Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19023 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 19023 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: LORITO MATILDE

ORDINANZA
sul ricorso 18335-2016 proposto da:
ITALIANI MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEL BOSCO DEGLI ARVALI, 43, presso lo studio
dell’avvocato CRISTINA VITALI, rappresentato e difeso
dall’avvocato MONICA NICITO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

UNICAR S.P.A.
2018
1700

IN LIQUIDAZIONE,

in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio
dell’avvocato CARLO DE MARCHIS, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato RODOLFO VALDINA,
giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 17/07/2018

- con troricorrente avverso la sentenza n. 137/2016 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 30/05/2016, R. G. N.
90/2016;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

• n. r.g. 18335/2016

La Corte d’Appello di Perugia l in riforma della pronuncia del Tribunale della
stessa sede, dichiarava la legittimità del licenziamento per giusta causa
intimato in data 15/3/2013 dalla Rossi s.p.a., attualmente Unicar s.p.a. in
liquidazione, nei confronti di Michele Italiani. All’esito di una ricognizione
del quadro istruttorio delineato in prime cure ed integrato in sede di
gravame, la Corte distrettuale riteneva dimostrata la fondatezza degli
addebiti ascritti, consistiti nella prolungata assenza dalla sede del
lavoratore, promotore di vendita di autoveicoli inizialmente ad enti
pubblici e successivamente anche a privati, in assenza di autorizzazione
da parte aziendale, e di qualsiasi comunicazione in merito, rimarcando che
detto comportamento integrava una delle ipotesi cui l’art.225 c.c.n.l. di
settore, collegava l’applicazione della massima sanzione disciplinare.
La cassazione di tale decisione è domandata dall’Italiani sulla base di
plurimi motivi.
Resiste con controricorso la società intimata.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli
artt.5 1.604/66, 2119, 1218, 2697 c.c. nonché dell’art. 225 c.c.n.l. del
settore terziario.
Si lamenta che la Corte distrettuale abbia ritenuto legittimo il recesso
datoriale in difetto di una prova rigorosa dell’assenza dal lavoro, il cui
onere gravava a carico della parte datoriale, tralasciando di considerare le
deposizioni rese da taluni testimoni dalle quali erano emersi fatti
incompatibili con l’assenza oggetto di contestazione. La pronuncia
impugnata era da ritenersi errata, perché pervenuta all’accertamento della
legittimità del licenziamento in difetto di prova rigorosa dell’assenza
ingiustificata dal posto di lavoro.
2. Con il secondo motivo si contesta violazione e falsa applicazione
dell’art.7 1.300/70 nonché dell’art. 225 c.c.n.l. di settore. Si stigmatizza
l’impugnata sentenza per aver fatto rientrare nella dinamica processuale,
le questioni inerenti alla irreperibilità telefonica del dipendente nel periodo
oggetto di contestazione, nonché la mancata redazione di rapporti relativi
alla attività svolta, estrinseche rispetto perimetro della contestazione,
limitata alla sola protratta assenza dal lavoro.
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RILEVATO CHE

• n. r.g. 18335/2016

3. Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt.5

4. La quarta critica concerne la violazione e la falsa applicazione dell’art.7
1.300/70. Si deduce che la Corte di merito abbia errato laddove ha ritenuto
esigibile da parte del lavoratore ) cui sia contestata un’assenza di 50 giorni,
l’assolvimento dell’onere di provare in modo dettagliato le mansioni svolte,
laddove la disposizione statutaria prevede esclusivamente che debba
essere assicurato al lavoratore il diritto di difesa e che il provvedimento
disciplinare non possa essere adottato prima che siano trascorsi cinque
giorni dalla contestazione.
5. Il quinto motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art.5
1.604/66 e dell’art.2119 c.c. nonché degli artt.2697 e 218 c.c..Ci si duole
che la Corte di merito non abbia indirizzato la propria analisi sull’oggetto
dell’inadempimento contestato al lavoratore, consistito nella assenza dal
luogo di lavoro protrattasi per 50 giorni. L’analisi delle mansioni ascritte,
doveva intervenire in momento logicamente successivo al raggiungimento
della prova certa relativa alla prolungata assenza.
6. Con il sesto ed il settimo motivo si denuncia rispettivamente, omesso
esame circa un fatto storico decisivo oggetto di discussione fra le parti, e
violazione dell’art.132 n.4 c.p.c..
Si contestano gli approdi ai quali è pervenuta la corte di merito in tema di
accertamento del contenuto delle mansioni svolte ) giacché le deposizioni
raccolte deponevano nel senso della insussistenza per il ricorrente,
dell’obbligo di svolgere le mansioni di venditore all’interno dei locali
aziendali.
7. L’ottavo motivo denuncia omesso esame circa un fatto storico decisivo
oggetto di discussione fra le parti, con riferimento alle mansioni espletate
dopo il gennaio 2013.
Ci si duole che la Corte territoriale abbia tralasciato di considerare CIM la
natura “itinerante” del contenuto delle mansioni svolte, da cui discendeva
l’insussistenza di un obbligo di frequentare con regolarità la sede
aziendale. Si lamenta che la pronuncia, travisando i fatti, avrebbe in modo
illogico e contraddittorio accertato il mutamento delle mansioni ascrittegli,
in virtù della rarefazione del suo impegno con gli Enti Pubblici, che

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1.604/66 , 2119, 2697 c.c. nonché dell’art. 225 c.c.n.l. di settore. Si
deduce che le acquisizioni probatorie poste a fondamento del decisum
fossero inidonee a definire il comportamento assunto dal lavoratore in
termini di inadempimento alle obbligazioni.

. n. r.g. 18335/2016

8. Con il nono motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
2119, 1175, 1375, 2106, 2967 c.c., dell’art.7 1.300/70 nonché dell’art.
225 c.c.n.l. di settore. Si richiama la censura formulata in grado di
appello, in ordine alla violazione, da parte datoriale, dei principi di
immediatezza e tempestività della contestazione disciplinare, criticando la
statuizione dei giudici del gravame i quali avevano ritenuto che la /
condotta della società non vulnerasse i principi descritti sul rilievo
natura continuata
continuata della condotta inadempiente.
9. I motivi, da trattarsi congiuntamente stante la connessione che li
connota, non sono fondati.
Essi tendono ad inficiare gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di
merito, sul rilievo sostanziale del non corretto scrutinio del quadro
istruttorio delineato, che avrebbe indotto la Corte a ritenere sussistenti
elementi idonei a definire come inadempiente la condotta del lavoratore
agli obblighi scaturenti dal vincolo contrattuale, alla stregua di una
inadeguata definizione del contenuto delle mansioni ascritte.
Secondo i principi affermati da questa Corte, che vanno qui ribaditi, il
ricorso per cassazione non introduce un terzo giudizio di merito tramite il
quale far valere la mera ingiustizia della “sentenza impugnata,
caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica
vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia dei vizi
previsti dall’art. 360 cod. proc. civ..
Nello specifico il ricorrente, per il tramite del vizio di violazione di legge,
intende prospettare un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso
difforme da quello elaborato dai giudici del gravame, con procedimento
inibito nella presente sede di legittimità.
La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità
dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle
ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti
di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio
convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere
tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non
accolti, anche se allegati dalle parti (vedi ex aliis, Cass. 4/7/2017 n.
16467).
10. Nello specifico la Corte di merito ha proceduto ad un accertamento in
concreto ampio e articolato del materiale istruttorio acquisito, vagliando
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risultavano estese anche alle vendite a soggetti privati, da cui discendeva
l’obbligo di frequentare con regolarità la sede aziendale.

- n. r.g. 18335/2016

il peso probatorio delle dichiarazioni testimoniali rese e pervenendo alla

I giudici del gravame hanno infatti argomentato che al venir meno
dell’attività di procacciamento “esterno” di affari con enti pubblici,
ragionevolmente, secondo l’id quod plerumque accidit, era corrisposto un
proporzionale incremento della prestazione richiesta al dipendente nella
attività di vendita all’interno della sede aziendale di veicoli ordinari o
speciali a privati. Nell’ottica descritta doveva ritenersi rientrante nel
contenuto esigibile della prestazione lavorativa, l’adempimento di precisi
obblighi inerenti alla redazione costante dei report, all’adempimento delle
formalità documentali idonee ad asseverare visite esterne ai clienti, in
buona sostanza allo svolgimento delle attività coessenziali
all’espletamento della attività di vendita alla quale era preposto.
Adempimento che non era stato riscontrato, neanche nel contenuto
minimo, giacchè presupponeva una presenza nella sede aziendale non
confortata dalle deposizioni testimoniali raccolte dalle quali era emersa,
altresì, l’irreperibilità telefonica del lavoratore.
Tale accertamento investe pienamente la quaestio facti, e rispetto ad esso,.
il sindacato di legittimità si arresta entro il confine segnato dal novellato
art.360, co. 1, n. 5, c.p.c., così come rigorosamente interpretato da Cass.
SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 7 aprile 2014.

11. Né le questioni inerenti alla irreperibilità telefonica del dipendente nel
periodo oggetto di contestazione, nonché alla mancata redazione di
rapporti relativi alla attività svolta, richiamate dalla Corte di merito a
sostegno dell’iter motivazionale, possono ritenersi eccentriche rispetto
perimetro della contestazione, che il ricorrente (con il secondo motivo)
limita alla sola protratta assenza dal lavoro.
Come questa Corte insegna, il principio di necessaria corrispondenza tra
addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione
disciplinare, il quale vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti
diversi da quelli contestati, non può ritenersi violato qualora, contestati
atti idonei ad integrare un’astratta previsione legale, il datore di lavoro
alleghi, nel corso del procedimento disciplinare, circostanze confermative o
ulteriori prove, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente
controdedurre (vedi ex plurimis, Cass. 12/3/2010 n.6091).
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conclusione che l’inadempimento oggetto dell’atto di incolpazione, fosse
effettivamente ascrivibile al dipendente.

n. r.g. 18335/2016

12. Né appare sindacabile il giudizio espresso dalla Corte di merito in
ordine alla tempestività della contestazione disciplinare; deve, infatti,
rammentarsi che la valutazione relativa alla tempestività degli addebiti
rispetto alla attuazione della condotta oggetto di incolpazione, costituisce
giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente
motivato (cfr. Cass. cit. n.29480/2008).
Orbene, la Corte distrettuale, nel proprio incedere argomentativo, ha
congruamente rimarcato che l’infrazione disciplinare addebitata al
lavoratore concerneva una condotta protrattasi nel tempo ed integrante
un illecito permanente, con la precisazione che, al momento della
contestazione dell’addebito, la condotta disciplinarmente rilevante assunta
dal dipendente, era ancora in atto, dovendosi così escludere qualsiasi
violazione dei principi testè richiamati in tema di ritualità della
contestazione.
Si tratta di accertamento che appare congruo sotto il profilo logico e
corretto sul versante giuridico, onde anche sotto tale profilo, la pronuncia
resiste alle censure all’esame.
Non si provvede alla disamina dell’ultimo motivo formulato dal ricorrente
con riferimento al regime delle spese adottate dai giudici del gravame,
perché condizionato all’accoglimento delle censure precedenti.
13. In definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni il ricorso è
respinto.
Il governo delle spese del presente giudizio segue, infine, il regime della
compensazione, tenuto conto degli esiti diversi della controversia nelle fasi
di merito.
Essendo stato il presente ricorso proposto successivamente al 30 gennaio
2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art.1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater
all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo dì contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impug nazione.

Nello specifico, nessuna violazione del principio di immutabilità della
contestazione può essere riscontrato nella fattispecie, essendo stati
valorizzati elementi di fatto idonei a definire il contenuto della condotta
ascritta ed oggetto di contestazione, consistita, in definitiva, nella assenza
ingiustificata dal lavoro.

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P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente
giudizioA

Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 18 aprile 2018.
Il Presidente

P5-A9
IL CAN LIERE
Maria F GiacQia

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

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