Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19025 del 16/09/2011
Cassazione civile sez. VI, 16/09/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 16/09/2011), n.19025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Andrea
Doria 48, presso l’avv. ABBATE Ferdinando Emilio, che lo rappresenta
e difende per procura in atti;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro
tempore;
– intimata –
avverso il decreto della Corte di appello di Roma del 20 marzo 2009
nel procedimento n. 60795 del 2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27
aprile 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo
motivo e il rigetto del secondo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.G. ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 20 marzo 2009, con il quale la Corte di appello di Roma ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in suo favore della somma di Euro 6.500,00, a titolo di equo indennizzo per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso davanti al giudice amministrativo.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto difese.
Nell’odierna Camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo lo S. censura la mancata corresponsione degli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di equo indennizzo.
Con il secondo motivo si deduce che le spese processuali del giudizio di merito sono state liquidate in misura inferiore ai minimi tariffari.
Il primo motivo è fondato, in quanto, per costante giurisprudenza, sulla somma dovuta a titolo di equa riparazione vanno riconosciuti gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda proposta davanti alla corte di appello (Cass. 2003/2382; 2005/18105;
2009/27193).
Resta assorbito il secondo motivo di censura, dovendosi comunque procedere ad una nuova liquidazione delle spese processuali in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo.
Il decreto impugnato deve essere dunque cassato in ordine alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, disponendosi che sull’indennizzo liquidato al ricorrente devono essere conteggiati gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda.
Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, compensate per la metà quelle del giudizio di cassazione in considerazione dell’accoglimento parziale del ricorso e limitatamente alla decorrenza degli interessi legali, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), con distrazione delle spese di entrambi i giudizi in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo.
Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dispone che sull’indennizzo liquidato in favore del ricorrente siano conteggiati gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda.
Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00 di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, compensate per la metà, che si liquidano per l’intero in Euro 965,00 di cui Euro 865,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le per le spese del giudizio di merito, in favore dei procuratori del ricorrente, avv.ti Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratisi antistatari, e per le spese del giudizio di cassazione in favore dell’avv. Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011