Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19025 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 06/07/2021), n.19025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15018/2018 R.G. proposto da:

M.M., rappresentato e difeso dall’Avv. GIUSEPPE BELMONTE, con

domicilio eletto in Roma, via Boccardo, 26/a, presso lo studio

dell’Avv. VALENTINA PARIS, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6980/17 della Commissione tributaria regionale

del Lazio, depositata in data 30 novembre 2017;

letta la memoria 24 maggio 2021, depositata via pec dal ricorrente ai

sensi dell’art. 380 bis1 c.p.c.;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10 GIUGNO

2021 dal Consigliere Paolo Fraulini.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria regionale del Lazio, confermando la decisione di primo grado, ha respinto l’impugnazione del diniego di rimborso Irpef, proposto dal contribuente M.M. in data 18 settembre 2012 e riferito all’anno di imposta 2004.

2. Ha rilevato il giudice di appello che l’atto di diniego dell’Ufficio era succeduto alla medesima istanza del 2008, in quanto non rientrante nelle ipotesi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, ed era stato emesso in presenza di una sentenza passata in giudicato (CTR del Lazio, sezione di Latina, con sentenza n. 396/40/12) per mancata impugnazione, ciò che determinava preclusione alla reiterazione dell’istanza oggetto del presente giudizio.

3. Per la cassazione della citata sentenza M.M. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso lamenta:

a) Primo motivo: “violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in connessione con l’art. 53 Cost., e con l’art. 1 C.E.D.U., Prot. n. 1, nonchè falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, deducendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie la norma denunciata come lesa, posto che l’istanza per cui è causa andrebbe qualificata come estensione, e non duplicazione, dell’obbligo tributario relativo alle ritenute subite nel 2008;

b) Secondo motivo: “Violazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e art. 11, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia su una espressa eccezione ritualmente sollevata da parte appellante”, deducendo l’omessa pronuncia sulla questione della nullità dell’atto di costituzione in appello dell’Agenzia delle Entrate, in quanto sottoscritto dal preposto al reparto competente dell’ufficio locale.

c) Terzo motivo: “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 132c.p.c., n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in connessione con l’art. 111 Cost., comma 6, e l’art. 6 C.E.D.U., il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame sostanziale di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti”, deducendo l’erroneità della sentenza nella parte relativa all’asserita necessità per il contribuente di convenire in giudizio anche il sostituto di imposta.

2. L’Agenzia delle Entrate ha argomentato nel controricorso l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui ha chiesto comunque il rigetto nel merito. Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso ed anche qualora questa Corte ritenesse di potere decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, ha evidenziato (cfr. doc. 2 e 3 allegati al controricorso) che, per effetto dell’accoglimento dell’istanza di autotutela formulata dal contribuente, la somma rivendicata con l’istanza di rimborso oggetto del presente giudizio è stata rimborsata al ricorrente, avendo l’Agenzia ritenuto di potere superare il giudicato a sè favorevole, in quanto non ostativo all’esercizio dell’autotutela stessa.

3. L’analisi dei documenti affogliati ai numeri 2 e 3 e allegati al controricorso, che questa Corte è legittimata a effettuare stante la loro rilevanza ai fini della valutazione del perdurante interesse a coltivare il giudizio in questa fase, consente di rilevare che, agendo in autotutela, l’Agenzia delle Entrate ha proceduto al rimborso richiesto dal ricorrente, atteso che dal contenuto dei citati documenti si evince la volontà dell’Amministrazione di ottemperare alla richiesta di rimborso oggetto di lite. Stante la natura impugnatoria del contenzioso tributario, il documentato pagamento della somma richiesta è idoneo a fra ritenere venuto meno l’oggetto della lite. La circostanza è contestata dal ricorrente che, tuttavia, non nega che la somma gli sia stata restituita, ma opina nella memoria che essa non sarebbe dirimente ai fini del presente giudizio, dovendo in contrario affermarsi che, proprio in ragione della natura impugnatoria del giudizio, è al bene della vita originariamente rivendicato che occorre fare riferimento al fine di scrutinare la persistenza o meno della lite, mentre eventuali ulteriori conseguenze del comportamento delle parti restano estranee all’oggetto della lite e semmai si prestano a autonomi giudizio diversi da quello in esame.

4. Tanto determina la cessazione della materia del contendere.

5. Le spese di lite vanno poste a carico della controricorrente, nella somma indicata in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, posto che il pagamento è stato effettuato in espresso riconoscimento del buon diritto rivendicato con l’istanza di rimborso per cui è causa, ciò che determina ipso iure la conseguente illegittimità dell’opposto diniego. L’esito della lite esonera la Corte dal provvedere sul raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere a M.M. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

 

 

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