Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19027 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. un., 06/07/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 06/07/2021), n.19027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. TIRELI Francesco – Presidente di Sezione –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sezione –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente di Sezione –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25988/2019 proposto da:

B.M., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

SAVOIA 84, presso lo studio dell’avvocato LUCA ALBERTO PAGNOTTA, che

li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANNA BARBERO,

PAOLO BOTASSO e CESARE MIRABELLI;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13/2019 della CORTE DEI CONTI – III SEZIONE

GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 04/02/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2021 dal Presidente ADRIANA DORONZO;

lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto LUIGI

SALVATO, il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso.

 

Fatto

RAGIONI DI FATTO

1. A seguito dell’avvio di un procedimento penale per i delitti di cui agli artt. 416 e 110 c.p., artt. 640 c.p., comma 20, la Procura Regionale presso la Corte dei conti del Piemonte convenne in giudizio dinanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, gli odierni ricorrenti, in qualità di amministratori di varie cooperative (Cooperativa Produttori Latte Savoia 1, Cooperativa Produttori Latte Savoia 2, Cooperativa Produttori Latte Savoia 3, Cooperativa Produttori Latte Savoia 4, Cooperativa Produttori Latte Savoia 5, Cooperativa Produttori Latte Savoia 6, d’ora in poi, per brevità, solo Cooperative) e della “Finanziaria G.R. s.p.a.” (d’ora in poi, per brevità, FGR s.p.a.), per sentirli condannare al pagamento, in favore dell’AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, della somma di Euro 203.232.109,47, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

1.1. Secondo la Procura, tale somma corrispondeva al danno patrimoniale, dolosamente cagionato dai convenuti allo Stato italiano ed all’Unione Europea, per non aver trattenuto quali “primi acquirenti” e, così, per aver omesso di versare allo Stato le somme dovute dagli allevatori a titolo di “prelievo supplementare” sull’eccesso di produzione relativo alle campagne lattiero-casearie dal 1998/1999 al 2005/ 2006.

1.2. Le indagini penali, culminate nella condanna di alcuni degli amministratori e nel proscioglimento di altri per intervenuta prescrizione, avevano messo in luce un sistema illecito finalizzato ad eludere il regime delle quote latte: in particolare, le cooperative, mediante artifici contabili e di bilancio, operavano quali “primi acquirenti” (ottenendo anche le necessarie autorizzazioni amministrative) del latte prodotto dagli allevatori associati e non associati; in realtà esse – prive di stabilimenti e di strutture idonee per la conservazione del latte – si interponevano tra i produttori e i caseifici ai quali il latte veniva consegnato per la lavorazione, i quali perdevano la veste di “primo acquirente” e, conseguentemente, non erano più tenuti ad effettuare il prelievo sulla produzione che superava il quantitativo di riferimento individuale (Q.I.R.).

1.3. Fino alle campagne lattiere del 2000 e del 2002, le cooperative contabilizzavano tutto il latte conferito, provvedendo all’integrale pagamento del corrispettivo al produttore, parte del quale veniva iscritto in contabilità come finanziamento al produttore (cosiddetto

“anticipo su compensazione”), ossia “come un anticipo sulla futura ed eventuale ripartizione della compensazione su base nazionale tra produttori eccedentari e deficitari, o sull’esito favorevole delle controversie intentate per contestare la debenza del superprelievo” (pag. 18 sent. Corte dei conti). In tal modo, i singoli produttori ricevevano somme di danaro corrispondenti alla quantità totale del latte ceduto, anche se eccedente la “quota individuale di riferimento”, in parte a titolo di prezzo e in parte come formale finanziamento, che tuttavia non aveva alcuna reale prospettiva di restituzione.

1.4. A partire dal 2003, a seguito dell’introduzione della L. 30 maggio 2003, n. 119, attuativa del regolamento CE n. 1788 del 2003 che vietava la possibilità di erogare somme a titolo di anticipo su compensazioni future, fu istituita la “Finanziaria G.R. s.p.a.”, la cui prevalente funzione divenne quella di rendersi cessionaria (a tasso zero) dei crediti dei produttori nei confronti della Cooperativa “Savoia 6”, nonchè dei crediti della medesima cooperativa nei confronti dei caseifici; in tal modo la Cooperativa non riceveva più i pagamenti dagli industriali e i crediti verso questi ultimi erano ceduti alla finanziaria che pagava ai produttori l’intero prezzo del latte, unitamente al prelievo supplementare che invece avrebbe dovuto essere versato nelle casse dell’AGEA.

2. Con sentenza 24 gennaio 2013, n. 14 del 2013 la Corte dei conti sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte accolse la domanda e condannò i convenuti al pagamento della somma su indicata.

2.1. La sentenza è stata parzialmente riformata, solo in ordine al quantum, dalla Corte dei conti – Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello con la sentenza qui impugnata, pubblicata in data 4 febbraio 2019, n. 13.

Per quanto rileva in questa sede, la Corte dei conti ha ritenuto sussistente la sua giurisdizione sul rilievo che gli odierni ricorrenti, in qualità di amministratori, avevano causato all’Erario e all’Unione Europea un danno non versando le somme acquisite a titolo di prelievo supplementare dalle Cooperative e dalla FGR s.p.a.

2.2. La giurisdizione contabile è stata affermata in ragione della finalità pubblica del denaro e del rapporto di servizio instauratosi con il “primo acquirente”.

2.3. In sintesi, secondo la Corte dei conti, l’oggetto dell’azione avviata dalla Procura della Corte dei conti non è rappresentato dalla violazione di un obbligo sanzionato pecuniarmente, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, e neppure da una disputa sull’applicazione del prelievo supplementare e correlato ad un eventuale danno patito dal produttore per la illegittima applicazione del regime delle quote latte, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma “dall’illecito omesso riversamento (per averne disposto attraverso una partita di giro, quindi contabilmente (non con una materiale apprensione e gestione)…), delle somme acquisite a titolo di prelievo supplementare dalle cooperative, riconosciute “Primo acquirente”, e, quindi, gestite, di fatto e di diritto, dagli amministratori oggi a giudizio, che è provato avere operato nel loro esclusivo interesse, in quanto soci-produttori destinatari del prelievo” (pagg. 62-63 della sentenza).

2.4 Il ragionamento seguito dalla Corte dei conti si fonda su tre nodi concettuali: a) la individuazione della figura del cosiddetto “primo acquirente”, quale operatore autorizzato ad acquistare il latte presso i produttori e a trattenere il cosiddetto “prelievo supplementare” per le eccedenze di produzione; b) la individuazione del rapporto intercorrente tra il “primo acquirente” e l’AIMA – AGEA, quali enti destinatari del superprelievo, nonchè neì confronti della Regione Piemonte; c) la qualifica della natura pubblica o privata della risorsa acquisita dalle cooperative nella qualità di “primi acquirenti”.

3. Contro la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione G.R. e gli altri litisconsorti sulla base di quattro motivi.

Ha resistito con controricorso la Procura Generale presso la Corte dei Conti.

3.1. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., del pubblico ministero, il quale ha chiesto il suo rigetto.

In prossimità dell’adunanza, i ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DI DIRITTO

1. Con il primo motivo, la parte ricorrente censura la sentenza per difetto di giurisdizione della Corte dei Conti – per violazione e falsa applicazione dell’art. 103 Cost., comma 2, della L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 4, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, art. 15, (codice della giustizia contabile), in relazione all’art. 111 Cost., comma 8, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, e art. 362 c.p.c., D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, art. 207.

1.1. Si assume che, alla luce del complesso quadro normativo nonchè delle pronunce di questa Corte (Cass. Sez.Un. 19 maggio 2001, n. 211; Cass., Sez. Un., 12 ottobre 2004, n. 20132), non è configurabile un rapporto di servizio tra le cooperative e la pubblica amministrazione con specifico riferimento alle attività di gestione e controllo delle quote latte, come pure alle attività di riscossione e versamento dei diritti di prelievo. In particolare, il rapporto tra il primo acquirente e i produttori è assimilabile a quello che intercorre tra datore di lavoro-sostituto d’imposta e lavoratore per quanto riguarda i contributi previdenziali.

2. Con il secondo motivo di ricorso, prospettato come violazione e falsa applicazione dell’art. 103 Cost., comma 2, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, art. 15, in relazione all’art. 111 Cost., comma 8, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, all’art. 362 c.p.c., al D.Lgs. n. 174 del 2016, art. 207, cit. – falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2, parte ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto formatosi il giudicato sulla giurisdizione nei confronti della FGR s.p.a..

3. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 103 Cost., comma 2, della L. 25 giugno 2005, n. 109, art. 2 sexies, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, lett. t), della L. 30 maggio 2003, n. 119, art. 1, comma 9, del D.Lgs. n. 174 del 2016, art. 15, in relazione all’art. 111 Cost., comma 8, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, all’art. 362 c.p.c., al D.Lgs. n. 174 del 2016, art. 207, cit..

3.1. Sostengono che la L. n. 109 del 2005, art. 2 sexies, poi trasfuso nel D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, lett. t), ha attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in tema di prelievo supplementare, ivi comprese le pretese risarcitorie, senza distinguere a seconda che l’azione sia esperita da o nei confronti del produttore o del primo acquirente.

3.2. Inoltre, in assenza dell’attivazione e dell’esaurimento del procedimento coattivo attribuito alle regioni, cui è demandato il controllo relativo all’applicazione del regime comunitario del prelievo supplementare (L. n. 119 del 2003, art. 1, comma 1), non è prospettabile alcun danno erariale. La Corte dei conti aveva operato in carenza di potere, visto che essa non può sostituirsi all’esattore svolgendo attività attribuite a quest’ultimo. La sua domanda doveva pertanto ritenersi improponibile, stante il principio del ne bis in idem. 3.3. E ancora, riconoscendo alla procura contabile la giurisdizione in materia, si eluderebbe l’interpretazione vincolante resa dalla Corte di giustizia Europea nella causa C-348/18.

In tale decisione la Corte di giustizia, con riferimento al periodo 19952004, ha ritenuto la normativa nazionale – nella parte in cui non ha proceduto a ripartire il prelievo supplementare tra i produttori che hanno contribuito al superamento in misura proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore difforme rispetto al regolamento CEE n. 3950/1992. Da ciò si desume, secondo i ricorrenti, che le somme richieste a titolo di danno sono frutto di una compensazione illegittima che avrebbe dovuto essere verificata dal “proprio” giudice, ossia dal giudice amministrativo.

4. Con il quarto motivo, si chiede un rinvio alla Corte di Giustizia della Unione Europea (ex artt. 19 e 267 Trattato sul funzionamento della Unione Europea) per l’interpretazione del regolamento CEE 3950/1992 (artt. 2 e 9), del Regolamento CEE 536/1993 (artt. 4 e 7), del Regolamento CEE 1392/2001 (artt. 5,6, 8,11 e 13)1 del Regolamento CEE 1788/2003 (artt. 5 e 11), del Regolamento CEE 595/2004 (artt. 3,8, 15,21,23 e 24).

4.1. Si assume che la tesi della giurisdizione del giudice contabile sulle inadempienze del primo acquirente perde di vista la finalità propria del sistema comunitario, che invece vuole sia inciso il produttore che vende latte in eccedenza. La diversa interpretazione, sostanzialmente posta a base della decisione della Corte dei conti, doveva essere sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione Europea.

5. I primi due motivi che si affrontano congiuntamente, per l’evidente connessione che li lega, sono infondati. A tal fine è necessaria una ricostruzione del quadro normativo.

5.1. Il regime delle quote latte è stato introdotto, a decorrere dal 1984, con il regolamento (CEE) n. 856/84, che ha inserito l’art. 5 quater nel regolamento (CEE) 804/68 sulla Organizzazione comune di mercato del settore lattiero-caseario.

Con il regolamento n. 3950/92 (cui poi sono poi seguiti altri regolamenti e, in particolare, il reg. n. 536/1993, il reg. n. 1788/2003 e, infine, il reg. n. 1234/2007) è stato istituito un regime di prelievo supplementare, volto a ridurre sia lo squilibrio tra domanda e offerta di latte e prodotti lattiero-caseari, sia le conseguenti eccedenze strutturali.

Per far questo, si è realizzato un complesso sistema volto a ripartire il quantitativo globale garantito di latte, attribuito dall’Unione Europea ad ogni Stato membro, in quote individuali da assegnare ai produttori, per poi procedere alla riscossione delle cosiddette “multe” in caso di superamento di tali quote (denominate “prelievo supplementare”), dovute dai produttori con eccesso di produzione.

5.1. Questo sistema è durato fino al 31 marzo 2015: in particolare, il regolamento n. 1308/2013 UE ha abrogato e sostituito la precedente disciplina contenuta nel regolamento n. 1234/2007 UE a decorrere dal 1 gennaio 2014; tuttavia, il regime delle cd. quote latte ha continuato ad operare fino al 31 marzo 2015 (con la conseguente proroga delle norme contenute nel Reg. n. 1234/2007, Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione III, nonchè negli artt. 55, 85 e negli all. IX e X del Reg. n. 1234/2007 CE), ai sensi dell’art. 230, p. 1, lettera a), Reg. n. 1308/2013 cit.

5.2. In sintesi, per quanto rileva in questa sede, il sistema creato dai vari regolamenti prevedeva l’attribuzione all’acquirente (cosiddetto “primo acquirente”), del compito di registrare e trasmettere agli organi pubblici competenti i dati relativi ai quantitativi di latte a lui consegnati, permettendo così di tracciare il latte commercializzato da ogni produttore.

5.3. L’art. 3 del Reg. CE n. 536/1993 (poi abrogato, v. oltre) imponeva all’acquirente il compito di trasmettere all’autorità competente dello Stato membro interessato una distinta dei conteggi effettuati per ogni produttore; in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti, l’acquirente era tenuto al pagamento di una penalità pari all’importo del prelievo che avrebbe riscosso se i quantitativi di latte e di equivalente latte consegnatigli dai produttori lattieri fossero stati superati di una certa percentuale (v. pure art. 5 Reg. CE n. 1392/2001).

5.4. Contestualmente si prevedeva che lo Stato nazionale, attraverso le sue articolazioni, incamerasse il prelievo supplementare dai produttori – non già a titolo di sanzione ma quale mero disincentivo alla produzione di latte oltre una certa soglia (reg. n. 857/1984 CEE)- e lo versasse ai competenti organi dell’Unione Europea (e prima della Comunità Europea).

6. L’Italia si è adeguata a questo sistema con L. 26 novembre 1992, n. 468, a decorrere dalla campagna lattiera 1993/94 (art. 1).

La L. n. 468 del 1992, art. 5, comma 3, prevedeva quanto segue: “Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, e lo versano entro tre mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare”.

6.1. Alla L. n. 468 del 1992, sono poi seguiti altri regolamenti a conferma dei precedenti. In particolare, nel Regolamento (CE) n. 1392/2001 del 9 luglio 2001, recante modalità d’applicazione del Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio (istitutivo del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e abrogativo del Regolamento n. 536/1993: art. 16), si è maggiormente delineata la figura del primo acquirente.

6.2. L’art. 13 del Regolamento n. 1392/2001, rubricato “Riconoscimento dell’acquirente”, prevedeva infatti che ogni acquirente operante nel territorio di un dato Stato membro dovesse essere riconosciuto da tale Stato (e fatte salve disposizioni più limitative dello stesso Stato membro) soltanto in presenza di determinate condizioni, ossia se: a) poteva comprovare la propria qualità di commerciante ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali; b) disponeva, nello Stato membro in questione, di locali in cui l’autorità competente potesse consultare la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti di cui all’art. 14, paragrafo 2; c) si impegnava a tenere aggiornati la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti di cui all’art. 14, paragrafo 2; d) si impegnava a trasmettere almeno una volta all’anno all’autorità competente dello Stato membro in questione i conteggi o la dichiarazione di cui all’art. 5, par. 2.

6.3. Il riconoscimento era soggetto a revoca nel caso fosse venuta meno una delle condizioni suindicate alle lettere a) e b), oppure nel caso in cui l’acquirente avesse trasmesso un conteggio o una dichiarazione inesatti o non avesse rispettato altri obblighi espressamente indicati nello stesso Regolamento o nel Regolamento CEE n. 3950/1992 o nella normativa nazionale applicabile in materia (v. D.P.R. n. 569 del 1993, art. 23). Nelle ipotesi diverse da quelle indicate sub a) e b) la revoca era prevista in via alternativa al pagamento di un importo proporzionale al volume di latte e alla gravità dell’irregolarità.

6.4. Gli articoli successivi disciplinavano compiutamente gli obblighi dell’acquirente e del produttore, prevedendo sanzioni in caso di consegna ad un acquirente non riconosciuto. L’acquirente era inoltre obbligato a tenere a disposizione per un certo periodo di tempo, da un lato, una contabilità di magazzino e, dall’altro, i documenti commerciali, la corrispondenza e le altre informazioni complementari previste dal regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio.

6.5. In conseguenze delle difficoltà applicative riscontrate negli anni precedenti, il sistema Europeo introduceva, poi, a decorrere dalla campagna 2003/2004 la obbiettiva responsabilità degli Stati nazionali nei confronti dell’Unione Europea circa la corretta gestione del meccanismo, rendendoli direttamente debitori verso la Comunità del prelievo dovuto dalle aziende e risultante dal superamento del quantitativo di riferimento nazionale, con l’obbligo di versarlo al Fondo Europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) (art. 3 Reg. n. 1788/2003, a norma del quale “gli Stati membri sono debitori verso la Comunità del prelievo risultante dal superamento del quantitativo di riferimento nazionale”).

6.6. Il Reg. CE n. 1788/2003 prevedeva inoltre che “Gli acquirenti sono responsabili della riscossione presso i produttori dei contributi da essi dovuti a titolo del prelievo e versano all’organismo competente dello Stato membro, prima di una data e in base a modalità da stabilirsi secondo la procedura di cui all’art. 23, paragrafo 2, l’importo di tali contributi che trattengono sul prezzo del latte pagato ai produttori responsabili del superamento o che, in mancanza, riscuotono con ogni mezzo appropriato”(art. 11).

7. L’Italia ha dato attuazione al Regolamento CE n. 1788/2003 con il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla L. 30 maggio 2003, n. 119, che ha abrogato la L. n. 468/1992 (in vigore fino al 31 marzo 2004) e, contestualmente, ha riformato la normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari.

7.1. Il decreto legge ha ridefinito i ruoli e le responsabilità degli operatori della filiera (produttori e acquirenti) e dei soggetti istituzionalmente competenti (dicastero, regioni, AGEA, che diventa organismo di coordinamento e referente unico per la Comunità Europea), mantenendo fermi i tratti essenziali, i compiti e le funzioni del “primo acquirente”.

7.2. La L. n. 119 del 2003, ha, tuttavia, introdotto quale elemento di novità rispetto al passato l’esclusione della possibilità, per il primo acquirente, di non trattenere il prelievo supplementare e di lasciarlo della disponibilità del produttore a titolo di anticipo su compensazioni future; ha invece confermato la possibilità di sostituire il versamento di cui al comma 2, con la prestazione all’AGEA di una fideiussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta (L. n. 119 del 2003, art. 5, comma 6).

7.3. In definitiva, sia prima sia dopo l’entrata in vigore della legge del 2003, il regime comunitario del prelievo supplementare prevedeva un sistema rigoroso di controllo delle attività di commercializzazione del latte e dei prodotti caseari affidato al primo acquirente, cui erano attribuiti poteri di esazione attraverso la trattenuta e il versamento del corrispettivo dovuto al produttore di quota parte corrispondente all’importo dal medesimo dovuto a titolo di prelievo supplementare (L. n. 468 del 1992, art. 5, comma 3), ovvero attraverso la costituzione di una idonea fidejussione bancaria (dapprima prevista con il D.M. 25 ottobre 1999, quindi dalla L. n. 79 del 2000, art. 1, comma 5, infine dalla L. n. 119 del 2003, art. 5, comma 6).

8. Che si trattasse di un obbligo, presidiato da sanzioni, e non di semplice facoltà, può dirsi ormai acclarato, condividendo queste Sezioni unite gli argomenti già espressi nella sentenza penale n. 44369/2014, emessa a carico del R. e di altri odierni litisconsorti, in cui si sono anche spiegate le ragioni della inconferenza del richiamo compiuto della difesa dei ricorrenti ad altra sentenza di questa Corte, ossia a Cass. Sez. Un. 12 dicembre 2006, n. 26434.

8.1. In quest’ultima pronuncia, si è infatti affermato che “in tema di diritto di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati, l’art. 2, n. 2, del regolamento del Consiglio CE n. 3950 del 1992 deve essere interpretato, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 29 aprile 1999, nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tuttavia tale disposizione, non impone alcun obbligo agli acquirenti medesimi”. Conseguentemente ha ritenuto che la L. 26 novembre 1992, n. 468 – e specificamente gli artt. 5 e 11, nella parte in cui impongono al primo acquirente il prelievo e ne sanzionano l’inosservanza con l’applicazione di pena pecuniaria – non è compatibile con la norma comunitaria e deve pertanto essere disapplicata.

8.2. Si tratta tuttavia di un richiamo non pertinente, giacchè, da un lato, la sentenza n. 26434/2006 si riferisce soltanto al periodo anteriore al 1 aprile 2004, senza che risultino scrutinate le norme contenute nella L. n. 119 del 2003; dall’altro, “non incide comunque sull’obbligo di corrispondere comunque il superprelievo per il produttore che eccede la propria quota, obbligo che grava sì sul produttore stesso, ma della cui osservanza è fatto responsabile l’acquirente. In definitiva, se non vi era l’obbligatorietà della trattenuta (da intendere semplice facoltà, come sancito dalla Corte di Giustizia), è certamente da escludere che il primo acquirente, sia prima che dopo il 1 aprile 2004, fosse libero di restituire al produttore la somma acquisita a titolo di prelievo supplementare: ed era invece proprio questo il risultato che il sistema ordito dagli imputati veniva a determinare” (Cass. pen. 44369/2014; in senso conforme, sulla obbligatorietà del versamento, v. Cass. 18 novembre 2011, n. 24329; Cass.28 aprile 2011, n. 9477; Cass. 15 aprile 2010 n. 9067; Cass. 13 aprile 2010 n. 8763).

8.3. In altri termini, una volta effettuata la trattenuta, il primo acquirente era senz’altro obbligato a riversarlo alla pubblica amministrazione, non essendo previste nell’ordinamento forme anomale di compensazione o restituzione di tali somme, pertanto illegittime, anche a titolo di prestito (peraltro infruttifero).

La L. n. 119 del 2003, art. 5, comma 1, è chiaro al riguardo, nella parte in cui dispone che “Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell’art. 1 del regolamento (CEE n. 3950/92) e successive modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti”. E il successivo comma 5, nella parte in cui prevede che “il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al prelievo supplementare eventualmente dovuto, fermo restando l’obbligo del versamento del prelievo supplementare”, non lascia spazio ad ulteriori dubbi (Cass. 28 aprile 2011, n. 9477).

8.4. All’obbligo del versamento si affiancava una serie di adempimenti che contribuiva a delineare la figura del primo acquirente come un vero e proprio obbligato, sia pure in funzione di garanzia rispetto all’obbligo del produttore, al fine di evitare che lo Stato dovesse attendere l’esito di eventuali ricorsi dei debitori obbligati anzichè riscuotere il cosiddetto superprelievo alle scadenze stabilite e far fronte agli obblighi verso I’UE, ovvero si impegnasse in un’attività di recupero nei confronti dei singoli produttori eccessivamente frammentaria e dispendiosa.

9. Nel sistema normativo delineato dai regolamenti comunitari e dalla legge statale il primo acquirente si staglia quale soggetto più idoneo ad effettuare le operazioni necessarie a garantire la riscossione del prelievo supplementare presso i produttori, per poi versarlo all’organismo competente (v., in tal senso, Corte di Giustizia sentenza del 15 gennaio 2004, Penycoed, C-230/01, EU:C:2004:20, punto 29, nonchè Corte di giustizia, sentenza 29 aprile 1999, C-288/97, Consorzio Caseifici dell’Altopiano di Asiago, punto 7, che richiama l’8 considerando del Reg. 3950/1992), e ciò rende ragione del fatto che il Regolamento n. 3950/1992, come quelli successivi, lo assoggettava al prelievo, fornendogli nel contempo i mezzi necessari per assicurare la riscossione presso i produttori debitori (v. pure punto 12 del considerando del Reg. n. 1788/2003).

9.1. Non è inoltre superfluo notare che le modalità procedurali, anche in ordine ai tempi di trasmissione, attraverso le quali gli acquirenti devono adempiere i loro obblighi di comunicazione in attuazione di quanto prescritto dall’art. 3, paragrafo 2, del reg. CEE n. 536/1993 della Commissione datato 9 marzo 1993, sono state ritenute legittime dalla Corte costituzionale, la quale ha sottolineato la funzione essenziale dell’attività dell’acquirente per garantire il corretto funzionamento sul territorio nazionale del complessivo meccanismo che presiede al regime delle quote latte (Corte Cost. n. 272/2005).

9.2. Ora, la qualità soggettiva del “primo acquirente”, quale persona dotata delle necessarie autorizzazioni amministrative, gli obblighi a lui imposti e concernenti, tanto, la tenuta della contabilità e la conservazione della documentazione, quanto, essenzialmente, la trattenuta e il versamento del prelievo supplementare, la messa a sua disposizione da parte dello Stato membro di strumenti per l’assolvimento di tali obblighi, le sanzioni previste per il caso di inadempimento, la responsabilità diretta dello Stato verso la Comunità Europea per il prelievo risultante dal superamento del quantitativo di riferimento nazionale, sono tutti elementi che depongono per un effettivo inserimento del “primo acquirente” nel rapporto tra lo Stato e l’Unione Europea, quale parte e strumento essenziale volto a facilitare e rafforzare l’adempimento, da parte dello Stato, degli obblighi inerenti all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari.

9.3. Si tratta di una figura affatto diversa dal sostituto d’imposta.

Come è stato già osservato nella sentenza di questa Corte 18 novembre 2011,n. 24329, resa proprio nei confronti della Cooperativa Produttori Latte Savoia 6, l’acquirente, diversamente dal sostituto d’ imposta, è investito della funzione con provvedimento amministrativo a seguito di un procedimento di verifica della sussistenza di determinati requisiti; egli è parte del sistema pubblico di contabilizzazione e gestione dei prelievi supplementari, svolgendo un’attività di rilievo pubblicistico.

E mentre il datore di lavoro è tenuto ad applicare la ritenuta, che contribuisce a formare la retribuzione, su tutti i compensi corrisposti al lavoratore, il corrispettivo del latte prodotto nei limiti della quota assegnata al singolo produttore spetta totalmente a quest’ultimo e le consegne fuori quota costituiscono un corrispettivo destinato esclusivamente all’AGEA. Da ciò si desume che (cfr., in tal senso, anche Cass. 13 aprile 2010, n. 8763) mentre il datore di lavoro, in caso di mancato pagamento della retribuzione, non è tenuto al versamento delle trattenute, per il primo acquirente non esiste alcuna connessione tra pagamento del corrispettivo al produttore (che può avvenire anche a scadenze dilazionate) e obbligo di versamento all’AGEA del prelievo supplementare, cui è tenuto per legge a prescindere dalla scadenza contrattuale eventualmente prevista per il pagamento, anche perchè il conferimento di latte in esubero non dà luogo a corrispettivo a favore del produttore (Cass. 24329/2011, cit.). 9.4. Inoltre, il prelievo supplementare non è un’ imposta, cioè un prelievo esclusivamente o prevalentemente destinato ad alimentare le casse dello Stato (o di altro ente pubblico), ma una misura di intervento sul mercato agricolo volta a ristabilire l’equilibrio fra domanda e offerta sul mercato lattiero.

10. Queste considerazioni consentono di affermare che tra il primo acquirente e la P.A. corre un vero e proprio rapporto di servizio, essendo irrilevante il titolo in base al quale il servizio è svolto. Così come irrilevante è la qualità soggettiva dell’agente (cfr. Cass. pen. 897/2015, citata dei ricorrenti, che ha escluso la qualifica di incaricato di pubblico servizio), ben potendo egli essere un soggetto di diritto privato (cfr. Cass. Sez.Un. 12 ottobre 2004, n. 20132; Cass. Sez. Un. 14 settembre 2020, n. 19086; da ultimo, Cass. 1 febbraio 2021, n. 2157).

Irrilevante è anche l’analisi dei suoi rapporti con il produttore, in chiave di solidarietà o di garanzia, giacchè ciò che importa è la gestione, in nome e per conto della pubblica amministrazione, di un’attività continuativa di interesse generale, che può essere anche solo di garanzia del corretto svolgimento di una data attività (Cass. Sez. Un. 9 gennaio 2019, n. 328).

10.1. Gli amministratori odierni ricorrenti, operando le trattenute ma omettendo di riversarle nelle casse dello Stato (ovvero dei suoi organi, Regione, AIMA, AGEA, FEAOG), hanno frustrato le finalità per le quali erano autorizzati ad operare e ciò è sufficiente ai fini del radicamento della giurisdizione speciale (cfr. Cass. Sez. Un., 22 novembre 2019, n. 30526; Cass. Sez. Un. 14 settembre 2020, n. 19086).

10.2. Si tratta di principi non nuovi.

Questa Corte (Sez. Un. 12 ottobre 2004, n. 20132), pure richiamata dai ricorrenti sia pur per corroborare l’opposta tesi, in un giudizio diverso ma per certi aspetti affine al presente, intentato dalla Procura della Corte dei conti del Lazio nei confronti del presidente dell’associazione dei produttori di latte bovino U.N. A.LAT. (che aveva utilizzato per il pagamento del prelievo supplementare dovuto dai produttori associati una somma destinata all’ente per altri fini), ha riconosciuto la giurisdizione del giudice contabile, ribadendo principi a cui ancora questa Corte intende uniformarsi ed in forza dei quali “la nozione di rapporto di servizio non è limitata ai rapporti organico o d’impiego pubblico, essendo sufficiente che un soggetto venga investito dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della pubblica amministrazione, con inserimento nell’organizzazione della medesima, e con particolari vincoli ed obblighi diretti ad assicurare la rispondenza dell’attività stessa alle esigenze generali cui è preordinata, essendo, invece irrilevante il titolo giuridico col quale avvenga tale investimento. (…) La giurisprudenza ha affermato, altresì, che possa inserirsi in un rapporto di servizio, non solo l’attività costituente svolgimento diretto della funzione propria del rapporto d’impiego, ma anche quella rivestente carattere strumentale per l’esercizio della medesima funzione, sempre che tale attività abbia nel rapporto la sua occasione necessaria (sentenza n. 2628 del 2002)”.

10.3. E sempre la stessa ordinanza ha ribadito il valore fondamentale, ai fini del discrimine per il sorgere di un rapporto di servizio e delle connesse responsabilità contabili, della natura dei fondi e della loro destinazione originaria al perseguimento di interessi pubblici (in questo come in quel caso, di interessi di rilievo sovranazionale).

10.4. Neppure induce ad un diverso convincimento la sentenza di queste Sezioni Unite 19 maggio 2001, n. 211, anch’essa richiamata dai ricorrenti, che ha escluso l’esistenza di un rapporto di servizio tra l’U.N. A.LAT e l’AIMA, con specifico riferimento alle attività di gestione e controllo delle quote latte. Si tratta di pronuncia resa con riferimento ad una cornice normativa diversa (in relazione agli anni 1988-1990, v. punto 7.1) ed in una fattispecie in cui il rapporto tra l’associazione e l’agenzia nazionale era disciplinato da una convenzione, in forza della quale erano stati conferiti all’UNALAT compiti di carattere essenzialmente tecnico, come la acquisizione di “dati” necessari allo svolgimento delle attività inerenti all’attuazione della politica della CEE nell’ambito di tale settore del mercato agricolo.

11. Diversi invece, come si è detto, sono i compiti e le funzioni del primo acquirente, incaricato di trattenere il “superprelievo” e dunque di disporre di danaro pubblico.

La Corte di Giustizia, nella sentenza 25 marzo 2004 (cause da C480/00 a C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00 e da C497/00 a C-499/00, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio) ha precisato che il prelievo supplementare “mira a ristabilire l’equilibrio fra domanda e offerta sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera”. E si è aggiunto, con riferimento al principio di proporzionalità, che il provvedimento (id est.: il prelievo supplementare) “si iscrive… nell’ambito delle finalità di sviluppo razionale della produzione lattiera e di mantenimento di un tenore di vita equo della popolazione agricola interessata, contribuendo ad una stabilizzazione del reddito di quest’ultima (sentenza 17 maggio 1988, causa 84/87, Erpelding, Racc. pag. 2647, punto 26).” (punto 57).

11.1. Il prelievo supplementare non è una sanzione analoga alle penalità previste negli artt. 3 e 4 del regolamento n. 536/93: “Infatti, il prelievo supplementare sul latte costituisce una restrizione dovuta a regole di politica dei mercati o di politica strutturale (v., in tal senso, sentenza 10 gennaio 1992, causa C-177/90, Kiihn, Racc. pag. 1-35, punto 13)” (punto 58). “Inoltre, come risulta chiaramente dall’art. 10 del regolamento n. 3950/92, il prelievo supplementare fa parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero. Ne consegue che, oltre al suo obiettivo manifesto di obbligare i produttori di latte a rispettare i quantitativi di riferimento ad essi attribuiti, il prelievo supplementare ha anche una finalità economica, in quanto mira a procurare alla Comunità i fondi necessari allo smaltimento della produzione realizzata dai produttori in eccedenza rispetto alle loro quote” (punto 59).

La Corte di giustizia ha poi concluso affermando che le misure previste dalla legislazione italiana, e in particolare i compiti assegnati al primo acquirente, sono idonee a realizzare il fine perseguito (punto 62). Il prelievo supplementare è dunque “un vero e proprio bene, la cui privazione costituisce un danno suscettibile di essere valutato in termini patrimoniali” (Cass. Pen. 44639/2014, cit.).

11.2. Queste precisazioni in merito alla funzione del prelievo supplementare, destinato, come si è detto, ad assicurare un equilibrio del mercato lattiero caseario comune e condizioni di vita eque della popolazione agricola interessata, consentono di superare ogni dubbio sulla natura pubblica o “di pertinenza pubblica”, del denaro gestito dal primo acquirente.

La trattenuta e il versamento del prelievo supplementare non costituiscono una semplice attività di diritto privato, o un’operazione meramente tecnico-contabile, ma anzi rappresentano fasi nevralgiche nella realizzazione degli impegni comunitari in materia di produzione di latte vaccino ed in cui, come si è visto, l’acquirente opera in funzione di garanzia nei confronti dello Stato.

11.3. Conseguentemente, gli amministratori, in quanto delegati ad esercitare funzioni tipiche della pubblica amministrazione con maneggio di denaro destinato a finalità pubbliche, investiti di attività aventi connotazione e finalità pubblicistiche, inseriti ancorchè temporaneamente e anche in via di fatto nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione (Unione Europea – Stato italiano – AIMA/AGEA), sono soggetti alla giurisdizione contabile e possono rispondere del danno procurato alla finanza pubblica attraverso l’illecita gestione del denaro pubblico (o “di pertinenza pubblica”) (cfr. Cass. Sez. Un. 12 ottobre 2004, n. 20132).

11.4. L’ipotesi in esame dunque invera la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale elementi sufficienti perchè un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 74, e R.D. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 178 e 610), sono soltanto il carattere pubblico dell’ente per il quale tale soggetto agisce e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (Cass. Sez. Un. 12 ottobre 2004, n. 20132; Cass. Sez.Un. 1 giugno 2010, n. 13330; Cass., Sez. Un. 21 giugno 2010, n. 14891; v. anche Cass., sez. un., 10 aprile 1999, n. 232; da ultimo, Cass. Sez. Un., 29/05/2019, n. 14697, secondo cui il concessionario per l’attivazione e la conduzione operativa della rete telematica pubblica, destinata alla gestione del gioco lecito mediante gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, R.D. n. 773 del 1931, riveste la qualifica di agente – contabile; Cass. Sez.Un. 4 ottobre 2019, n. 24858; Cass. Sez.Un. 1 aprile 2020, n. 7640; Cass. Sez. Un. 1 febbraio 2021, n. 2157).

12. La giurisdizione della Corte dei conti, riconosciuta nei confronti degli odierni ricorrenti, in qualità di amministratori delle cooperative e della FGR spa, rende superfluo esaminare il secondo motivo di ricorso, di cui peraltro va sottolineata l’inammissibilità in quanto proposto nell’interesse di un soggetto, ossia la FGR s.p.a., non indicato tra i soggetti ricorrenti e che non risulta abbia rilasciato procura speciale ad litem per il presente giudizio.

13. Anche il terzo motivo è infondato.

L’art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a. attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva su tutte “le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”.

13.1. Queste Sezioni Unite hanno precisato che le controversie alle quali si riferisce la disposizione del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, art. 2 sexies, convertito in L. 25 giugno 2005, n. 109, poi recepita nella previsione dell’art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a., devono essere intese come quelle “direttamente inerenti al momento dell'”applicazione” (assegnazione, quantificazione e così via) del prelievo supplementare” (Cass. Sez. Un. 31 dicembre 2018, n. 33682; Cass. Sez. Un. 5 dicembre 2018, n. 31370; Cass. Sez. Un. 18 ottobre 2018, n. 26249; Cass., Sez. Un., 15 giugno 2009, n. 13897).

13.2. Nel caso di specie, non si è in presenza di una controversia che ha oggetto l’applicazione o la contestazione del quantum del prelievo supplementare e neppure di una controversia avente ad oggetto l’opposizione all’ingiunzione di pagamento intimata dalla amministrazione, sottoposta alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le regole dettate dalla L. n. 689 del 1981, (Cass. Sez. Un. 13897/2009, cit.).

L’oggetto del presente giudizio è dato, come si è su indicato, e come è stato messo in luce nella sentenza qui impugnata, dal diritto dello Stato al risarcimento del danno conseguente all’omesso riversamento del prelievo supplementare a cui erano tenute le Cooperative Savoia Latte e la società FGR, nella loro qualità di “primo acquirente”.

13.3. Ne consegue che, alla luce del petitum sostanziale, da identificarsi in funzione della natura della pretesa azionata quale oggettivamente rivelata dal complesso delle richieste e dei fatti allegati (cfr. Cass. Sez.Un. 21 maggio 2014, n. 11229, che richiama Cass. Sez. Un. 27 febbraio 2012, n. 2926, Cass. Sez. Un. 11 ottobre 2011, n. 20902, Cass. Sez. Un. 25 giugno 2010, n. 15323), l’azione proposta dalla Procura contabile esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo e, in quanto mira ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, tipicamente erariale, si iscrive nella giurisdizione contabile.

13.4. Per il resto, valgono qui i principi già affermati da questa Corte in tema di responsabilità erariale, secondo cui la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, – cui per identità di ratio deve affiancarsi la giurisdizione amministrativa -, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l’eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità senza dar luogo a una questione di giurisdizione (Cass., Sez. Un., 10 settembre 2013, n. 20701; Cass., Sez. Un., 28 novembre 2013, n. 26582; Cass., Sez. Un., 21 maggio 2014, n. 11229; Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2018, n. 1410).

13.5. Ne deriva che l’esercizio, dinanzi alla Corte dei conti da parte del pubblico ministero contabile, dell’azione di responsabilità non è precluso nè dall’attività di recupero dell’indebito esperita in via amministrativa dall’AGEA attraverso l’emissione di ingiunzione di pagamento, ai sensi della L. 23 dicembre 1986, n. 898, art. 3, nè dalla proposizione, da parte del percettore del contributo, dell’opposizione all’ingiunzione dinanzi al competente giudice ordinario.

L’unico effetto deducibile in questa evenienza consiste nell’esaurimento dell’interesse ad agire del pubblico ministero contabile nel caso in cui consti che all’ingiunzione abbia fatto seguito l’effettivo e definitivo recupero, da parte della P.A., delle somme indebitamente percepite dal privato, con integrale risarcimento del danno.

13.6. Sennonchè, il difetto di interesse ad agire per mancanza di lesione in atto costituisce una questione relativa ai presupposti dell’azione, la cui decisione rientra nei limiti interni della giurisdizione del giudice contabile, con la conseguenza che il ricorso per cassazione che prospetti tale vizio sotto il profilo del difetto di giurisdizione è inammissibile, non investendo una questione di superamento dei limiti esterni della giurisdizione (cfr. Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2013, n. 24149).

13.7. Deve infatti escludersi l’ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 362 c.p.c., avverso le decisioni della Corte dei conti, per violazione del ne bis in idem, risolvendosi tale vizio in un errore in iudicando, sui limiti interni della giurisdizione sotto il profilo della proponibilità o proseguibilità della domanda (Cass., Sez. Un., 28 dicembre 2017, n. 31107; in tal senso, Cass. Sez. Un. 19/2/2019, n. 4883; Cass. 20/12/2018, n. 32929; Cass. Sez.Un. 2/9/2013, n. 20075; Cass. Sez.Un. 12/4/2012, n. 5756; cfr. Corte Cost. 19/1/2007, n. 1, prima ancora Corte Cost. 9/9/1989, 104).

13.8. Altrettanto va detto per le attribuzioni delle regioni, in particolare della Regione Piemonte, aventi potestà di recupero del prelievo in via forzosa, il cui eventuale esercizio non pone questioni di giurisdizione bensì solo di proponibilità dell’azione, prospettabile solo al cospetto, nella specie escluso dalla Corte dei Conti (pag. 87 della sentenza), di una perfetta sovrapponibilità tra le poste, ossia quelle recuperate e quelle integranti il danno, e di un completo recupero delle somme spettanti all’erario statale e comunitario.

13.9. Le stesse ragioni valgono per la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

La giurisdizione può escludersi, o meglio l’azione può essere dichiarata improponibile, solo se ed in quanto l’Ente abbia già recuperato le somme dovute, circostanza anch’essa esclusa dalla Corte dei conti (pag. 88), con affermazione non censurabile in questa sede.

14. Infine, non può essere accolta la richiesta di rinvio pregiudiziale formulata con il quarto motivo di ricorso.

Con il motivo in esame, parte ricorrente contesta la ricostruzione data dalla Corte dei conti al sistema di pagamento del prelievo supplementare, nella parte in cui individua nel primo acquirente il soggetto responsabile delle inadempienze, e ciò in contrasto con le finalità dell’intero sistema delineato dalla disciplina comunitaria, che è quella di incidere sul produttore che vende latte in eccedenza.

Nell’esegesi delle norme, la Corte dei conti avrebbe sostanzialmente esonerato il produttore da ogni responsabilità, così ponendosi in contrasto con le norme unionali.

14.1. Il motivo è inammissibile perchè, come è stato già affermato da questa Corte, “la denuncia della violazione delle norme dell’UE o della CEDU non coinvolge infatti l’essenza o i limiti esterni della funzione giurisdizionale, e resta pertanto sottratta al sindacato spettante a queste Sezioni Unite in sede di controllo sulla giurisdizione, il quale non si estende agli errores in procedendo o in judicando, vale a dire all’inosservanza delle norme processuali e sostanziali applicabili nel caso concreto, il cui accertamento attiene alle modalità di esercizio della giurisdizione da parte del Giudice (cfr. Cass. Sez. Un. 4 febbraio 2021, n. 2605, che richiama Cass., Sez. Un., 6 marzo 2020, n. 6460; Cass. Sez. Un. 11 novembre 2019, n. 29085; cfr. Cass. Sez. Un. 10 novembre 2020, n. 25208).

14.2. Per completezza, va aggiunto che, come segnalato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, la Corte di giustizia con la sentenza 11 settembre 2019, C-46/18, Caseificio Sociale San Rocco soc.c.oop. a r.l. e altri, ha affermato che: “l’art. 2 del regolamento (CEE), numero 3950/1992 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CE) numero 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che l’accertamento dell’incompatibilità con tale disposizione della normativa nazionale, disciplinante le modalità di riscossione del prelievo supplementare da parte dell’acquirente presso i produttori, non implica che i produttori soggetti a detta normativa non siano più debitori di tale prelievo”. Il che, sia pure indirettamente, conferma la compatibilità con il diritto unionale di disposizioni interne che attribuiscono all’acquirente obblighi di riscossione del prelievo.

15. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

La natura di parte soltanto formale che riveste il Procuratore generale presso la Corte dei conti, – in ragione della sua posizione istituzionale quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale dinanzi alla Corte dei conti ed al quale sono attribuiti poteri esercitati per dovere d’ufficio e nell’interesse pubblico -, esclude l’ammissibilità di una pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. Un. 622/2021).

Sussistono invece i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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