Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19025 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/07/2017, (ud. 15/02/2017, dep.31/07/2017),  n. 19025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25353/2014 proposto da:

D.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE ANGELICO 35, presso lo studio degli avvocati GIOVANNI NICOLA

D’AMATI e DOMENICO D’AMATI, che lo rappresentano e difendono giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI e

FRANCESCO GIAMMARIA, cha la rappresentano e difendono giusta procura

speciale notarile in atti;

– controricorrente –

sul ricorso 25701/2014 proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI e

FRANCESCO GIAMMARIA, cha la rappresentano e difendono giusta procura

speciale notarile in atti;

– ricorrente –

contro

D.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE ANGELICO 35, presso lo studio degli avvocati GIOVANNI NICOLA

D’AMATI e DOMENICO D’AMATI, che lo rappresentano e difendono giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8791/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/11/2013 r.g.n. 10470/208;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del DE MARCO,

inammissibilità ricorso della BANCA B.N.L.;

udito l’Avvocato GIOVANNI D’AMATO;

udito l’Avvocato TIZIANA SERRANI per delega verbale Avvocato ROBETO

PESSI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 8791/2013, depositata il 6 novembre 2013, la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello di D.C., condannava la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. a pagare allo stesso la somma di Euro 45.000,00 oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale; confermava invece la sentenza di primo grado nei capi in cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato il diritto del ricorrente alla qualifica dirigenziale e ordinato alla Banca di adibirlo alle mansioni già svolte dal 1993 al 1995, o a mansioni dirigenziali equivalenti, con la condanna al pagamento di differenze retributive, nei limiti dell’intervenuta prescrizione, e di importi annuali a titolo di benefit.

1.1. La Corte territoriale escludeva anzitutto, come già il giudice di primo grado, che potesse riconoscersi valore di atto interruttivo alla lettera 12/4/2000 del D., in quanto non contenente un’esplicita richiesta di pagamento delle differenze retributive; determinava poi, con valutazione equitativa, la misura del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all’accertata dequalificazione dallo stesso subita nella somma oggetto di condanna, tenuto conto delle conclusioni cui era pervenuta la disposta consulenza tecnica d’ufficio, a proposito della quale disattendeva i rilievi di nullità sollevati dalla società; riteneva peraltro l’insussistenza di un pregiudizio di natura patrimoniale, stante il difetto nel ricorso introduttivo di specifiche allegazioni, e altresì insussistente il diritto alle stock options, non risultando la prova che l’appellante, alla stregua delle disposizioni interne in materia, rientrasse in alcuna delle categorie di soggetti destinatari di tale beneficio.

2. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso sia il D., con quattro motivi (R.G. n. 25353/2014), sia la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con cinque motivi (R.G. n. 25701/2014).

Entrambe le parti hanno resistito con controricorso e depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, deve disporsi la riunione dei ricorsi, in quanto proposti nei confronti della medesima sentenza.

2. Con il primo motivo del proprio ricorso il D., deducendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2943,1219,1362 c.c. e segg., violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., e art. 111 Cost., per difetto di motivazione nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che la lettera in data 12 aprile 2000 (pervenuta a BNL il 18 successivo) potesse essere considerata idoneo atto interruttivo e ciò per non avere la Corte preso in esame e interpretato secondo il loro tenore letterale talune espressioni che avrebbero potuto condurre a diversa conclusione, fornendo inoltre sul punto una motivazione carente.

Con il secondo motivo, deducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218,1226 e 2087 c.c., degli artt. 112 e 132c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c., e dell’art. 111 Cost., per difetto di motivazione nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, nn. 3, 4 e 5), il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha liquidato il danno non patrimoniale da demansionamento, senza tenere conto delle allegazioni svolte e determinando la c.d. “personalizzazione”, in aggiunta al danno biologico tabellare, in misura manifestamente esigua e con il supporto di una motivazione del tutto carente.

Con il terzo motivo, deducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218,2087 e2729 c.c., degli artt. 112,115 e 132c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c., e dell’art. 111 Cost., per difetto di motivazione, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, nn. 3, 4 e 5), il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la Corte ha respinto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per difetto di concrete e specifiche allegazioni, sul rilievo del definitivo superamento giurisprudenziale della concezione del danno in re ipsa, peraltro senza prendere in esame le deduzioni e argomentazioni del lavoratore sia in ordine alle caratteristiche dell’attività dallo stesso svolta e al pregiudizio derivante dalla cessazione del suo esercizio, sia in ordine alla perdita di possibilità di carriera e di guadagno, e senza dare ingresso alla richiesta prova testimoniale.

Con il quarto motivo, denunciando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., degli artt. 112,115 e 132c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c., e dell’art. 111Cost., per difetto di motivazione, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, nn. 3, 4 e 5), il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il suo diritto alle stock options, peraltro senza fare oggetto di analitico esame gli elementi allegati e il regolamento relativo a tale beneficio.

3. Con il primo motivo del proprio ricorso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 157 e 194 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 3) e nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4), censura la sentenza impugnata per avere disatteso l’eccezione di nullità della consulenza d’ufficio espletata in grado di appello per l’accertamento di eventuali postumi permanenti connessi alle patologie sofferte dal D. e del nesso eziologico tra queste e la già accertata (con la sentenza di primo grado) dequalificazione professionale e ciò sull’erroneo rilievo dell’inesistenza di una norma di legge che preveda la nullità nel caso di consulenza d’ufficio fondata – come nella specie – su documenti non ritualmente acquisiti al giudizio.

Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 194,414 e 434 c.p.c., art. 87 disp. att. c.p.c., e art. 111 Cost. (art. 360, n. 3) nonchè nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, n. 4), la ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto comunque infondata l’eccezione di nullità della consulenza sul rilievo che rientra nei poteri del consulente attingere aliunde notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per adempiere convenientemente il compito affidatogli, purchè dei risultati di tali indagini siano indicate le fonti, quale condizione per poter concorrere alla formazione del convincimento del giudice: conclusione cui peraltro la Corte di appello era pervenuta senza considerare che l’acquisizione dei documenti era avvenuta a operazioni peritali già terminate, senza la preventiva autorizzazione del giudice e quando la parte era decaduta dalla facoltà di produrli.

Con il terzo motivo, deducendo omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5) nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 116 c.p.c., e art. 111 Cost., (art. 360, nn. 3 e 4), la ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto che il consulente della Banca non avesse sollevato, nel corso delle operazioni, alcuna eccezione in ordine ai documenti consegnati al C.T.U. dal consulente della controparte, quando invece, come provato in via documentale, l’acquisizione di tali documenti era avvenuta al termine delle operazioni e non già durante le stesse; ed inoltre ritenuto che l’appellata non avesse dedotto che il proprio consulente non aveva potuto prendere visione di tali documenti, quando invece, con le note successive al deposito della relazione ed eccependo la nullità della consulenza, essa aveva prontamente contestato la violazione del principio del contraddittorio e del proprio diritto di difesa.

Con il quarto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 157 e 194 c.p.c. (art. 360, n. 3), nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, n. 4) e omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5), la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che dalla lettura dell’elaborato peritale non poteva concludersi che la valutazione del C.T.U. fosse stata determinata – in via esclusiva o prevalente – dalla documentazione contestata dalla BNL, avendo invece il C.T.U. esplicitamente dichiarato, nella stessa relazione, di aver tenuto conto, oltre che della documentazione sanitaria in atti, anche di quella successivamente acquisita e nonostante che in quest’ultima fossero presenti documenti formatisi nella quasi totalità tra il 2008 e il 2011 e di rilievo decisivo per la dimostrazione dello stato di salute del lavoratore in epoca posteriore al 2005.

Con il quinto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 157 e 194 c.p.c., e art. 111 Cost., (art. 360 n. 3), nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, n. 4) e omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5), la ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto che il C.T.U. avesse fatto sottoporre il D. a valutazione psicologica da parte di uno specialista, con somministrazione di test di personalità, e per averne acquisito le risultanze, nonostante che il C.T.U., nell’elencare specificamente la documentazione utilizzata, non facesse menzione della relazione dello specialista e che il consulente di parte di BNL non fosse stato posto in condizione di partecipare alle relative operazioni.

4. Il ricorso del D. deve essere respinto.

4.1. Come ripetutamente precisato da questa Corte, “la valutazione della idoneità di una lettera a manifestare la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del debitore e in tal modo ad interrompere la prescrizione, costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori giuridici” (cfr. Cass. n. 9016/2002 e successive conformi).

Su tale premessa il primo motivo risulta infondato.

Il giudice del merito si è, infatti, conformato, nel valutare la lettera del 12/4/2000 nella sua attitudine ad integrare un valido atto di messa in mora, al consolidato orientamento di legittimità, per il quale “in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che – sebbene non richieda l’uso di formule solenni nè l’osservanza di particolari adempimenti – sia idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora” (cfr., fra le altre, Cass. n. 17123/2015).

D’altra parte, non può ritenersi che la Corte territoriale, ritenendo di escludere che la lettera potesse essere considerata un valido atto interruttivo della prescrizione, abbia violato le regole di cui all’art. 1362 c.c. e segg., e, in particolare, omesso di valutare le espressioni contenute nel documento e riportate nel presente ricorso (pag. 10) secondo il canone preliminare del senso letterale delle parole, posto che, proprio facendo applicazione di tale criterio, il giudice di appello ha osservato come il documento non contenesse “una esplicita richiesta di pagamento delle differenze retributive oggetto del presente giudizio” e cioè non presentasse i requisiti delineati dalla richiamata giurisprudenza.

4.2. Il motivo è poi inammissibile là dove censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione.

4.2.1. Esso, infatti, e in primo luogo, risulta formulato in modo contraddittorio, da un lato prospettando l’omesso esame di talune parole della lettera e, dall’altro, lamentando che la Corte di merito non abbia spiegato perchè tali parole non equivalessero ad una richiesta di pagamento, così da incorrere, sul punto, in una motivazione carente.

4.2.2. In ogni caso, il motivo non si conforma allo schema normativo del nuovo vizio “motivazionale”, quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, pur a fronte di sentenza depositata il 6 novembre 2013 e, pertanto, in epoca successiva all’entrata in vigore della novella legislativa (11 settembre 2012).

Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, hanno precisato che l’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato a seguito dei recenti interventi, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”; con la conseguenza che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

5. I motivi successivi (secondo, terzo e quarto) del ricorso del lavoratore possono essere congiuntamente esaminati.

5.1. Anche tali motivi, con i quali il ricorrente si duole sostanzialmente (e pur dietro lo schermo della violazione e/o falsa applicazione di varie norme di diritto) di una motivazione carente rispetto al complesso delle deduzioni e argomentazioni esposte nei propri atti difensivi in relazione ai diversi temi di indagine, non si conformano al modello del nuovo vizio di cui all’art. 360, n. 5, così come riformulato a seguito delle modifiche introdotte nel 2012: al riguardo, si richiama, pertanto, la giurisprudenza già citata sub 4.2.2.

In particolare, non risulta, per ciascuno dei motivi in esame, che il ricorrente abbia assolto gli oneri precisati dalle Sezioni Unite di questa Corte, individuando anzitutto il fatto “storico” il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito e la sua “decisività”, quale idoneità del fatto, ove accertato ed esaminato, a determinare un esito diverso della controversia.

5.2. Il terzo motivo è, inoltre, inammissibile, nella parte in cui il ricorrente si duole della mancata ammissione della prova testimoniale articolata sulle caratteristiche dell’attività dal medesimo svolta e sul pregiudizio derivante dalla sua cessazione, nonchè sul danno costituito dalla perdita di possibilità di carriera e di guadagno, risultando i relativi capitoli indicati con modalità sintetica e cumulativa (cfr. ricorso, pagg. 22-25), anzichè specifica, e senza alcuna illustrazione della loro eventuale decisività.

6. Anche il ricorso di Banca Nazionale del Lavoro non può trovare accoglimento.

6.1. Ed invero si deve, in proposito, rilevare come l’accertamento della Corte di merito, secondo il quale la lettura dell’elaborato peritale non consente di ritenere che “la valutazione dell’ausiliario sia stata determinata (in via esclusiva o prevalente) dalla documentazione come sopra contestata dalla B.N.L.” (cfr. sentenza impugnata, pag. 8), non abbia formato oggetto di una censura specifica da parte della società ricorrente, attraverso il richiamo ai documenti, irritualmente acquisiti, che avrebbero determinato le conclusioni del consulente d’ufficio.

6.2. Gli altri motivi del ricorso della Banca restano assorbiti.

7. Attesa la soccombenza reciproca, le spese del presente giudizio devono essere compensate per intero.

PQM

 

La Corte, riuniti i ricorsi di D.C. e di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., li respinge entrambi; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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