Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19027 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 16/09/2011), n.19027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16584/2010 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – USP DI VITERBO, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.M.A., R.E., C.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo

studio dell’avvocato PICCHIARELLI Enrico, che li rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

B.I.O., S.M., B.

G.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 488/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

22/01/09 depositata il 31/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorsi depositati in data 31.7.2006 il Ministero dell’Istruzione proponeva opposizione avverso i decreti ingiuntivi, notificati il 24.6.2006, con cui il giudice del lavoro di Viterbo aveva ingiunto la corresponsione di somme varie in favore di G.M.A. e degli altri dipendenti indicati in epigrafe, per il pagamento della ulteriore quota retributiva giornaliera, ai sensi della L. n. 260 del 1949, in relazione alle festività del 2.6.2002, 25.4.2004 e 1.5.2005, coincidenti con la domenica; l’opponente contestava l’esistenza dei crediti azionati e chiedeva l’annullamento dei decreti ingiuntivi opposti.

Con sentenza n. 803/07 il Tribunale adito, riunite le cause, respingeva le proposte opposizioni.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle opposizioni in questione; e proponevano altresì appello incidentale i dipendenti interessati rilevando il difetto di delega del funzionario costituitosi in giudizio.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 22.1.2009 – 31.5.2010, in accoglimento dell’appello incidentale e ritenuto assorbito l’appello principale, dichiarava la nullità delle proposte opposizioni.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero dell’Istruzione con due motivi di impugnazione.

Resistono con controricorso gli intimati G., C. e R.;

gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Col primo motivo di ricorso il Ministero lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 417 bis c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Col secondo motivo di ricorso lamenta contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto necessaria l’esistenza di un atto di delega al funzionario incaricato della difesa; ed erroneamente aveva affermato che negli atti di opposizione non risultavano individuati il funzionario delegante ed il funzionario delegato.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha invero avuto modo di evidenziare (Cass. sez. 1^, 17.7.2001 n. 9710) che, in materia di difesa delle pubbliche amministrazioni in giudizio, al funzionario delegato non sono applicabili la disciplina della procura al difensore e i relativi principi, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione in giudizio del delegato, la sottoscrizione – avvenuta, nel caso di specie – del ricorso e la sua espressa dichiarazione di stare in giudizio in tale sua qualità; ciò in conformità del principio secondo il quale, la investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento di atti inerenti al loro ufficio, si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi.

Del resto la L. n. 689 del 1981, art. 23, in parte qua, costituisce una particolare applicazione e specificazione della normativa generale della L. n. 1611 del 1933, art. 3, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, con il quale fu disposto che “dinanzi alle Preture ed agli uffici di conciliazione le Amministrazione dello Stato possono, intesa l’Avvocatura dello Stato, essere rappresentate dai propri funzionari, che siano per tali riconosciuti”: norma costantemente interpretata da questa Corte nel senso che la qualità di rappresentante in giudizio assunta dal funzionario non deve essere documentata da atti di delega o di mandato (Cass. 26 giugno 1999, n. 6647; Cass. 5 marzo 1998, n. 2445), essendo sufficiente che il funzionario dichiari la sua qualità.

Osserva infine il Collegio che nessuna rilevanza può assumere la diversità del soggetto che aveva sottoscritto il ricorso in opposizione (chiaramente individuato nel Dirigente l’ufficio M.I. – C.S.A.), rispetto al funzionario che aveva assunto la difesa in giudizio (funzionario del suddetto Ufficio), avuto riguardo altresì alla circostanza che le qualifiche dei funzionari suddetti risultavano compiutamente indicate.

Si impone pertanto, in accoglimento del ricorso, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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