Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19026 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 16/09/2011), n.19026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.O., elettivamente domiciliato in Roma, Via Publio Elio

13/A, presso l’avv. Giuseppe Cassia, rappresentato e difeso dall’avv.

RENNA Alessandro, del Foro di Brindisi, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte di appello di Potenza n. 129/2008 in

data 29 ottobre 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in

data 27 aprile 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che nulla ha osservato.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“il Consigliere relatore, letti gli atti depositati;

ritenuto che:

1. P.O. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Potenza in data 29 ottobre 2008 in materia di equa riparazione della L. n. 89 del 2001, ex art. 2;

1.1. il Ministero della Giustizia non ha svolto difese;

osserva:

2. il ricorso è stato notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza; deve pertanto disporsi il rinnovo della notifica all’Avvocatura Generale dello Stato;

2.1. entrambi i motivi di ricorso appaiono inammissibili, in quanto il quesito di diritto formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis, è del tutto generico e si risolve nel mero interpello della Corte sul contenuto della censura così come illustrata, ma non contiene la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. S.U. 2008/2658;

Cass. 2008/19769; 208/24339); inoltre il ricorrente non ha illustrato – ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. – il motivo di censura attinente al dedotto vizio di motivazione, con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897);

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che in data 24 luglio 2010 il ricorso è stato ritualmente notificato al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura generale dello Stato e che il Ministero intimato non ha svolto difese;

che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione di cui sopra con riferimento all’inammissibilità del ricorso per cassazione ed ha deliberato che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata;

ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo il Ministero intimato svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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