Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19027 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19027 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 2002-2016 proposto da:
BECCHIMANZI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA DEI NAVIGATORI n.7, sc. L, presso lo studio
dell’avvocato CARLO RECCHIA, rappresentato e difeso dall’avvocato
ASSUNTA CONTE;

– ricorrente contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso
la sede dell’AVVOCATURA CENTRALE dell’Istituto medesimo,
rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati
EMANUELA CAPANNOLO, MAURo RICCI, CLEMENTINA
PULLI;

Data pubblicazione: 17/07/2018

- controricorrente avverso la sentenza n. 5816/2015 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 07/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/06/2018 dal Presidente relatore Dott. ADRIANA

Rilevato che:
con sentenza pubblicata il 7/7/2015, la Corte d’appello di Napoli ha
rigettato l’appello proposto da Francesco Becchimanzi contro la
sentenza resa dal Tribunale di Santa Maria Capua N’etere, di rigetto
della sua domanda volta ad ottenere l’indennità di accompagnamento;
la Corte territoriale ha confermato il giudizio del consulente tecnico
d’ufficio circa la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento
della provvidenza, rilevando altresì che questa era l’unica prestazione
richiesta;
contro la sentenza il Becchimanzi propone ricorso per cassazione,
sostenuto da due motivi, cui resiste con controricorso l’Inps;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio;
…. Memoria;

Considerato:
con il primo motivo la parte denuncia la violazione dell’art 112
cod.proc.civ., con conseguente nullità della sentenza e del
procedimento, lamentando l’omessa pronuncia da parte dei giudici di
merito sulla domanda diretta ad ottenere la pensione di inabilità ai
sensi della legge n. 118 del 1971;

Ric. 2016 n. 02002 sez. ML – ud. 06-06-2018
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D O RON 70.

con il secondo motivo si denuncia l’omesso o errato esame di un fatto
controverso decisivo per il giudizio costituito dalla sussistenza dei
requisiti sanitario e reddituale per il riconoscimento della pensione di
inabilità;
il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, con conseguente

va invero rilevato che il principio secondo cui l’ interpretazione delle
domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di
fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si
assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio
riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il
chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) o a quello del “tantum
devolutum quantum appellatum” (art. 345 cod. proc. civ.), trattandosi
in tal caso della denuncia di un “error in procedendo” che attribuisce
alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente
all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare,
delle istanze e deduzioni delle parti (Cass. 10/10/2014, n. 21421; Cass.,
22/07/2009, n. 17109; Cass. Sez. Un., 22/5/2012, n. 8077);
dalla lettura del ricorso di primo grado, debitamente trascritto dal
ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza, risulta che egli ha
chiesto il riconoscimento delle «provvidenze economiche, di cui alle L.
118/1971,18/1980, 508/1980 e successive modificazioni»; ha dedotto
nella parte narrativa del suo ricorso di essere affetto da patologie che
comportano una riduzione permanente della capacità lavorativa nella
misura del 100% e che sussistevano i requisiti economici • per il
riconoscimento delle prestazioni;
a fronte della pronuncia di rigetto del tribunale, motivata unicamente
con riguardo alla indennità di accompagnamento – esclusa dal CTU,
che ha tuttavia riconosciuto un grado di inabilità pari al 100% a
Ric. 2016 n. 02002 sez. ML – ud. 06-06-2018
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assorbimento della seconda censura;

decorrere dal mese di marzo 2007 – il Becchimanzi ha lamentato
l’omessa pronuncia da parte del tribunale sulla domanda di
«riconoscimento del proprio stato invalidante e permanente inabilità
lavorativa al 100%, con conseguente corresponsione delle provvidenze
economiche, di cui alle leggi 118/71, 18/80, 508/80 e successive

procedendo all’esame diretto degli atti alla luce della giurisprudenza sul
richiamata, deve rilevarsi che tanto il riferimento allo «stato invalidante
e permanente di inabilità lavorativa al 100%» quanto il riferimento alla
legge n. 118 del 1971, quanto, infine, la deduzione della sussistenza del
requisito economico, richiesto solo per la pensione di inabilità e non
anche per l’indennità di accompagnamento, sono espressione della
volontà della parte di richiedere tutte le prestazioni assistenziali
connesse al suo stato di invalidità, compresa la pensione di inabilità;
l’interpretazione compiuta dalla Corte territoriale, correttamente
investita dalla censura di omessa pronuncia da parte del tribunale,
appare pertanto riduttiva rispetto al contenuto sostanziale della
domanda, volta ad ottenere – sia pure con formula generica ma non
per questo meno chiara – le prestazioni assistenziali previste dalle leggi
indicate, compresa pertanto la pensione di inabilità disciplinata dalla L.
n. 118/1971;
il ricorso deve pertanto essere accolto, la sentenza cassata e rinviata alla
Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, perché valuti la
sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della pensione di
inabilità civile;
il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P. Q. M.

Ric. 2016 n. 02002 sez. ML – ud. 06-06-2018
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modificazioni»;

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 giugno 2018
Il Presidente estensore

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Dott. Adriana Doronzo

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