Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19021 del 31/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 31/07/2017, (ud. 31/05/2017, dep.31/07/2017),  n. 19021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22347/2011 R.G. proposto da:

O.L., rappresentato e difeso in proprio, domiciliato presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

G.L., rappresentato e difeso da sè stesso e dall’avv.

Fatima Muoio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.

Riccardo Rampioni in Roma, via Fasana n. 16, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.L., rappresentato e difeso dall’avv. Tancredi Mungiello,

con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luisa Buongiovanni

in Roma, via C. Salistri n. 2, giusta procura a margine dell’atto di

costituzione a seguito di integrazione del contraddittorio;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2317/11

depositata il 23 giugno 2011;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 31 maggio 2017

dal Consigliere Paolo Fraulini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Pratis Pierfelice che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso;

uditi gli Avv.ti O.L., Matteo Del Vescovo e Fatima Muoio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto notificato in data 5 maggio 1999 P.L. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo numero 631/99 con il quale il pretore di Napoli gli ingiungeva di pagare in favore dell’avv. G.L. le spettanze professionali per l’opera da quest’ultimo prestata quale avvocato nell’ambito del giudizio incardinato presso il tribunale di Napoli e svoltosi tra lo stesso di P., suo assistito, e il Consorzio Quarto Pozzuoli. In sede di prima udienza di comparizione spiegava intervento volontario l’avvocato O.L. chiedendo l’estromissione del P. dal giudizio e dichiarando di assumere in proprio ogni eventuale obbligazione del P. nei confronti dell’avvocato G.. Il tribunale di Napoli, con sentenza n. 11688 del 2005, dichiarava inammissibile l’intervento spiegato dell’ O. e confermava il decreto ingiuntivo, condannando quest’ultimo e il P. al pagamento delle spese di giudizio. Avverso tale sentenza proponevano appello i soccombenti in primo grado. La Corte d’appello di Napoli con l’impugnata sentenza confermava la decisione del giudice di primo grado, confermando l’inammissibilità dell’intervento dell’ O. fondato su una garanzia impropria che non avrebbe potuto determinare l’estromissione del garantito dal giudizio, in quanto difettava nella specie la domanda del garantito e l’accettazione da parte dell’attore. Tanto premesso la Corte distrettuale rilevava che la domanda dell’ O. spiegata con l’intervento era duplice: da un lato chiedeva l’esclusione dell’opponente P. dal giudizio in virtù dell’assunzione in proprio di ogni responsabilità per l’attività professionale svolta dall’avvocato G.; dall’altro chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e il risarcimento del danno. A parere dei giudici di appello infondata era la domanda risarcitoria, in quanto nella vicenda era risultato escluso ogni comportamento illecito dell’avvocato G. e comunque la domanda medesima doveva ritenersi generica e non provata. Quanto alla domanda oggetto dell’ingiunzione relativa al pagamento delle prestazioni professionali svolte all’avvocato G., rilevava il giudice distrettuale che era presente in atti la procura alle liti conferita dal P. al G., tanto da far ritenere correttamente attribuita a quest’ultimo la rappresentanza processuale; risultava inoltre depositata documentazione attinente la redazione da parte dell’avvocato G. di atti processuali con riferimento al giudizio per il quale aveva ricevuto mandato, dovendo ritenersi del tutto irrilevanti i rapporti tra l’avvocato G., l’avvocato Muoio e l’avvocato O., tanto da concludere per la sussistenza della prova del mandato con conseguente reiezione dell’opposizione.

2. Per la cassazione della sentenza l’avvocato O. ha proposto ricorso sulla base di due motivi, resistiti dall’avvocato G. con controricorso.

3. Con ordinanza interlocutoria depositata in data 24 luglio 2013, la Sesta Sezione civile di questa Corte ha disposto rimettersi il ricorso alla pubblica udienza, celebratasi in data 1 aprile 2015, in esito alla quale questa Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 10731/2015 depositata in data 25 maggio 2015, rilevata la mancata notifica del ricorso nei confronti del litisconsorte processuale P.L., ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di quest’ultimo.

4. P.L. si è costituito in giudizio aderendo integralmente alle argomentazioni contenute nel ricorso O.L.. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

1.1. Primo motivo: “violazione e falsa applicazione dell’art. 105, comma 1, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” deducendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’intervento atteso che esso si dovrebbe qualificare semplicemente come un’anticipazione di un obbligo nei confronti di P.L., come tale rientrante nel concetto di “interesse” su cui l’art. 105 c.p.c. fonda la legittimazione all’intervento adesivo, a nulla rilevando la mancanza della richiesta del garantito e del consenso del terzo.

1.2. Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 7 e del D.M. della Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, art. 3” deducendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui: a) ha ritenuto che l’avvocato G. abbia assolto l’onere probatorio nella fase di opposizione atteso che la parcella professionale liquidata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati non ha alcun valore nella fase di opposizione; b) ha negato all’odierno ricorrente l’ammissione delle prove articolate sollecitate nel corso del giudizio; c) ha fondato la decisione sulla sentenza penale di assoluzione pronunciata nel procedimento a carico dell’avvocato G., da ritenersi invece irrilevante, posto che alcuna prova l’avvocato G. aveva fornito relativamente all’effettivo rilascio da parte del P. di una procura alle liti in suo favore, esistendo in atti nel proprio fascicolo di primo grado addirittura un principio di prova contraria, consistente in una dichiarazione rilasciata dal P. sulla sua reale volontà di conferire mandato difensivo all’avvocato O. e non all’avvocato G..

2. Il ricorso va accolto nei limiti delle considerazioni che seguono. 2.1 Il primo motivo è fondato. La Corte distrettuale dà espressamente atto in motivazione (pag. 4 in fine) che l’avv. O. ha collegato la sua legittimazione a intervenire nel processo alla scrittura datata 28 settembre 1997 con la quale manlevava il P. da ogni responsabilità nei confronti dell’avv. G. per l’avvenuta revoca a quest’ultimo del mandato alle liti e assumeva su di sè l’onere della difesa del P.. Tale seconda obbligazione qualifica un interesse rilevante ai fini dell’intervento nel presente giudizio in cui si discute sia delle conseguenze della revoca del mandato professionale all’avv. G. da parte del P., sia del reale conferimento del mandato alle liti a quest’ultimo, piuttosto che allo stesso O.. Sotto altro profilo, quand’anche volesse ritenersi che il P. non abbia mai proposto una domanda di garanzia nei confronti dell’ O., nondimeno la domanda da quest’ultimo proposta, quand’anche di garanzia impropria, lo legittimerebbe comunque al processo in qualità di interventore adesivo dipendente. Ne deriva che è il ricorso proposto dall’ O., lamentando anche la declaratoria di inammissibilità del suo intervento, deve ritenersi ammissibile (Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 27528 del 30/12/2016).

2.2 Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento della prima censura.

2.3 Le parti vanno rimesse innanzi al giudice di appello affinchè l’ O. possa esercitare i diritti relativi all’intervento, che i giudici del merito hanno erroneamente precluso con la declaratoria della sua inammissibilità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA