”; i ricorrenti si dolgono del fatto che i ritardi dello Stato Italiano sia nell’attuazione della normativa comunitaria sia nell’emanazione della normativa imposta dal D.Lgs. n. 368 del 1999 “hanno determinato per gli istanti rilevanti danni patrimoniali, diretta ed immediata conseguenza dell’illegittimo operato dell’amministrazione statale, di cui si chiede in questa sede l’integrale risarcimento”;

il motivo è inammissibile in quanto non si misura con la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata: una volta correttamente riconosciuto che non vi è stato inadempimento dello Stato italiano evidentemente non vi è margine per alcun risarcimento del danno;

4. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, avuto riguardo alla complessa stratificazione del quadro normativo delineatosi in ordine agli aggiornamenti delle borse di studio dei medici iscritti alle scuole di specializzazione; occorre invece dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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