Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19023 del 31/07/2017

Cassazione civile, sez. lav., 31/07/2017, (ud. 30/01/2017, dep.31/07/2017),  n. 19023

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24328-2014 proposto da:

CENTRO RICERCHE CASEARIE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, C.F. (OMISSIS), ALCE

S.R.L. C.F. (OMISSIS), BIOLAB RESEARCH S.R.L. C.F. (OMISSIS), MOFIN

S.R.L. C.F. 00109350033, SAMO S.R.L. C.F. 01399710035, ALCE

INTERNATIONAL S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, tutte elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

PAVAROTTI, che le rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

L.C.M.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA L. SETTEMBRINI, 28, presso lo studio

dell’avvocato ULPIANO MORCAVALLO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA ANGELO BELLOLI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 376/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 16/04/2014 r.g.n. 684/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine

rigetto;

udito l’avvocato FABRIZIO PAVAROTTI;

udito l’Avvocato ENZO GIARDIELLO per delega Avvocato ULPIANO

MORCAVALLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Novara – che aveva condannato il Centro Ricerche Casearie s.r.l. in liquidazione al pagamento in favore di L.C.M.A. della somma complessiva di Euro 828.980,93 a titolo di indennità convenzionalmente stabilita dalle parti come trattamento di miglior favore per il caso di cessazione del rapporto di lavoro per volontà della società (tre annualità di retribuzione) e per indennità sostitutiva del preavviso in conseguenza del licenziamento intimato il 24 aprile 2009 – ha confermato le statuizioni risarcitorie; ha ritenuto che ne dovessero rispondere in solido anche le altre società convenute (Alce s.r.l., Mofin s.r.l., Samo s.r.l., Biolab Research s.r.l., Alce International s.r.l.) appartenenti al gruppo societario Centro Ricerche Casearie in liquidazione s.r.l.; ha accolto l’appello incidentale del Lo Guercio ed ha condannato le società convenute a corrispondere, sulle indennità già riconosciute, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

2. La Corte territoriale, per quanto qui interessa, ha ritenuto pienamente provata l’esistenza di un centro unitario di imputazione del rapporto di lavoro ed ha quindi ritenuto che il lavoratore per soddisfare il proprio credito si era correttamente rivolto indifferentemente a tutte le società del gruppo convenute in giudizio.

3. Ha poi accertato il diritto del lavoratore a conseguire, per effetto della risoluzione del rapporto, l’indennità convenuta nella lettera del 1.1.2008, quale trattamento di miglior favore rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva ancorato senza alcuna specificazione alla mera risoluzione del rapporto per volontà datoriale.

4. Per la cassazione della sentenza ricorrono le società C.R.C. s.r.l. in liquidazione, Alce s.r.l., Biolab Research s.r.l., Alce International s.r.l., Mofin s.r.l. e Samo s.r.l. con due articolati motivi cui resiste L.G.C.M.A.. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo ricorso è censurata sotto vari profili la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il rapporto di lavoro del signor L.C. fosse imputabile indistintamente a tutte le società convenute legate rapporti tra tali da poter individuare un unico centro di imputazione dello stesso.

6. La censura è infondata. Questa, pur variamente articolata, si risolve nella richiesta di una diversa e più favorevole valutazione del materiale probatorio acquisito al processo non consentita al giudice di legittimità.

7. Occorre premettere che, come più volte affermato da questa Corte di Cassazione nell’esaminare fattispecie riconducibili al fenomeno dei c.d. gruppi societari, se è ben vero che il collegamento economico – funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell’autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta, alle quali continuano a fare capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le distinte e rispettive imprese, tuttavia ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra vari soggetti è ben possibile ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 06/04/2006 n. 6707 e 06/06/2008 n. 17535 citate dalle ricorrenti ed anche Cass. 07/09/2007 n. 18843, 12/02/2013n. 3482 e recentemente Cass. 20/12/2016 n. 26346). Spetta al giudice di merito accertare l’esistenza del frazionamento fraudolento attraverso l’esame delle attività delle singole imprese gestite formalmente da soggetti diversi attraverso la verifica dell’esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo – finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (cfr. Cass. 20/12/2016 n. 26346 e già 15/05/2006n. 11107).

8. Nel caso in esame la Corte territoriale, in adesione ai principi sopra richiamati e con valutazione di merito a lei riservata, ha constatato che era ravvisabile una commistione di ruoli di soci ed amministratori delle diverse società del gruppo e che attività riferibili a più soggetti si svolgevano nella medesima sede. In esito all’esame dell’oggetto sociale delle diverse società appartenenti al gruppo ha poi accertato che, in concreto, si era realizzato un frazionamento della medesima attività facente capo ad un unico soggetto – attraverso la separazione del settore produttivo da quello di studio – ricerca e commerciale – logistico – senza che tuttavia fosse ravvisabile una autonomia giuridica e gestionale tra le varie società: ha constatato infatti che i contratti di appalto intercorsi tra le diverse società erano stati, in concreto, stipulati da soggetti che in ragione delle partecipazioni societarie erano solo apparentemente distinti; ha verificato che, accanto ad una commistione di titolarità giuridica nelle varie società, era riscontrabile altresì una effettiva operatività congiunta, confermata sia dai documenti contenuti nel sito web del gruppo Mofin Alce che dagli articoli di giornale relativi all’attività produttiva allegati agli atti; ha rilevato una commistione nella gestione amministrativo contabile delle varie società, emersa documentalmente dalla fatturazione e protocollazione unitaria di tutti gli ordini a prescindere dalla ragione sociale di riferimento oltre che dalla predisposizione di buste paga e tabelle orarie unitarie per più società del gruppo. Ha poi verificato che le emergenze documentali erano state confermate dalle dichiarazioni rese dai testi escussi. A ciò si aggiunga che in tale contesto oggettivo è stato accertato, attraverso l’esame della documentazione acquisita e delle dichiarazioni rese dai testi escussi, che il Loguercio Cruzat svolgeva un ruolo di coordinamento e supervisione in favore di tutte le società del gruppo nel che trovava giustificazione il particolare trattamento economico convenuto.

9. In definitiva la Corte di merito con un’accurata ed approfondita verifica del materiale probatorio, è pervenuta al convincimento, rigorosamente ancorato a quegli elementi sintomatici elencati nelle sentenze della Cassazione sopra ricordate, che in concreto era stata realizzata una artificiosa frammentazione dell’unica attività tra le varie società che erano tutte indirizzate all’unico fine di produrre e commercializzare fermenti lattici destinati al settore lattiero caseario e farmaceutico.

10. Si tratta, all’evidenza, di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, nella specie neppure denunciati e comunque insussistenti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come riformulato disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134. Con tale novellata disposizione, che si applica al giudizio, il controllo sulla motivazione da parte del giudice di legittimità è ridotto al “minimo costituzionale” essendo denunciabile in cassazione solo quell’anomalia motivazionale ravvisabile nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione ovvero nell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (cfr. per tutte Cass. s.u. 07/04/2014 n. 8053).

11. Anche il secondo motivo di ricorso è destituito di fondamento. La Corte territoriale, nell’interpretare la lettera di assunzione del 1 gennaio 2008 e la comunicazione del recesso del 20 aprile 2009, non solo non è incorsa nella denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss. e nella falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 2484, 2485, 2487 e 2487 ter c.c. ma neppure, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ha omesso di prendere in esame fatti decisivi per il giudizio.

12. Appare utile rammentare che con la lettera di assunzione le parti si erano accordate che “in caso di cessazionè del rapporto di lavoro per volontà nostra il rapporto cesserà immediatamente e Le corrisponderemo un importo pari a tre annualità di retribuzione, oltre alle normali spettanze di fine rapporto ed all’indennità sostitutiva del preavviso”. Il giudice di appello ha ritenuto che nell’espressione “cessazione del rapporto di lavoro per volontà nostra” rientrerebbe qualunque recesso, e non solo quello ad nutum non sostenuto da ragioni giustificatrici. Ha poi aggiunto che comunque la datrice di lavoro non aveva offerto la prova che su di lei gravava di uno stato di crisi economico finanziaria che avrebbe reso impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro con il dirigente e che, al contrario, lo stato di floridezza e solidità finanziaria del gruppo, la decisione di porre in liquidazione la società CRC e cessare il rapporto con il suo dirigente rientrava appunto tra le scelte unilaterali di politica aziendale che rendevano attivabile la clausola contrattuale.

13. Risulta evidente allora che la Corte territoriale nel pervenire alle conclusioni che qui si contestano ha interpretato la clausola non solo secondo il suo tenore letterale, pur sufficientemente chiaro, ma calandola nel contesto complessivo del contratto e tenendo espressamente conto del rinvio contenuto nella sua parte conclusiva alla contrattazione collettiva di categoria e pertanto non ravvisandosi la denunciata violazione dell’art. 1362 c.c. e ss. la censura si risolve in una richiesta di diversa e più favorevole lettura della clausola contrattuale non consentita al giudice di legittimità. Ed infatti, in tema di interpretazione dei contratti l’accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un’indagine di fatto che è affidata in via esclusiva al Giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se non quando la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dal Giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto o per violazione delle regole ermeneutiche stabilite dagli artt. 1362 c.c. e segg. che, nella specie, si è verificato essere insussistente.

14. Neppure poi l’interpretazione data si pone in contrasto con gli artt. 2484,2485,2487 e 2487 ter c.c.. Premesso che nel caso in cui la società venga posta in liquidazione per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (art. 2484 c.c., n. 4) resta sempre integra la possibilità per l’assemblea dei soci (che ai sensi dell’art. 2482 bis c.c. deve essere senza indugio convocata) di procedere alla ricostituzione del capitale nella misura minima mediante nuovi conferimenti (ai sensi dell’art. 2482 ter c.c.) ovvero di disporne la trasformazione o ancora la liquidazione. In definitiva quindi la scelta di liquidare la società è tutt’altro che automatica così come la determinazione conseguente di risolvere il rapporto di lavoro è comunque riconducibile alla “volontà” della società.

15. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese regolate secondo il criterio della soccombenza sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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