Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19028 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19028 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 2211-2016 proposto da:
ACEGAS – APS AMGA S.P.A. società a socio unico e soggetta alla
direzione ed al coordinamento di HERA S.P. A.A., già ACEGAS – APS
S.P.A. C.F.00930530324, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO
n.271, presso lo studio dell’avvocato COSTANTINO TESSAROLO,
che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante in
proprio e quale procuratore speciale della SOCIETÀ’ DI
CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 17/07/2018

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
CENTRALE dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati EMANUELE DE ROSE,
ANTONINO SC;ROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;

Contro
EQUITALIA NORD S.P.A. AGENTE DI RISCOSSIONE PER LE
REGIONI PIEMONTE, VALLE D’AOSTA, LIG URI ;\
LOMBARDIA, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA,
TRENTINO;

– intimata avverso la sentenza n. 632/2014 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 14/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/06/2018 dal Presidente relatore Dott. ADRIANA
DORONZO.
rilevato che:
con sentenza depositata il giorno 14/1/2015, la Corte d’appello di
Venezia ha accolto parzialmente l’appello principale proposto
dall’Inps, anche per conto della SCCI s.p.a., contro la sentenza del
Tribunale di Padova e per l’effetto ha condannato la ACEGAS APS
AMGA s.p.a. a corrispondere i contributi richiesti dall’ente
previdenziale a titolo di CIG, CIGS e mobilità, con esclusione dei
contributi per indennità di disoccupazione; ha compensato per metà le
spese del secondo grado di giudizio, ponendo la restante metà a carico
della società; ha inoltre parzialmente accolto l’appello proposto dalla
ACEGAS e, per l’effetto, ha compensato per metà le spese del primo

Ric. 2016 n. 02211 sez. ML – ud. 06-06-2018
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– controricorrente –

grado, condannando la medesima società al pagamento della restante
metà;
contro la sentenza la ACEGAS i\PS AMGA s.p.a. (d’ora in avanti solo
Acegas) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di plurimi
motivi, cui ha resistito con controricorso l’Inps, anche per conto della

Equitalia nord S.p.A. non ha svolto attività difensiva;
la proposta del relatore ex art. 380 bis cod.proc.civ. è stata comunicata
alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale
non partecipata;
con memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis comma secondo
cod.proc.civ., la Acegas ha dichiarato di aver prestato adesione alla
definizione agevolata per i carichi rientranti nell’ambito applicativo di
cui all’art. 6 del D. L. 193/2016, convertito con L. 225/2016; di aver
provveduto al pagamento dell’importo indicato da Eguitalia Servizi di
riscossione S.p.A.; di avere rinunciato come previsto dalle disposizioni
su richiamate al giudizio di cassazione e di aver notificato l’atto di
rinuncia a mezzo pec alle parti resistenti.
Considerato che:
la rinuncia, proposta ai sensi del d.l. 22/10/2016, n. 193, convertito in
legge 1/12/2016, n. 225, contenente «Disposizioni urgenti in materia
fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», è stata notificata
all’Inps, controricorrente, anche in qualità di procuratore speciale della
SCCI s.p.a., e per esso ai suoi difensori costituiti, mediante posta
elettronica certificata, come risulta dalle ricevute di accettazione,
depositate unitamente all’atto di rinuncia;
ricorrono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del
processo, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., con
compensazione delle spese, in considerazione del fatto che la rinuncia
Ric. 2016 n. 02211 sez. ML ud. 06-06-2018
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società di cartolarizzazione dei crediti;

al giudizio (rectius: l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti) e
imposta dall’art. 6, comma 2°, d.l. cit., affinché i debitori, nei cui
confronti sono stati emessi ruoli affidati ad agenti della riscossione,
possano accedere alla definizione agevolata prevista dalla norma citata:
tale previsione, in una logica di composizione stragiudiziale delle

per il soddisfacimento di esigenze indifferibili dello Stato, è
validamente apprezzabile come ragione di compensazione delle spese
ai sensi dell’art. 92 cod.proc.civ. (Cass. 1/6/2018, n. 14105).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo e dichiara compensate le spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio 6 giugno 2018
Il Presidente estensore
Dott. Adriana Doronzo

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controversie volta a recuperare con maggiore celerità risorse finanziarie

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