Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19022 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2021, (ud. 08/06/2021, dep. 06/07/2021), n.19022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4476/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

P.P., rappresentata e difesa dall’avv. Eugenio Briguglio e

dall’avv. Gianluca Boccalatte, elettivamente domiciliata in Roma,

via Germanico, n. 146, presso lo studio dell’avv. Ernesto Mocci,

tutti rinuncianti al mandato.

– controricorrente Avverso la sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana, sezione n. 17, n. 1220/17/14, pronunciata

il 09/06/2014, depositata il 17/06/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’08 giugno

2021 dal Consigliere Dott. Guida Riccardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. l’Agenzia delle entrate propone ricorso, con due motivi, contro P.P., che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sopra indicata, che – nella causa avente per oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento, fondato su metodo sintetico (“redditometro”), che rettificava, ai fini dell’IRPEF, per l’anno 2005, il reddito dichiarato di Euro 5.993,00 in quello di Euro 14.061,53, sulla base dell’acquisto di un bene immobile e delle spese per il suo mantenimento e per la manutenzione di autovettura di proprietà della contribuente – ha rigettato l’appello dell’Amministrazione finanziaria, confermando la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze (n. 55/11/2013) che aveva accolto il ricorso introduttivo della lite;

2. la Commissione regionale, per quanto ancora interessa, ha stabilito che (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) “indipendentemente da qualsiasi rilievo riguardo alla scostamento per l’anno 2006”, l’accertamento per il 2005 era palesemente incongruo in quanto la rilevanza reddituale attribuita al possesso della Volkswagen Golf (Euro 11.487,78), nel caso specifico, non era verosimile, trattandosi di autovettura acquistata quando la contribuente (che è nata nel 1970) aveva 22 anni, sicchè (ibidem) “Occorrerebbe presumere che già a quell’età, pur non svolgendo un lavoro remunerativo, avesse una capacità reddituale analoga a quella accertata per il 2005, il che non risulta perchè lo stesso Ufficio non ha ritenuto di modificare le dichiarazioni anteriori della P., in cui figurano redditi molto inferiori. Si aggiunga la circostanza, segnalata e dimostrata dalla stessa P., che nell’anno 2005 ella si trovava negli Stati Uniti e non aveva perciò la disponibilità effettiva dell’autovettura.”; e tutto questo, ad avviso della C.T.R., consentiva di superare le rigidità della verifica mediante redditometro.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso (“1. Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, nel testo vigente ratione temporis (anno di imposta 2005) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere contra legem disconosciuto la rilevanza dei beni-indice di capacità contributiva, trascurando che, una volta appurato il possesso in capo al contribuente dei beni-indice di cui ai D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992, il giudice tributario non può privare tali elementi della valenza presuntiva che la legge attribuise loro, ma può soltanto valutare le prove contrarie offerte dall’interessato circa la provenienza non reddituale delle somme necessarie per il mantenimento di detti beni-indice;

2. con il secondo motivo (“2. Nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e art. 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”), si denuncia la motivazione del tutto illogica e perplessa della sentenza impugnata, che ha attribuito rilevanza a una serie di elementi fattuali inconferenti, quali la non recente immatricolazione dell’autovettura; la circostanza che la contribuente avesse 22 anni all’epoca dell’acquisto del veicolo e che non svolgesse attività lavorativa; l’omessa rettifica dei redditi degli anni anteriori al 2005, e, infine, che nell’anno oggetto di accertamento, l’interessata si fosse recata negli Stati Uniti;

3. il secondo motivo, il cui esame è prioritario, poichè attiene ad un error in procedendo, non è fondato;

per giurisprudenza pacifica (Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) “nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.”; nella specie, diversamente da quanto prospetta l’Agenzia, una motivazione esiste e la C.T.R. (lo si evince dal passo della sentenza sopra trascritto) ha illustrato con sufficiente chiarezza le ragioni del proprio convincimento che, come già osservato (cfr. p. 1.1.), collidono con la giurisprudenza di questa Corte in tema di accertamento sintetico;

4. il primo motivo è fondato;

è ius receptum, cui va data continuità, in assenza di ragioni per discostarsene, che “In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicchè è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.” (Cass. 31/10/2018, n. 27811; conf., tra le molte, Cass. 08/10/2020, n. 21700). Nella fattispecie concreta, la Commissione regionale non si è conformata a questo principio di diritto laddove ha disconosciuto, in radice, la rilevanza presuntiva del possesso, da parte della contribuente, dei c.d. bene-indice (in particolare, si trattava di una Volkswagen Golf);

5. in conclusione, accolto il primo motivo e rigettato il secondo, la sentenza è cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al primo motivo, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

 

 

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