Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19026 del 02/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/09/2010, (ud. 15/07/2010, dep. 02/09/2010), n.19026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SAGITTA SRL, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini

prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

PARIOLI 95, presso lo studio dell’avvocato EPIFANI BIANCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALINI ADRIANA, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 136/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 12.2.09, depositata il 02/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che B.E. ha depositato controricorso al ricorso notificato il 21 ottobre 2009, con il quale la societa’ a r.l. Sagitta ha richiesto la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro depositata il 2 marzo 2009, resa fra le parti, ricorso che pero’ non risulta depositato presso la Cancelleria di questa Corte, secondo quanto attestato dalla certificazione negativa in atti;

che l’onere per il ricorrente per cassazione di provvedere al deposito del ricorso entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro il quale e’ proposto, e’ previsto dall’art. 369 cod. proc. civ. a pena di improcedibilita’;

che pertanto, come gia’ evidenziato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., condivisa dal Collegio, si deve concludere per l’improcedibilita’ del ricorso;

che in applicazione del criterio della soccombenza, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della societa’ ricorrente.

P.Q.M.

dichiara il ricorso improcedibile e condanna la societa’ ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi e in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Cosi’ deciso in Roma, il 15 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2010

 

 

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