Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19022 del 02/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/09/2010, (ud. 15/07/2010, dep. 02/09/2010), n.19022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE SPA in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio

dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA

2, presso lo studio dell’avvocato AIELLO FILIPPO, che lo rappresenta

e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3 994/2 008 della CORTE D’APPELLO di BARI del

21.10.08, depositata il 25/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 25 novembre 2008, la Corte di appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, accogliendo l’impugnazione di F.G. nei confronti della societa’ Poste Italiane, ha dichiarato la nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro stipulato dall’appellante con la societa’ in data 24 ottobre 2000, per il periodo dal 25 ottobre 2000 al 24 gennaio 2001, e la conversione del rapporto in quello di lavoro a tempo indeterminato, con la riammissione del lavoratore nel posto di lavoro e la condanna dell’azienda al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora dell’azienda, detratto l’aliunde perceptum.

Il giudice del gravame, esclusa la risoluzione del rapporto per mutuo consenso, ha rilevato che il contratto in questione era stato stipulato per esigenze eccezionali ai sensi dell’art. 8 ccnl 1994, dopo il 30 aprile 1998, limite temporale della persistenza della situazione straordinaria, conseguente alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, come riconosciuta delle parti collettive con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 ccnl 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, ed entro il quale limite l’azienda era legittimata a procedere alle assunzioni a termine di lavoratori dipendenti postali per far fronte a quelle esigenze.

La societa’ propone ricorso per cassazione, con due motivi.

L’intimato ha resistito con controricorso.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La societa’ ricorrente con i due motivi deduce, in sintesi, che gli accordi attuativi dell’accordo collettivo 25 settembre 1997 avevano efficacia ricognitiva della situazione straordinaria, conseguente alla riconosciuta necessita’ di ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, e valevano ad affermare una previsione generale di ammissibilita’ di assunzioni di lavoratori a termine anche dopo il 30 aprile 1998.

Erroneamente percio’ la sentenza impugnata ha affermato l’illegittimita’ della clausola di apposizione del termine al contratto stipulato fra le parti.

Il ricorso e’ infondato.

Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., si e’ osservato che le questioni poste dalla societa’ con il presente ricorso sono state esaminate in numerose altre pronunce, rese in analoghe fattispecie tutte concernenti assunzioni a tempo di dipendenti postali, nelle quali si e’ affermata l’illegittimita’ del termine per quelle effettuate dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi rapporti in quelli di lavoro a tempo indeterminato, in base alla L. 18 aprile 1962, n. 230.

Come sottolineato nella relazione si tratta di un orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato (v. fra le tante Cass. 28 novembre 2008 n. 28450, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 27 marzo 2008 n. 7979).

Ad esso il Collegio presta adesione per le persuasive ragioni che lo supportano, e qui percio’ lo ribadisce.

Del resto la societa’ non ha replicato alla relazione e alla considerazioni la’ svolte.

Si deve percio’ concludere per il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste a carico della ricorrente e liquidate come in dispositivo, devono essere distratte in favore dell’avv. Filippo Aiello, per dichiarata anticipazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore dell’avv. Filippo Aiello, per dichiarata anticipazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2010

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