Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19028 del 19/09/2011
Cassazione civile sez. I, 19/09/2011, (ud. 31/05/2011, dep. 19/09/2011), n.19028
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 23174/2007 proposto da:
C.R. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO BELTRAMI 13, presso l’avvocato
PRILLO DONATO, rappresentato e difeso dagli avvocati FATTORETTO
Sandro, SALETTA ENZO, giusta procura in calce al ricorso e procura
depositata il 30.5.11;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO FRISON SANTE & C. S.A.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2036/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 22/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
31/05/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con atto notificato alla curatela del Fallimento Frison Sante & C. s.a.s. C.R. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, emessa in data 21.9.2006, depositata in data 22.12.2006, con la quale, in accoglimento di un’ azione revocatoria proposta dal menzionato Fallimento, il C. è stato condannato a restituire al Fallimento la somma di Euro 2.582,28.
L’intimato Fallimento non ha spiegato difese.
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
Il processo deve essere dichiarato estinto.
Con atto in data 24.5.2011, sottoscritto dall’avvocato di C. R., Sandro Fattoretto, munito anche di mandato speciale per effettuare la rinuncia, ha rinunciato agli atti del giudizio.
Tale rinuncia comporta, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., la dichiarazione di estinzione del processo senza alcuna pronuncia sulle spese non essendosi controparte costituita nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011