Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19024 del 17/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 19024 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: TORRICE AMELIA

SENTENZA
sul ricorso 15902-2017 proposto da:
GIORDANO LIVIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ALESSANDRO ASCHERO, giusta delega in atti;
– ricorrente nonchè contro

2018
1890

COMUNE SAVONA;
– intimato –

Nonché da:
COMUNE SAVONA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

Data pubblicazione: 17/07/2018

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
CORRADO MAUCERI, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale nonchè contro

– intimato –

avverso la sentenza n. 226/2017 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 13/04/2017, R. G. N.
614/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. AMELIA
TORRICE;
udito l’Avvocato ALESSANDRO ASCHERO;
udito l’Avvocato GIOVANNI CORBYONS per delega verbale
CORRADO MAUCERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale e assorbimento del
ricorso incidentale.

GIORDANO LIVIO;

NRG 15902 2017

Fatti di causa

1.

La Corte di Appello di Genova, adita in sede di reclamo ai sensi dell’art. 1 c. 58 della L.

n. 92 del 2012, in parziale modifica della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato
l’inammissibilità dell’opposizione avverso l’ordinanza conclusiva della fase sommaria e aveva

declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli il 20.5.2015, ed alle conseguenti
pronunzie restitutorie economiche e reali, ha respinto nel merito tali domande.
2.

Avverso questa sentenza Livio Giordano ha proposto ricorso per cassazione affidato a

cinque motivi al quale ha resistito con controricorso il Comune di Savona, il quale ha anche
proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.
3.

Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

4.

In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso

principale formulata dal controricorrente sul presupposto che il ricorso principale notificato al
Comune di Savona a mezzo di posta elettronica certificata in data 9.6.2017 è stato depositato
in cancelleria data 3.7.2017, oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 369 c. 1
cod. proc. civ.
5.

L’eccezione è fondata.

6.

Dall’esame degli atti del processo emerge che il ricorrente principale ha effettivamente

notificato a mezzo PEC al difensore del Comune, procuratore costituito nel giudizio di appello,
un ricorso in data 9.6.2017, che risulta ricevuto in pari data da quest’ultimo. Tale ricorso
notificato risulta depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 3.7.2017.
7.

Emerge, inoltre, che il ricorrente ha notificato, a mezzo del servizio postale, con

procedura avviata il 10.6.2017 e compiuta il 14.6.2017, al medesimo difensore del Comune,
procuratore costituito nel giudizio di appello, il medesimo atto già notificato a mezzo PEC. Tale
atto risulta depositato nella Cancelleria di questa Corte il 3.7.2017.
8.

Secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che va qui

ribadito, l’art. 369, c. 1 cod.proc.civ., che stabilisce che il deposito del ricorso nella cancelleria
della Corte va eseguito entro venti giorni dal!’ “ultima notificazione”, deve essere interpretato
nel senso che ultima notifica è quella eseguita nei confronti d’una delle più controparti cui il
ricorso deve essere notificato e non lo sia ancora stato in precedenza, non già quella reiterata
nei confronti della medesima parte, a meno che questa non sia nulla, nel qual caso il termine
1

rigettato le domande proposte da Livio Giordano nei confronti del Comune di Savona volte alla

NRG 15902 2017

decorre dalla data della seconda notìfica (ex plurimis, 24715/2017, 1958/2016, 14411/2012,
1635/2006).
9.

Nella notifica del ricorso notificato a mezzo PEC al controricorrente il 9 giugno 2017, nel

quale risulta l’attestazione che l’atto allegato e notificato è conforme all’originale cartaceo e
che esso conteneva il ricorso per cassazione e la procura “ad litem”, non è riscontrabile alcuna
nullità.
Tale ricorso deve essere dichiarato improcedibile perchè risulta depositato il 3.7.2017,

oltre il termine di 20 gg., previsto dal richiamato art. 369 c. 1 cod.proc.civ., decorrente dalla
data della notifica avvenuta il 9.6.2017.
11.

Alla improcedibilità del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale

condizionato.
12.

Le spese seguono la soccombenza.

13.

L’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio determina l’insussistenza allo stato dei

presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto
dall’art. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17 (Cass. 7368/2017, 18523/2014).

P.Q.M.
La Corte
Dichiara l’improcedibilità del ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale
condizionato.
Condanna il ricorrente principale a rimborsare al controricorrente incidentale le spese del
giudizio di legittimità, liquidate in C 4.500,00, per compensi professionali, C 200,00 per
esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.
Ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza allo
stato dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello
stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dei 9 maggio 2018
Il Consigli

6-ter
‘—ì
ì ore

Il Presidente
A. Manna

A. Torric

IL CAN
Maria

!ERE
iacoia

10.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA