Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19022 del 17/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 19022 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: RIVERSO ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso 10372-2013 proposto da:
BASANO S.R.L. P.I. 00638530048, in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio
dell’avvocato CRISTINA BERTOCCHINI, rappresentata e
difesa dall’avvocato EMILIO ANTONIO SELLITTI giusta
2018

delega in atti;
– ricorrente –

1554
contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in

Data pubblicazione: 17/07/2018

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO
CATALANO e LORELLA FRASCONA’ che lo rappresentano e
difendono, giusta delega in atti;
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli
avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE
ROSE, LELIO MARITATO giusta delega in atti;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1102/2012 della CORTE
D’APPELLO di TORINO, depositata il 16/10/2012 R.G.N.
1366/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO
RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato SELLITTI EMILIO ANTONIO;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;
udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO.

I.N.P.S.

R.G. 10372/2013

FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n.1102/2012, la Corte d’Appello di Torino respingeva il gravame
proposto da Fasano s.r.l. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Cuneo aveva
respinto la domanda intesa ad ottenere la condanna dell’INPS e dell’INAIL alla
restituzione del 90% delle somme versate indebitamente a titolo di contributi e premi

1994 ed in ossequio alla legge n. 350/2003 art. 4, comma 90.
La Corte territoriale, per quanto qui ancora rileva, riteneva che la domanda non
potesse essere accolta poichè l’impresa non aveva presentato la domanda
amministrativa nel termine di decadenza del 31 luglio 2007 stabilito dall’art.3 quater
del d.l. 300/2006, valevole per tutti í soggetti beneficiati dagli sgravi. In questo senso
la Corte riteneva di dover superare la propria precedente giurisprudenza sul punto
secondo la quale il termine in questione riguardava le sole posizioni debitorie ancora
pendenti e suscettibili di regolarizzazione alla data del 31/7/2007, e non già quelle
aventi ad oggetto una richiesta di rimborso di quanto versato, come la fattispecie in
esame.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre Fasano s.r.l. affidandosi a tre motivi di
censura. L’INPS e l’Inali resistono con controricorso. Fasano srl ed Inail hanno
depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione per falsa interpretazione ed
applicazione dell’art.3 quater comma 1 del d.l. 300/2006 conv. in I. 17/2007 nonché
omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia ( articolo 360 numeri 3 e 5 c.p.c. ) per avere la Corte territoriale
affermato erroneamente che il termine del 31.7.2007 fosse un termine perentorio e
l’impresa in epigrafe fosse decaduta dai benefici di cui all’art. 4, comma 90, I. n.
350/2003, cit., non avendo presentato alcuna domanda di restituzione entro il
31.7.2007, considerato come termine perentorio pur in difetto di una previsione
normativa espressa.
2.- Col secondo motivo di ricorso viene dedotta violazione per falsa interpretazione
applicazione dell’articolo tre quater, comma 1 del decreto-legge numero 300/2006;
articolo 4, comma 90 della legge numero 350 del 2003, articolo 9, comma 17 della
legge numero 289 del 2002, in relazione agli articoli 2033, 2934, 2943 e 2946 c.c.
1

nel quadriennio 1994-1997 in quanto impresa danneggiata dagli eventi alluvionali del

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(articolo 360 numero tre c.p.c.) atteso che la lettera della legge era chiarissima nel
prevedere che le domande di accesso alle agevolazioni mediante versamenti andavano
fatte entro il 31 luglio 2007; mentre per i soggetti attinti da calamità che a suo tempo
avevano versato l’intero (in difetto di regole scritte ad hoc) dovevano valere le regole
già normativamente sancite ex articolo 2033 c.c. che la Corte d’Appello aveva invece
disapplicato ponendosi così in palese contrasto con i principi dell’affidamento e della
certezza del diritto.
Col terzo motivo viene dedotta violazione dell’articolo 3 quater comma 1 del

decreto-legge numero 300/2006; articolo 4 comma 90 della legge numero 350 del
2003, articolo 9 comma 17 della legge numero 289 del 2002, in relazione agli articoli
12 a 14 delle preleggi al codice civile; articoli 2963 e seguenti c.c. atteso che la Corte
d’appello nonostante abbia avuto premura di affermare il contrario, aveva in realtà
voluto attribuire ad una decadenza, già di per sé costruita per via interpretativa,
un’efficacia estensiva e/o analogica certamente vietata.
4.-

I tre motivi di ricorso, da esaminare unitariamente per la connessione delle

censure tutte relative alla portata del termine del 31.7.2007, sono infondati alla
stregua dell’orientamento oramai consolidato che si è formato sulla stessa questione.
4.1. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che l’art. 4, comma 90,
l. n. 350/2003, nell’estendere l’applicazione delle disposizioni dell’art. 9, comma 17, I.
n. 289/2002, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, si riferisce
espressamente ai provvedimenti agevolativi concernenti i versamenti di quanto
dovuto “a titolo di tributi, contributi e premi”, restando privo di rilievo il mancato
rinvio, nel testo della norma, anche alla disposizione di cui all’art. 7, d.l. n. 646 del
1994, in quanto il richiamo dell’art. 6, commi 2, 3 e 7-bis, d.l. ult. cit., da parte
dell’art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, è funzionale esclusivamente all’individuazione
della categoria dei destinatari del beneficio e non già all’individuazione della tipologia
dei tributi a cui riferire l’agevolazione; e – precisando che tale interpretazione trova
espressa e letterale conferma nell’art. 3-quater, d.l. n. 300/2006 (conv. con I. n.
17/2007), che ha esplicitamente stabilito l’operatività dell’agevolazione “per i
contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese relativi
all’alluvione del Piemonte del 1994” – ha fugato ogni dubbio sulla legittimità
costituzionale della norma ult. cit., sulla scorta dell’insegnamento di Corte cost. n. 274
del 2006, in considerazione della piena legittimità in materia civile di leggi retroattive
non solo interpretative ma anche innovative con efficacia retroattiva, quando la
disposizione trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza (come nel
2

3.-

R.G : 10372/2013

caso in cui l’interpretazione della disciplina richiamata rappresenti una delle possibili
letture del dato normativo) e non contrasti con altri valori ed interessi
costituzionalmente protetti (Cass. nn. 11133 e 11247 del 2010).
4.2. Ha inoltre chiarito questa Corte che la definizione automatica della posizione
previdenziale può avvenire, per chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento del
solo 10% del dovuto e, per chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di
quanto versato, dovendo ritenersi, nel silenzio del legislatore circa la posizione di

ottemperato al pagamento dell’obbligazione contributiva, che un’interpretazione che
escludesse costoro dalla possibilità di richiedere la restituzione di quanto versato in
eccesso si porrebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte
costituzionale circa l’irragionevolezza di disposizioni legislative che sopprimano o
riducano la prestazione dovuta per obbligazioni pubbliche già perfezionatesi,
prevedendo al contempo l’irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del
rapporto obbligatorio siccome conformato in precedenza (Cass. n. 11247 del 2010,
cit.).
4.3. Così ricostruita la portata oggettiva e soggettiva del beneficio in questione, del
tutto correttamente la Corte di merito, una volta accertato che la domanda di
rimborso era stata presentata in data successiva al 31.7.2007, ha ritenuto che parte
ricorrente ne fosse decaduta: il termine del 31.7.2007, risultante per la presentazione
delle domande di regolarizzazione ex art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, a seguito della
proroga dell’originario termine del 31.7.2004 da parte dell’art.

3 quater, comma 1,

d.l. n. 300/2006 (conv. con I. n. 17/2007), si applica infatti anche alle imprese
abbiano già versato i contributi previdenziali, dovendosi ritenere irragionevole una
distinzione tra coloro che non abbiano corrisposto i contributi e coloro che, invece,
abbiano già effettuato il pagamento, in quanto la locuzione “regolarizzare la
posizione”, di cui all’art. 4, comma 90, cit., include tanto l’ipotesi in cui la definizione
della posizione previdenziale intervenga mediante il pagamento del 10% del dovuto,
quanto quella in cui avvenga mediante il rimborso del 90% del versato (Cass. n.
12603 del 2016).
4.4. Escluso pertanto che l’applicazione del termine a quest’ultimo caso sia frutto di
un’interpretazione analogica dell’art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, deve piuttosto
aggiungersi che non meno correttamente la Corte di merito ha ritenuto che il termine
in questione, benché non espressamente qualificato dal legislatore come perentorio,
costituisse un termine di decadenza: non trattandosi di termine di natura processuale,
3

coloro che, all’entrata in vigore della normativa recante il beneficio, avessero già

RG. 10372/2013

per i quali vige la regola di cui all’art. 152 c.p.c., spetta infatti all’interprete di
individuarne la portata ordinatoria o perentoria in relazione allo scopo che esso
persegue, cioè agli interessi che intende tutelare, e non v’ha dubbio che la natura
pubblica dell’interesse alla certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di
spese gravanti sui bilanci degli enti previdenziali, che a sua volta è correlato ai vincoli
di carattere sovranazionale cui il bilancio pubblico è assoggettato in forza dei Trattati
europei e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell’Unione

2004), depone univocamente in tal senso, non vertendosi in ipotesi di ristoro per un
pregiudizio ascrivibile ad un fatto obiettivo e incolpevole da cui la collettività abbia
tratto vantaggio e dovendo pertanto il principio solidaristico di cui agli artt. 2 e 3 Cost.
trovare adeguato bilanciamento rispetto ad altri interessi e beni di pari rilievo
costituzionale (cfr. in tal senso Corte cost. n. 118 del 1996).
4.4. Per contro, l’acclarata struttura unitaria del beneficio della regolarizzazione ex
art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, esclude che possano trovare in specie applicazione
le disposizioni concernenti la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito
oggettivo di cui all’art. 2033 c.c., giacché in mancanza di (tempestiva) domanda di
rimborso non può logicamente configurarsi alcun pagamento indebito, essendo la
domanda amministrativa condizione necessaria per lo stesso sorgere del diritto al
beneficio (cfr. in tal senso Cass. n. 732 del 2007 e, più recentemente, Cass. n. 5318
del 2016).
5. Resta da rilevare, infine, che tali conclusioni devono essere confermate anche in
seguito al recente intervento legislativo di cui all’art 1, commi 771-774, L.
n.205/2017.
In particolare il comma 771 recita ” Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del
Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi
assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto
dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti
previsti dalla decisione (UE) 2016/ 195 della Commissione, del 14 agosto 2015,
e’ assegnato un contributo, secondo le modalita’ definite con il decreto di cui al
comma 774, a seguito di presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle entrate”.
Il successivo comma 772 stabilisce che ” Il termine di prescrizione per la
presentazione dell’istanza di cui al comma 771, per i tributi versati per il triennio
1995-1997per un importo superiore a quello previsto dall’articolo 9, comma 17, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge
4

europea per controllarne l’osservanza (come sottolineato da Corte cost. n. 425 del

RG.. 10372/2013

26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300.”
Il comma 773 prevede lo stanziamento della somma di Euro 5 milioni per le finalìta’
di cui al comma 771 ed , infine, il successivo comma 774 prevede che” Con apposito
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le
modalita’ per l’accesso al contributo di cui al comma 771, nonche’ le modalitar per il

5.1. Va, in primo luogo, rilevato che le suddette disposizioni non introducono
modifiche alla normativa che ha disciplinato gli aiuti alle imprese danneggiate
dall’alluvione del Piemonte del 1994, né tantomeno hanno la finalità di interpretare
autenticamente detta normativa. Ciò risulta evidente dall’esplicito richiamo, contenuto
nel citato comma 771, al versamento dei contributi previdenziali e premi assicurativi
relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall’articolo
9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché ai requisiti previsti dalla
decisione (UE) 2016/195 della Commissione del 14 agosto 2015, necessari per
poter ottenere la restituzione delle somme versate in misura superiore. La menzione
sia della legge n. 289 che della decisione della Commissione UE, rende evidente che le
imprese interessate al nuovo intervento legislativo sono quelle per le quali sussistono
i requisiti definitivamente individuati all’esito della decisione comunitaria. Le nuove
disposizioni normative, invece, rivolgendosi alle imprese che evidentemente non
hanno potuto ottenere la restituzione dei contributi previdenziali o premi da esse
versati in misura superiore, riconoscono a queste un “contributo” da versarsi
dall’Agenzia delle Entrate secondo le modalità da definirsi in uno specifico decreto da
emanarsi entro novanta giorni. Si tratta, dunque, del riconoscimento di un diverso ed
alternativo diritto avente, proprio, la finalità di sopperire alla perdita del diritto alla
restituzione dei contributi previdenziali o premi a seguito della mancata presentazione
di una tempestiva domanda. Il legislatore, dunque, non ritenendo più possibile riaprire
i termini per la proposizione della domanda di restituzione degli oneri contributivi
corrisposti in misura superiore, ha scelto la diversa strada del riconoscimento a dette
imprese di un ” contributo” da versarsi, però, da soggetto diverso dall’Inps e da
richiedersi dai soggetti interessati entro un nuovo termine prescrizionale decorrente
dalla data della L. n. 17 /2007, di conversione del DL n. 300/2006. La decorrenza del
termine dalla data della legge di conversione conferma ulteriormente che trattasi di
disposizioni di contenuto nuovo che non interferiscono con il termine del 31/7/2007
5

riparto delle risorse di cui al comma 773″.

R.G. 10372/2013
fissato dalla L. n. 17/2007 per presentare l’istanza di restituzione. In definitiva può
affermarsi che il legislatore, con la nuova normativa, non solo non ha inteso
modificare la precedente legislazione disciplinante il trattamento da riservarsi alle
imprese danneggiate dall’alluvione del Piemonte, ma anzi ne ha confermato la validità
e correttezza dell’interpretazione, anche con riguardo alla decadenza, ed ha inteso
introdurre una norma di favore per quelle imprese per le quali, pur in possesso dei
requisiti, quali individuati anche alla luce della decisione della Commissione UE, per

avevano potuto usufruire in mancanza di una tempestiva domanda.
6. In conclusione il ricorso proposto da Fasano s.r.l. deve essere rigettato. La novità e
straordinaria complessità della disciplina consentono di ravvisare in specie gravi ed
eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
Sussistono i presupposti per raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi
dell’art.13 comma 1 quater del Dor 115 del 2002 da atto della sussistenza dei
presupposti per versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del
comma ibis delle stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.4.2018.
Il consigle e estensore
Dott.

Il presidente

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Dott. Antonio Manna

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