Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19022 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 16/09/2011), n.19022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.S., R.A.R., R.A., in

qualità di eredi di R.B., elettivamente domiciliati in

Roma, Via Nicolò Tartaglia 21, presso l’avv. FORGIONE Salvatore, che

li rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte di appello di Roma in data 1 giugno

2009 nel procedimento n. 50948 del 2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

aprile 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso

inammissibile.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.S., R.A.R. e R.A., tutti quali eredi di R.B., ricorrono per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il decreto in data 1 giugno 2009, con il quale la Corte di appello di Roma ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in loro favore della complessiva somma di Euro 6.000,00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data della domanda, titolo di equo indennizzo per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio civile promosso dal de cuius R.B. davanti alla Pretura di S. Angelo dei Lombardi e protrattosi dal 13 settembre 1995 al 30 novembre 2005. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

Nell’odierna Camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, i ricorrenti, denunciando violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si dolgono della determinazione in tre anni, anzichè in due, della durata ragionevole del giudizio di primo grado, della decurtazione dalla durata complessiva del periodo da imputare al comportamento dilatorio di parte ricorrente, del criterio di quantificazione dell’indennizzo e della complessiva liquidazione dello stesso in favore degli eredi e non di ciascun singolo ricorrente, nonchè della mancata considerazione dell’indennizzo spettante per la durata del giudizio successiva alla morte del de cuius e alla riassunzione da parte degli eredi.

Il ricorso è inammissibile. Quanto ai dedotti vizi di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, le censure non sono illustrate, come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis, dalla formulazione di un quesito di diritto, che non può essere desunto dal contenuto del motivo, non idoneo ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla citata disposizione (Cass. 2007/16002; 2007/23153; 2008/16941; 2008/20409).

Con riferimento ai prospettati vizi di motivazione, le doglianze non contengono la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897).

Le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ma nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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