Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19027 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 16/07/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 16/07/2019), n.19027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5497-2018 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ELENA POLI, SILVIA INGEGNERI,

SAVINA BOMBOI;

– ricorrente –

contro

COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIPETTA 22,

presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MATTEO COCUZZA, GIOVANNA PACCHIANA

PARRAVICINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1004/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/12/2017 R.G.N. 332/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/05/2019 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato BRUNO COSSU;

udito l’Avvocato LEONARDO VESCI per delega verbale Avvocato GIOVANNA

PACCHIANA PARRAVICINI e Avvocato GERARDO VESCI.

Fatto

Con sentenza del 6 dicembre 2017, la Corte d’appello di Torino rigettava le domande di S.F. (dipendente inquadrato al V livello contrattuale rappresentante sindacale, quale RSU-RSL, dalla tornata elettorale dell’anno 2013 e da sempre componente del direttivo FIOM della Valle d’Aosta) di accertamento di illegittimità del licenziamento intimatogli per giusta causa con lettera 21 marzo 2016 dalla datrice Cogne Acciai Speciali s.p.a., per la sua natura ritorsiva, antidiscriminatoria e antisindacale, nonchè di tutela reintegratoria e risarcitoria, ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, commi 1 e 3 e, in subordine, di tutela prevista dall’art. 18, commi 4 e 5: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece accertato l’illegittimità del provvedimento espulsivo e condannato la società datrice alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento, in suo favore a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate nel periodo, oltre accessori di legge e contributi previdenziali e assistenziali, in parziale modifica dell’ordinanza, all’esito della fase sommaria del procedimento, che, esclusa la sussistenza di una giusta causa del licenziamento, aveva dichiarato la risoluzione del rapporto e condannato la datrice al pagamento, in favore di S.F. a titolo risarcitorio e di indennità di preavviso, delle rispettive somme di Euro 42.230,00 e di Euro 5.278,70.

In esito allo scrutinio delle risultanze istruttorie, e tra esse in particolare dei files audio delle registrazioni effettuate dal lavoratore ad insaputa degli altri interlocutori, ritenuti utilizzabili, la Corte territoriale ravvisava la falsità delle sue affermazioni, dirette ad accusare la persona posta ai massimi vertici aziendali (consistenti, nella sostanza, nell’avere rimproverato il lavoratore per non aver reso una testimonianza favorevole all’azienda in un giudizio instaurato da un suo collega e tentato di indurre il medesimo a cessare dal suo ruolo di RLS): e pertanto di gravità tale, per giunta in una sede conciliativa (di una sanzione disciplinare conservativa in precedenza comminatagli) alla presenza di persone estranee all’azienda e quindi nocive per la sua immagine, da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti, integrante giusta causa del licenziamento intimato.

Con atto notificato il 5 febbraio 2018 il lavoratore ricorreva per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui la società datrice resisteva con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 2712 c.c., art. 116 c.p.c., per erronea attribuzione di prevalenza, nel loro contrasto, alle dichiarazioni testimoniali anzichè alla registrazione fonografica infondatamente disconosciuta (secondo la stessa Corte subalpina) dalla società datrice e, in subordine, omesso esame di fatti decisivi, riguardanti la richiesta di prova dell’effettivo invito di M.P.M. e Ma.Ro. (rispettivamente responsabile delle risorse umane e suo collaboratore) alle dimissioni dalle cariche sindacali per risolvere ogni ragione di controversia.

2. Con il secondo, egli deduce violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7,artt. 410 e 412ter c.p.c., art. 24 Cost., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l’attività del lavoratore in sede di conciliazione sindacale non riconducibile al diritto di difesa, siccome “consumato” nel procedimento interno all’azienda.

3. Con il terzo, il ricorrente deduce omesso esame di fatti decisivi, ai sensi degli artt. 51 e 598 c.p., art. 24 Cost., riguardanti la circostanza dell’individuazione dell’oggetto fondamentale della riunione del 17 febbraio 2016, non tanto nella sanzione disciplinare di un giorno di sospensione comminata al lavoratore, quanto piuttosto nel preannunciato suo licenziamento, con la conseguente pertinenza ad esso delle dichiarazioni rese dal medesimo, nell’esercizio del proprio diritto di difesa e non ad esso estranee.

4. Con il quarto, egli deduce violazione degli artt. 2106 e 2119 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 3 per la ravvisata sussistenza, in difetto di alcuna valutazione dell’elemento soggettivo, dell’addebito disciplinare di falsa dichiarazione del lavoratore di essere stato rimproverato dall’A.D. della società datrice per non aver reso una testimonianza favorevole all’azienda in un giudizio instaurato da un suo collega.

5. Il primo motivo, relativo a violazione delle norme suindicate per erronea attribuzione di prevalenza alle dichiarazioni testimoniali anzichè alla registrazione fonografica del lavoratore ed omesso esame di una richiesta di prova, è inammissibile.

5.1. In via di premessa, deve essere ribadito il valore probatorio, in caso di non disconoscimento della conformità ai fatti della parte contro la quale la registrazione fonografica sia stata prodotta (Cass. 20 marzo 2009, n. 6911; Cass. 27 febbraio 2019, n. 5778: entrambe in specifico riferimento a riproduzione di un atto mediante servizio telefax), dei files audio delle registrazioni del lavoratore, a norma dell’art. 2712 c.c. per l’argomentato superamento dalla Corte territoriale dei dubbi espressi dalla società datrice in ordine alla loro genuinità (all’ultimo capoverso di pg. 12 della sentenza).

5.2. Ma tanto detto, il motivo verte sulla contestazione dell’apprezzamento valutativo compiuto dalla Corte territoriale del suddetto mezzo anche in relazione alle prove orali assunte, in argomentata critica combinazione nell’ambito di una complessiva valutazione probatoria (al punto 2, a pgg. 13 e 14 della sentenza), senza alcuna violazione delle norme denunciate, neppure configurabile alla luce di una non appropriata formulazione della censura.

In particolare, il principio di libero convincimento del giudice, formatosi in esito alla suddetta valutazione, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940). E neppure una violazione delle suindicate norme ricorre per un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000; Cass. 17 gennaio 2019, n. 1229).

5.3. Nè parimenti si configura l’omesso esame denunciato, avendo ad oggetto sì un fatto storico, sia pure secondario in quanto in funzione di prova di un fatto principale, come stabilito dal novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 8 settembre 2016, n. 17761; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415), tuttavia privo del carattere di decisività, ossia di idoneità alla determinazione di un esito diverso della controversia (Cass. 4 ottobre 2017, n. 23238; Cass. 25 giugno 2018, n. 16703), riguardando una circostanza che non è stata oggetto della contestazione alla base del licenziamento.

6. Il secondo motivo (violazione delle norme suindicate per la riconducibilità dell’attività del lavoratore in sede di conciliazione sindacale all’esercizio del diritto di difesa) può essere esaminato congiuntamente con il terzo (omesso esame di circostanza decisiva relativa all’esercizio del diritto di difesa del lavoratore nella riunione del 17 febbraio 2016), in ragione della loro stretta connessione.

6.1. Essi sono infondati.

6.2. Ed infatti, la Corte territoriale ha escluso che le dichiarazioni rese da S.F., alla base del licenziamento disciplinare intimatogli ed accertate come non veritiere (per le ragioni esposte al p.to 2 di pgg. 13 – 15 della sentenza) fossero pertinenti all’esercizio del diritto di difesa in riferimento a tale licenziamento (come argomentato a pg. 17 della sentenza); in ogni caso, quand’anche la riunione del 17 febbraio 2016 integrante, in via meramente concessiva, un “contesto spazio/temporale idoneo all’esercizio del diritto di difesa”, essa ha ritenuto “le affermazioni del S…. del tutto estranee a tale esercizio… estraniandosi dal contesto” (ultimo capoverso di pg. 17 e primo di pg. 18 della sentenza).

6.3. Ora, un tale assunto, congruamente argomentato, appare insuperabile per l’elementare constatazione, assorbente ogni altra considerazione, della non ancora avvenuta apertura, al momento della riunione in questione, del procedimento disciplinare, in quanto esso prende avvio, come noto, con la previa contestazione dell’addebito (L. n. 300 del 1970, art. 7), avvenuta con lettera del 25 febbraio 2016 (così a pg. 7 della sentenza, recante pure la trascrizione del testo). Sicchè, nemmeno si pone il tema della configurabilità di un esercizio di difesa da verificare alla luce dei principi in materia, secondo i quali, in riferimento al licenziamento per giusta causa, è consentita l’attribuzione dal lavoratore al proprio datore di lavoro di atti o fatti, pur non rispondenti al vero ma concernenti in modo diretto ed immediato l’oggetto della controversia, ancorchè con espressioni sconvenienti od offensive, non costituendo illecito disciplinare nè fattispecie determinativa di danno ingiusto, trattandosi di condotta scriminata dall’art. 598 c.p., comma 1, con portata generale, espressiva del legittimo esercizio del diritto di difesa nell’ambito di procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 24 Cost. e art. 51 c.p.: sul preliminare presupposto che ciò avvenga in sede di giustificazioni per pregressa contestazione (Cass. 11 dicembre 2014, n. 26106; Cass. 22 giugno 2018, n. 16590).

7. Anche il quarto motivo, relativo a violazione delle norme suindicate per assenza di alcuna valutazione dell’elemento soggettivo dell’addebito disciplinare contestato, è infondato.

7.1. Premesso che la valutazione del requisito soggettivo, indubbiamente da apprezzare in concreto quanto all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo (Cass. 26 luglio 2011, n. 16283, con principio affermato ai sensi dell’art. 360bis c.p.c., comma 1; Cass. 1 luglio 2016, n. 13512), integra una questione di merito che, ove adeguatamente argomentata, si sottrae al sindacato di legittimità (Cass. 15 novembre 2006, n. 24349; Cass. 7 aprile 2011, n. 7948; Cass. 25 maggio 2012, n. 8293), esso è stato operato dalla Corte territoriale, dandone conto adeguato ancorchè succinto, con valutazione alla stregua di un “attacco gratuito ai vertici aziendali” (sesto alinea di pg. 18 della sentenza).

8. Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio, secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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